Cassazione Civile, Ordinanza n. 01798/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due funzionari di un istituto di credito impugnavano, in sede di opposizione a sanzione amministrativa, il decreto con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva loro irrogato sanzioni per violazione della normativa antiriciclaggio, per non avere segnalato o avere segnalato tardivamente operazioni finanziarie sospette eseguite presso una filiale bancaria. Il tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo non dimostrata la tempestività della contestazione degli addebiti; la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo tempestiva la contestazione, rideterminando la sanzione alla luce dello ius superveniens e respingendo gli altri motivi dell'opposizione. In cassazione i ricorrenti deducevano: omessa pronuncia e violazione delle norme sull'appello per difetto di specificità dell'atto; erronea interpretazione del termine di contestazione ex art. 14 L. n. 689/1981; omessa pronuncia e giudicato interno; violazione dell'onere della prova e della disciplina antiriciclaggio, sostenendo che fosse necessario accertare la riconducibilità delle operazioni a reati presupposto; erronea quantificazione della sanzione, che avrebbero voluto ricondurre alla misura minima prevista dalla disciplina sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla specificità dell'appello, affermando che l'atto è sufficiente quando consente di individuare con certezza le statuizioni impugnate e le critiche mosse, senza necessità di un progetto alternativo di sentenza. Ha altresì confermato che, in materia di contestazione di illeciti amministrativi, il termine per notificare gli estremi della violazione decorre dal momento in cui l'accertamento è concretamente possibile per l'organo competente; quando gli elementi derivano da indagini penali, il termine decorre dalla trasmissione degli atti o dal rilascio del nulla osta all'utilizzo, per non frustrare il segreto istruttorio. Sono stati inoltre respinti i motivi su omessa pronuncia e giudicato interno per difetto di autosufficienza e perché la decisione di appello implicava il rigetto delle eccezioni. Infine, è stato escluso che per l'obbligo di segnalazione antiriciclaggio serva la prova dei reati a monte, essendo sufficiente un giudizio obiettivo di sospetto sulle operazioni; è stata dichiarata inammissibile anche la censura sulla misura della sanzione, poiché mirava a contestare l'apprezzamento di gravità compiuto dal giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 D.L. n. 143 del 1991 conv. in L. n. 197 del 1991
L'obbligo di segnalazione grava sul responsabile della dipendenza o dell'ufficio e sorge quando l'operazione, valutata oggettivamente, appaia idonea a costituire strumento di elusione della normativa antiriciclaggio; non è necessaria la prova dei reati presupposto.
art. 14 L. n. 689 del 1981
Il termine per la contestazione decorre quando l'accertamento è concretamente possibile per l'organo competente; se gli elementi derivano da indagini penali, il termine decorre dalla disponibilità degli atti trasmessi o dal nulla osta dell'autorità giudiziaria.
artt. 342 e 434 c.p.c.
L'appello è specifico se consente di individuare con certezza statuizioni impugnate e critiche; non è richiesta una forma sacramentale né un progetto alternativo di decisione.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata implica il rigetto implicito dell'eccezione o della domanda proposta.
art. 2697 c.c.
La censura è infondata perché la corte di merito ha ritenuto sufficienti gli elementi probatori raccolti a fondare l'affermazione di responsabilità.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La violazione dell'art. 115 ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte; la violazione dell'art. 116 solo se vengono disattese prove legali o attribuita efficacia piena a prove liberamente valutabili.
art. 6, comma 11, D. Lgs. n. 150 del 2011
La regola finale di giudizio per l'incertezza probatoria è stata implicitamente esclusa, poiché il giudice di merito ha ritenuto le prove sufficienti per affermare la responsabilità.
art. 58 D. Lgs. n. 231 del 2007
Lo ius superveniens è applicabile, ma la scelta tra comma 1 e comma 2 dipende dalla valutazione di gravità delle violazioni; la censura che contesti tale valutazione è inammissibile in cassazione.
art. 67 D. Lgs. n. 231 del 2007
Richiamato per i criteri di valutazione della gravità nella determinazione della sanzione.
art. 11 L. n. 689 del 1981
Richiamato come criterio generale di commisurazione della sanzione amministrativa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il requisito di specificità è rispettato quando l'atto consente di individuare senza incertezze le parti della decisione censurate e le ragioni della critica; non è necessaria una riproduzione pedissequa delle argomentazioni del primo giudice né la formulazione di una sentenza alternativa.
- In materia di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'amministrazione è effettivamente in grado di accertare l'illecito; se gli elementi probatori provengono da indagini penali, il dies a quo coincide con la trasmissione degli atti o con il nulla osta dell'autorità giudiziaria all'utilizzo degli stessi.
- L'obbligo di segnalazione antiriciclaggio sorge sulla base di un giudizio oggettivo di sospetto sulle operazioni, non richiedendosi la prova piena della commissione dei reati presupposto né l'esclusione soggettiva di ogni spiegazione lecita.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata comporti logicamente il rigetto dell'eccezione o della domanda non espressamente esaminata; per dedurre il vizio occorre la totale pretermissione della questione decisiva.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo entro confini rigorosi: la prima per utilizzo di prove non introdotte dalle parti, la seconda per inosservanza delle regole sulle prove legali o per attribuzione ad esse di un valore diverso da quello normativamente previsto.
- La censura sulla quantificazione della sanzione amministrativa non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del giudizio di gravità compiuto dal giudice di merito, se la misura irrogata è compresa nel range edittale applicabile.
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