Cassazione Civile, Ordinanza n. 18081/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di una somma ritenuta tassata in eccesso, relativa a una prestazione in capitale erogata da un fondo pensione integrativo del personale di un istituto bancario. Sosteneva, in particolare, che dalla base imponibile dovessero essere dedotti: a) i contributi versati in costanza di rapporto di lavoro nei limiti del 4% della retribuzione annua; b) un ulteriore importo del 12,50% ai sensi della disciplina allora vigente. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva accolto solo la doglianza relativa alla deduzione del 4%. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 19 e 51 t.u.i.r., contestando che la CTR avesse ritenuto deducibili dalla base imponibile contributi previdenziali obbligatori versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, e sostenendo invece che la prestazione in capitale del fondo costituisce reddito della stessa categoria della pensione integrativa e va tassata sull’intera somma corrisposta, senza abbattimenti per contributi versati, poiché i contributi esclusi dal reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato, richiamando un orientamento già consolidato, che la prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario, corrisposta a un ex dipendente in esecuzione di un accordo risolutivo del trattamento pensionistico integrativo, ha la stessa natura reddituale della pensione integrativa sostituita e segue il medesimo regime fiscale. Ne deriva che la base imponibile è costituita dall’intera somma versata dal fondo, senza possibilità di detrarre i contributi versati dal dipendente o dal datore di lavoro, perché nel regime applicabile i soli contributi esclusi dal reddito sono quelli imposti da disposizioni di legge. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, co. 2, c.p.c., ha rigettato l’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre condannato i controricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e compensato quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge a fondamento del ricorso per cassazione
art. 17, comma 2, t.u.i.r.
richiamato dalla parte contribuente per sostenere la deducibilità/esenzione pro quota di contributi previdenziali nel regime ratione temporis, ma la Corte ha escluso che consentisse la deduzione della somma in contestazione secondo il principio consolidato applicato al caso
art. 19 t.u.i.r.
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, senza una autonoma elaborazione nel dispositivo
art. 51 t.u.i.r.
richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, in relazione alla determinazione del reddito imponibile
art. 6, comma 2, t.u.i.r.
la prestazione in capitale del fondo è qualificata come reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita e quindi soggetta al medesimo regime fiscale
art. 48, lett. a), t.u.i.r.
nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003, esclude dal reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge
art. 384, secondo comma, c.p.c.
la Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- La prestazione in capitale corrisposta da un fondo di previdenza complementare a un ex dipendente, se sostitutiva della pensione integrativa rinunciata, va qualificata come reddito della medesima categoria della prestazione previdenziale sostituita e segue il relativo regime fiscale.
- Ai fini della determinazione della base imponibile di una prestazione erogata da un fondo pensione complementare, non possono essere sottratti i contributi versati dal dipendente o dal datore di lavoro, quando il regime applicabile esclude dal reddito solo i contributi imposti da disposizioni di legge.
- Quando la questione è già risolta da un orientamento giurisprudenziale consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso.
- Il giudice di merito che escluda o riduca l’imponibile in modo incompatibile con la natura facoltativa della previdenza complementare e con il regime fiscale della prestazione incorre in violazione di legge.
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