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Sentenza

Sentenza n. 332/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento - del provvedimento Prot. N. 510/RU del 2 febbraio 2024, di esclusione dalla “Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Chimico”; - del provvedimento Prot. N. 508/RU del 2 febbraio 2024, di convocazione dei candidati ammessi alla selezione per l'espletamento della prova orale del concorso, nella parte in cui non include l’odierna ricorrente; - del bando di concorso, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell''odierna ricorrente; - della deliberazione N. 45 dell''11 gennaio 2024, di riapertura dei termini della selezione; - del/i verbale/i con i quali l'amministrazione procedente ha dettato i criteri di scelta e valutazione dei titoli spendibili per la partecipazione al concorso, nonché il verbale attestante la valutazione della domanda e dei titoli trasmessi della ricorrente; nonché per l’accertamento - dell'interesse di parte ricorrente a sostenere il colloquio di selezione del concorso, anche eventualmente mediante la predisposizione di un'apposita sessione suppletiva, previa riammissione della stessa alla procedura selettiva; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. - al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell''art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che consenta alla ricorrente di svolgere la prova, anche mediante predisposizione di una sessione suppletiva.

Giustizia amministrativa202400370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente chimico, nonché atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento di esclusione dalla selezione pubblica, il provvedimento di convocazione dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non la includeva, il bando ove ritenuto lesivo, la deliberazione di riapertura dei termini e i verbali relativi ai criteri di valutazione dei titoli e alla valutazione della sua domanda. Aveva inoltre chiesto l'accertamento dell'interesse a sostenere il colloquio, eventualmente mediante una sessione suppletiva, nonché il risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare, la ricorrente ha depositato e notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, manifestando di non avere più interesse alla prosecuzione del processo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia non ha prodotto l'estinzione automatica del giudizio perché, pur essendo stata sottoscritta dalla parte e notificata alle parti costituite, non era stata notificata almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la dichiarazione espressa e inequivoca di non voler proseguire il giudizio è stata ritenuta idonea a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, quale parte che ha determinato l'improcedibilità mediante la rinuncia, e liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    la rinuncia al ricorso può determinare l'estinzione del giudizio ove sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non vi sia opposizione delle parti interessate alla prosecuzione

    Il mancato rispetto del termine minimo di dieci giorni impedisce alla rinuncia di produrre l'effetto estintivo automatico del processo.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    anche in assenza delle formalità prescritte il giudice può desumere dalla condotta delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa

    Anche una rinuncia non idonea a determinare l'estinzione può costituire elemento univoco per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 30 c.p.a.

    La disposizione era richiamata nella domanda di risarcimento in forma specifica, ma il giudice non ne ha esaminato nel merito i presupposti per l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso notificata senza il rispetto del termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza non determina l'estinzione automatica del giudizio.
  • La dichiarazione espressa e inequivoca della parte di non avere più interesse alla decisione, anche se la rinuncia è formalmente inidonea a produrre l'estinzione, può dimostrare il venir meno della condizione dell'azione e giustificare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando la parte ricorrente determina l'improcedibilità del giudizio mediante una rinuncia o una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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