Sentenza n. 1388/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento notificata il 18 ottobre 2022 per € 38.885,06, relativa al prelievo supplementare sulle quote latte della campagna 2014/2015, e atti presupposti, incluso il ruolo AGEA
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’intimazione di pagamento e gli atti presupposti, chiedendo anche il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall’applicazione di norme nazionali incompatibili con il diritto UE, quantificati nelle somme versate o prelevate e nei pregiudizi da carenza di liquidità e mancato accesso a contributi. Con i primi tre motivi ha contestato la disciplina nazionale e la ripartizione del prelievo supplementare per le quote latte, invocando il contrasto con i regolamenti europei, l’obbligo di disapplicazione, i principi di effettività, leale cooperazione, sana amministrazione, parità di trattamento, uguaglianza, certezza del diritto e non discriminazione. Con il quarto e il sesto motivo ha contestato la debenza degli interessi, anche di mora, e degli oneri di riscossione; ha dedotto difetto di motivazione su tasso, decorrenza e calcolo, anatocismo e prescrizione quinquennale degli interessi. Con il quinto motivo ha eccepito la decadenza ai sensi dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 e la prescrizione del credito, richiamando il termine quinquennale. Con il settimo motivo ha denunciato l’omessa o invalida notificazione degli atti presupposti, anche per l’uso di indirizzi PEC non risultanti dai pubblici registri, l’inesigibilità del debito e un difetto di istruttoria per mancato scomputo di aiuti PAC trattenuti. Ha inoltre chiesto il rinvio della causa in ragione della rateizzazione accordata da AGEA e delle sopravvenute disposizioni sull’accesso alla procedura conciliativa.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio: non ricorrevano ragioni eccezionali e la campagna 2014/2015 non rientrava tra quelle considerate dalle sopravvenienze normative invocate; inoltre, una sentenza di primo grado sfavorevole non impedisce di per sé l’accesso alla conciliazione, purché sia proposta impugnazione per mantenerla pendente e, in caso di adesione alla proposta, si presti acquiescenza. Nel merito, i primi tre motivi e le censure che investivano la debenza e l’iscrizione a ruolo degli interessi, nonché i profili relativi agli interessi maturati fino alla cartella, sono stati dichiarati inammissibili: la comunicazione del prelievo e la cartella erano state notificate e impugnate con precedenti giudizi definiti con esito sfavorevole, sicché le relative pretese erano divenute inoppugnabili e non potevano essere rimesse in discussione impugnando l’intimazione. Le successive pronunce della Corte di giustizia sull’incompatibilità della disciplina italiana delle quote latte non riaprivano i termini per contestare gli atti ormai definitivi; il contrasto con il diritto UE determina annullabilità, non nullità, e richiede impugnazione entro il termine di decadenza, salva l’autotutela. È stata respinta la richiesta di motivazione ulteriore sugli interessi successivi alla cartella, poiché il calcolo è vincolato e stabilito dalla normativa. La prescrizione quinquennale degli interessi successivi alla cartella è stata esclusa perché l’intimazione dell’ottobre 2022 è intervenuta entro cinque anni dalla notifica della cartella del 19 giugno 2018; per gli interessi anteriori, la censura era inammissibile perché riferita a un atto inoppugnabile. Gli oneri di riscossione sono stati ritenuti dovuti quale copertura dei costi complessivi del servizio. La contestazione di anatocismo è stata respinta per mancanza di prova e di un calcolo alternativo. Le eccezioni di decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973 e di prescrizione sono state respinte: tale decadenza riguarda la notifica della cartella, non dell’intimazione, e non si applica ai crediti AGEA, che non hanno natura tributaria e sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale; il credito non è una sanzione amministrativa né un’obbligazione periodica, e il termine è stato interrotto dai precedenti giudizi, ricominciando a decorrere dal passaggio in giudicato delle relative sentenze. Le censure sulle notificazioni degli atti presupposti non potevano superare il giudicato formatosi sulla cartella e l’inoppugnabilità degli atti di prelievo; l’invio da un indirizzo PEC istituzionale non censito non comporta inesistenza della notificazione se l’atto è pervenuto al destinatario e questi ha potuto difendersi. Il motivo sul mancato scomputo degli aiuti PAC è stato ritenuto generico e comunque infondato: la ricorrente non ha indicato le somme asseritamente non contabilizzate e la documentazione attestava che non risultavano trattenute per compensazione sulla campagna 2014/2015. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata allegazione e prova puntuale dell’illiceità, del danno-conseguenza, del suo ammontare e del nesso causale. Ricorso respinto; spese compensate per la peculiarità e complessità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il Collegio, al riguardo, non ritiene sussistenti ragioni “eccezionali” idonee a giustificare l’invocato rinvio, ai sensi dell’art. 73 co. 1-bis c.p.a.
Il rinvio dell’udienza può essere disposto solo in presenza di ragioni eccezionali; non è sufficiente la prospettiva di accedere a una procedura conciliativa quando la decisione non la preclude e la campagna controversa non rientra nell’ambito temporale delle sopravvenienze invocate.
art. 10-ter d.l. 69/2023
In forza di tale disposizione, l’adesione alla proposta conciliativa presuppone la rinuncia dell’interessata a tutti i contenziosi pendenti e l’espressa acquiescenza alle sentenze sfavorevoli non ancora passate in giudicato.
La procedura conciliativa è compatibile con una sentenza di primo grado sfavorevole non ancora definitiva, purché il giudizio sia mantenuto pendente mediante impugnazione e, al momento dell’adesione alla proposta, sia prestata acquiescenza alla sentenza.
art. 25 d.P.R. 602/1973
Con riferimento all’eccepita decadenza va in primo luogo evidenziato che la disposizione invocata dalla ricorrente di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/73 prevede termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento, e non dell’intimazione di pagamento, che è l’atto impugnato con il ricorso; la cartella di pagamento è ormai inoppugnabile e dunque i vizi che si riferiscono alla medesima non possono essere riproposti in questa sede.
I termini decadenziali dell’art. 25 riguardano la notificazione della cartella, non quella della successiva intimazione; i vizi della cartella divenuta inoppugnabile non possono essere riproposti impugnando l’intimazione.
art. 2946 c.c.
Diversamente, i crediti Agea sono qualificabili come misure patrimoniali imposte in attuazione di normative comunitarie, finalizzate alla regolazione del mercato agricolo, in particolare al contenimento della produzione lattiera attraverso il sistema delle quote latte. Tali crediti non derivano da un procedimento di accertamento tributario, bensì da imputazioni di prelievo supplementare conseguenti allo sforamento delle quote individuali di produzione, come previsto dai regolamenti europei (Reg. CE n. 1788/2003 e Reg. CE n. 595/2004). Pertanto, non essendo assimilabili ai tributi, non sono soggetti alla disciplina decadenziale del d.P.R. n. 602/1973, ma rientrano nella regola generale della prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
Il credito AGEA da prelievo supplementare per superamento delle quote latte è una misura patrimoniale di regolazione del mercato, non un credito tributario; è quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 2935 c.c.
La prescrizione, ai sensi dell’art. 2935 c.c. infatti, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
art. 2943, primo comma, c.c.
Come si è dato atto nei paragrafi precedenti, i crediti oggetto della cartella di pagamento sono stati contestati in un precedente giudizio innanzi a questo Tar. Ne consegue che i termini di prescrizione dei crediti fatti valere con queste cartelle di pagamento sono stati interrotti ai sensi dell’art. 2943, primo comma, c.c. ed hanno ricominciato a decorrere, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, c.c. solo dal giorno di passaggio in giudicato dei provvedimenti giurisdizionali sopra citati (sentenza Tar Brescia n. 878/2021, e sentenza del Consiglio di Stato n 6334/2022).
La domanda giudiziale proposta dal debitore contro il credito può interrompere la prescrizione quando il creditore dimostra interesse per il proprio diritto costituendosi in giudizio; nel caso deciso, i precedenti giudizi sul credito ne hanno interrotto il termine.
art. 2945, secondo comma, c.c.
Come si è dato atto nei paragrafi precedenti, i crediti oggetto della cartella di pagamento sono stati contestati in un precedente giudizio innanzi a questo Tar. Ne consegue che i termini di prescrizione dei crediti fatti valere con queste cartelle di pagamento sono stati interrotti ai sensi dell’art. 2943, primo comma, c.c. ed hanno ricominciato a decorrere, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, c.c. solo dal giorno di passaggio in giudicato dei provvedimenti giurisdizionali sopra citati (sentenza Tar Brescia n. 878/2021, e sentenza del Consiglio di Stato n 6334/2022).
Quando l’interruzione deriva da una domanda giudiziale, il nuovo termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio.
art. 16-ter d.l. 179/2012
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022), l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante dai pubblici elenchi non determina l’inesistenza della notificazione, ma integra al più una mera irregolarità o nullità formale, come tale pienamente sanabile qualora l’atto sia stato regolarmente consegnato nella casella PEC del destinatario e quest’ultimo abbia potuto spiegarvi piena difesa.
L’uso di un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici elenchi non rende inesistente la notificazione se l’atto è stato consegnato nella casella del destinatario e questi ha potuto esercitare pienamente la difesa; il vizio può integrare al più un’irregolarità o nullità formale sanabile.
Massime di principio
- Le contestazioni relative alla formazione e alla quantificazione di un credito amministrativo, nonché ai vizi degli atti presupposti, devono essere proposte impugnando tempestivamente tali atti; una volta che essi siano divenuti inoppugnabili, non possono essere riproposte contro la successiva intimazione di pagamento.
- Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione determina annullabilità e non nullità; il provvedimento deve quindi essere impugnato nel termine di decadenza, ferma la possibilità per l’amministrazione di esercitare discrezionalmente l’autotutela.
- Il credito AGEA per prelievo supplementare sulle quote latte è una misura patrimoniale di regolazione del mercato, non un tributo né una sanzione amministrativa: non si applicano i termini decadenziali per la notifica della cartella previsti per i crediti tributari né la prescrizione quinquennale delle sanzioni, ma la prescrizione ordinaria decennale.
- La domanda giudiziale relativa al credito interrompe la prescrizione e, quando opera l’effetto interruttivo permanente, il nuovo termine decorre dal passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio.
- La notificazione tramite PEC effettuata da un indirizzo istituzionale non censito nei pubblici elenchi non è inesistente se l’atto è pervenuto al destinatario e questi ha potuto difendersi; l’eventuale irregolarità o nullità formale è sanabile.
- Chi contesta errori nelle compensazioni tra debiti e aiuti agricoli deve fornire un principio di prova specifico, indicando le somme e gli errori o le omissioni di calcolo dedotti; allegazioni generiche non assolvono l’onere probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1793/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1799/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 1217/2026 - Ancona, Sezione 2
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 2010/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16629/2026 - Roma, Sezione 1B
- Sentenza · 21 ott 2026Sentenza n. 16630/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →