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Sentenza

Sentenza n. 2449/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto assessoriale n. 876/2024 di determinazione degli aggregati di spesa per l'assistenza ospedaliera privata per il 2024, atti di assegnazione del budget, contratto di budget e relative clausole di salvaguardia e sospensione dell'accreditamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la determinazione del budget 2024, deducendo che il calcolo sarebbe stato fondato su dati erronei, derivanti dalla mancata considerazione dell'accordo bonario del 23 maggio 2006 stipulato con l'azienda sanitaria e delle prestazioni effettivamente offerte ed erogate. Ha denunciato violazione dell'art. 28 della l.r. n. 2/2002, di precedenti decreti assessoriali e delle ulteriori norme regionali richiamate, illogicità, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, disparità di trattamento e irragionevolezza. Con un secondo motivo ha impugnato la clausola di salvaguardia inserita nel contratto, che prevedeva l'accettazione degli atti di determinazione dei tetti di spesa e la rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese o instaurabili, nonché la clausola che consentiva la sospensione dell'accreditamento in caso di mancata emissione delle note di credito. Ha dedotto violazione degli artt. 24, […]113 e 97 Cost., dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 6 e 13 CEDU, della l. n. 241/1990 e delle garanzie partecipative, del principio di affidamento, dell'autonomia negoziale, della legalità e dei principi di buon andamento e imparzialità, oltre a eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento, erroneità dei presupposti e sviamento. Ha inoltre chiesto l'accertamento della spettanza di un budget maggiore e la condanna al pagamento delle maggiori somme che avrebbe percepito dal 2005 in poi.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto alla determinazione del budget, ha affermato che gli aggregati provinciali e i tetti di spesa costituiscono strumenti di programmazione finanziaria autoritativa, adottati entro il limite invalicabile delle risorse disponibili e del necessario equilibrio finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale attività è connotata da ampia discrezionalità ed è sindacabile soltanto in presenza di macroscopica illogicità. L'accordo bonario del 2006, stipulato tra la struttura e l'ASP, non vincola la Regione nella determinazione del budget annuale complessivo e nella sua ripartizione, né può fondare un ragionevole affidamento del privato. Un riconoscimento del maggior budget richiesto comporterebbe una revisione dell'aggregato regionale e inciderebbe sulle quote attribuite alle altre Aziende sanitarie, in contrasto con il contenimento della spesa sanitaria. Il Collegio ha inoltre chiarito che, ai sensi dell'art. 28, comma 6, l.r. n. 2/2002, la competenza a determinare il budget annuale complessivo e a ripartirlo tra le strutture spetta alla Regione, mentre alle ASP compete la negoziazione con le singole strutture entro il quadro programmatorio regionale. Non è quindi configurabile l'invasione della competenza regionale da parte dell'ASP né sussisteva l'obbligo di una motivazione analitica dei calcoli, trattandosi dell'applicazione di parametri automatici di riduzione imposti dal limite delle risorse disponibili. Quanto alle clausole di salvaguardia, il TAR ha richiamato l'orientamento consolidato e l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2026, ritenendo legittime le clausole inserite in modo generale negli accordi con le strutture accreditate, con funzione transattiva e di contenimento del contenzioso. Esse non comprimono indebitamente il diritto di agire in giudizio, poiché l'operatore può scegliere se sottoscrivere l'accordo e accettarne le condizioni oppure non aderirvi e coltivare il contenzioso. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi 2.000 euro, oltre accessori, in favore delle due amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 6, l.r. n. 2/2002

    La competenza a determinare il budget annuale complessivo della spesa sanitaria regionale e a ripartirlo tra le strutture spetta alla Regione; alle Aziende sanitarie provinciali spetta la negoziazione con le singole strutture entro i limiti della programmazione regionale.

  • artt. 24, 97 e 113 Cost.

    Le clausole di salvaguardia non sono state ritenute lesive del diritto di difesa, del diritto di agire in giudizio o dei principi di buon andamento e imparzialità, poiché l'operatore può scegliere se sottoscrivere l'accordo alle condizioni previste.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il giudice ha escluso che la clausola di salvaguardia determini un'indebita compressione del diritto a un ricorso effettivo.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Il giudice ha escluso che la clausola di rinuncia contenuta nell'accordo violi le garanzie convenzionali di accesso alla giustizia.

  • l. n. 241/1990, artt. 7 e ss.

    Le censure relative alle garanzie partecipative non sono state ritenute idonee a superare la legittimità della determinazione programmatoria del budget.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2026

    Le clausole di salvaguardia inserite in modo generale negli accordi con le strutture sanitarie accreditate possono essere legittime quando perseguono una funzione transattiva e di contenimento del contenzioso e non comprimono indebitamente il diritto di azione, lasciando all'operatore la scelta se aderire all'accordo.

Massime di principio

  • La determinazione regionale degli aggregati di spesa e dei tetti di budget per l'assistenza sanitaria privata accreditata costituisce attività di programmazione finanziaria autoritativa, ampiamente discrezionale e sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopica illogicità, nel rispetto del limite invalicabile delle risorse disponibili e dell'equilibrio finanziario del servizio sanitario.
  • La competenza a fissare il budget annuale complessivo della spesa sanitaria regionale e a ripartirlo tra le strutture sanitarie spetta alla Regione; l'azienda sanitaria provinciale può negoziare con le singole strutture soltanto il valore massimo delle prestazioni erogabili e il relativo corrispettivo, senza vincolare la programmazione regionale futura.
  • Un accordo bonario stipulato tra una struttura sanitaria privata e un'azienda sanitaria provinciale per la determinazione del budget di un determinato anno non vincola la Regione nella successiva determinazione degli aggregati di spesa e non fonda, di per sé, un ragionevole affidamento del privato al mantenimento o all'incremento del budget.
  • La pretesa di aumentare il budget assegnato a una singola struttura non può essere accolta quando comporti la revisione dell'aggregato regionale complessivo e incida sulle quote assegnate alle strutture o alle aziende sanitarie di altri ambiti territoriali, in assenza di specifiche censure rivolte alla complessiva programmazione finanziaria.
  • Sono legittime, in linea generale, le clausole di salvaguardia inserite negli accordi con gli erogatori sanitari privati accreditati, aventi funzione transattiva e di contenimento del contenzioso, quando l'operatore conserva la libertà di non sottoscrivere l'accordo e di coltivare le proprie azioni giudiziarie.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimentoAccordi e attività consensuale
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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