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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12230/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un'opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria promossa da una lavoratrice per ottenere l'ammissione di crediti retributivi da differenze di paga per il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time svolto presso una società a controllo pubblico. Il Tribunale aveva ammesso solo una parte del credito, ritenendo prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio precedente la domanda di insinuazione, sul presupposto che il rapporto fosse assistito da stabilità e che la prescrizione decorresse in costanza di rapporto; aveva inoltre compensato integralmente le spese. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha censurato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., 36 Cost. e 2099 c.c., sostenendo che, dopo la novella dell'art. 18 St. lav. operata dalla L. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, il rapporto non è più connotato da un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione durante il rapporto, ma solo dalla cessazione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'erronea compensazione delle spese. La società intimata non ha resistito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato regolati dal diritto privato e non assistiti da un regime di stabilità, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto, non in costanza di esso. Nel caso concreto, essendo il rapporto iniziato il 4 settembre 2006, sono prescritti solo i diritti maturati fino al 18 luglio 2007, cioè quelli anteriori al quinquennio precedente l'entrata in vigore della L. n. 92/2012. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    credito in via privilegiata

    consente il privilegio generale sui crediti di lavoro per le differenze retributive riconosciute

  • art. 2, primo comma, lett. a) d.lgs. 270/1999

    richiamato dal Tribunale per desumere la consistenza occupazionale dell'impresa e la soggezione alla procedura di amministrazione straordinaria

  • art. 53 d.lgs. 270/1999

    la domanda di insinuazione allo stato passivo è stata considerata atto assimilabile alla domanda giudiziale ai fini interruttivi

  • art. 93 l. fall.

    richiamato in combinato con l'art. 53 d.lgs. 270/1999 per l'efficacia della domanda di insinuazione allo stato passivo

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione è stata ancorata alla possibilità di far valere il diritto; in assenza di stabilità del rapporto, essa decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    applicato ai crediti retributivi periodici, con decorrenza del termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto nei rapporti non stabilizzati

  • art. 36 Cost.

    richiamato quale parametro della tutela della retribuzione dovuta al lavoratore

  • art. 2099 c.c.

    richiamato in relazione al diritto alla giusta retribuzione e alle differenze retributive rivendicate

  • art. 18 L. 300/1970

    come novellato dalla L. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, è stato ritenuto idoneo a escludere un regime di stabilità del rapporto tale da far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto

  • L. n. 92/2012

    la modifica dell'art. 18 è stata considerata decisiva per escludere la stabilità del rapporto e per far decorrere la prescrizione dalla cessazione

  • d.lgs. n. 23/2015

    richiamato insieme alla L. n. 92/2012 quale intervento normativo che incide sul regime di stabilità del rapporto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, assorbito dall'accoglimento del primo motivo

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, assorbito dall'accoglimento del primo motivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato regolati dal diritto privato, quando il regime sanzionatorio dei licenziamenti non assicura una stabilità idonea a rendere il lavoratore in concreto libero di agire senza timore di ritorsioni, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto ma dalla sua cessazione.
  • La modifica dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori operata dalla L. n. 92/2012, e poi dal d.lgs. n. 23/2015, incide sulla valutazione della stabilità del rapporto ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
  • Per i crediti retributivi periodici si applica il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma il dies a quo va individuato, nei rapporti non stabilizzati, nella cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2935 c.c.
  • Quando il giudice di merito fonda la prescrizione sulla sola esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, senza verificare se esso fosse effettivamente assistito da stabilità dopo le riforme del 2012 e del 2015, la decisione è censurabile per violazione di legge.
  • L'accoglimento del motivo principale comporta l'assorbimento delle censure sulle spese di lite, con rinvio al giudice di merito anche per il loro regolamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRImpugnazioniInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civileObbligazioni
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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