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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28837/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha impugnato l'ordinanza della Corte d'assise d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili: la prima relativa alla partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e alla cessione illecita di stupefacenti; la seconda relativa a sequestro di persona aggravato e omicidio volontario aggravato ai danni di una persona determinata. Con il ricorso per cassazione, dedotto come unico motivo, ha lamentato violazione degli artt. 81 c.p. e 125 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la decisione di merito avrebbe erroneamente escluso il medesimo disegno criminoso. La difesa ha insistito sulla riconducibilità delle condotte a un contesto mafioso e su elementi unificanti idonei a fondare la continuazione, anche alla luce di una memoria depositata successivamente. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure riproponevano questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua, specie quanto alla ritenuta estemporaneità dell'azione omicidiaria, e che il giudice dell'esecuzione aveva svolto una valutazione di merito non sindacabile in cassazione, escludendo la prova di una programmazione originaria della serie criminosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto insussistente una violazione di legge o un'erronea applicazione dell'art. 81 c.p., poiché il diniego della continuazione era fondato su una valutazione di merito immune da manifeste illogicità e sorretta da motivazione congrua, in particolare sulla natura estemporanea dei fatti oggetto della seconda sentenza e sull'assenza di elementi sufficienti a dimostrare che, sin dall'origine, l'intera serie fosse programmata nei suoi lineamenti essenziali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Per il riconoscimento della continuazione è necessario accertare un medesimo disegno criminoso già programmaticamente presente al momento del primo reato; non basta la mera presenza di alcuni indici se i successivi fatti risultano estemporanei.

  • art. 125 c.p.p.

    Il motivo di ricorso che denuncia vizio di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    È richiamata quale parametro per la valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica rigorosa di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione ab origine delle condotte successive.
  • La mera presenza di un contesto criminale unitario o mafioso non è sufficiente a fondare la continuazione se i fatti successivi appaiono frutto di una decisione estemporanea e non di una programmazione originaria.
  • La valutazione del giudice dell'esecuzione sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso, quando sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica, costituisce giudizio di merito non censurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già disattese dal giudice di merito, senza evidenziare reali errori di diritto o vizi motivazionali rilevanti, è destinato all'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

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