Cassazione Civile, Ordinanza n. 12230/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un'opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria promossa da una lavoratrice per ottenere l'ammissione di crediti retributivi da differenze di paga per il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e part-time svolto presso una società a controllo pubblico. Il Tribunale aveva ammesso solo una parte del credito, ritenendo prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio precedente la domanda di insinuazione, sul presupposto che il rapporto fosse assistito da stabilità e che la prescrizione decorresse in costanza di rapporto; aveva inoltre compensato integralmente le spese. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha censurato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., 36 Cost. e 2099 c.c., sostenendo che, dopo la novella dell'art. 18 St. lav. operata dalla L. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, il rapporto non è più connotato da un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione durante il rapporto, ma solo dalla cessazione. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'erronea compensazione delle spese. La società intimata non ha resistito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato regolati dal diritto privato e non assistiti da un regime di stabilità, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto, non in costanza di esso. Nel caso concreto, essendo il rapporto iniziato il 4 settembre 2006, sono prescritti solo i diritti maturati fino al 18 luglio 2007, cioè quelli anteriori al quinquennio precedente l'entrata in vigore della L. n. 92/2012. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2751-bis n. 1 c.c.
credito in via privilegiata
consente il privilegio generale sui crediti di lavoro per le differenze retributive riconosciute
art. 2, primo comma, lett. a) d.lgs. 270/1999
richiamato dal Tribunale per desumere la consistenza occupazionale dell'impresa e la soggezione alla procedura di amministrazione straordinaria
art. 53 d.lgs. 270/1999
la domanda di insinuazione allo stato passivo è stata considerata atto assimilabile alla domanda giudiziale ai fini interruttivi
art. 93 l. fall.
richiamato in combinato con l'art. 53 d.lgs. 270/1999 per l'efficacia della domanda di insinuazione allo stato passivo
art. 2935 c.c.
la decorrenza della prescrizione è stata ancorata alla possibilità di far valere il diritto; in assenza di stabilità del rapporto, essa decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro
art. 2948, n. 4, c.c.
applicato ai crediti retributivi periodici, con decorrenza del termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto nei rapporti non stabilizzati
art. 36 Cost.
richiamato quale parametro della tutela della retribuzione dovuta al lavoratore
art. 2099 c.c.
richiamato in relazione al diritto alla giusta retribuzione e alle differenze retributive rivendicate
art. 18 L. 300/1970
come novellato dalla L. n. 92/2012 e dal d.lgs. n. 23/2015, è stato ritenuto idoneo a escludere un regime di stabilità del rapporto tale da far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto
L. n. 92/2012
la modifica dell'art. 18 è stata considerata decisiva per escludere la stabilità del rapporto e per far decorrere la prescrizione dalla cessazione
d.lgs. n. 23/2015
richiamato insieme alla L. n. 92/2012 quale intervento normativo che incide sul regime di stabilità del rapporto
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, assorbito dall'accoglimento del primo motivo
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, assorbito dall'accoglimento del primo motivo
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato regolati dal diritto privato, quando il regime sanzionatorio dei licenziamenti non assicura una stabilità idonea a rendere il lavoratore in concreto libero di agire senza timore di ritorsioni, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto ma dalla sua cessazione.
- La modifica dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori operata dalla L. n. 92/2012, e poi dal d.lgs. n. 23/2015, incide sulla valutazione della stabilità del rapporto ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.
- Per i crediti retributivi periodici si applica il termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma il dies a quo va individuato, nei rapporti non stabilizzati, nella cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2935 c.c.
- Quando il giudice di merito fonda la prescrizione sulla sola esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, senza verificare se esso fosse effettivamente assistito da stabilità dopo le riforme del 2012 e del 2015, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- L'accoglimento del motivo principale comporta l'assorbimento delle censure sulle spese di lite, con rinvio al giudice di merito anche per il loro regolamento.
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