Sentenza n. 633/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento n.-OMISSIS-, emesso dal Questore di Rimini il 15 luglio 2022 e notificato in pari data, che ha disposto il rimpatrio con foglio di via obbligatorio del ricorrente al Comune di sua abituale dimora, inibendo di fare ritorno nel Comune di Rimini senza la preventiva autorizzazione del medesimo ufficio per la durata di anni tre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Rimini recante rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Rimini per tre anni senza preventiva autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio deducendo l'insussistenza dei presupposti della misura di prevenzione, la carenza di motivazione e il difetto di istruttoria, chiedendone l'annullamento. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto. Nel corso del giudizio l'efficacia triennale della misura è cessata. Il TAR ha prospettato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile sopravvenuto difetto di interesse, assegnando alle parti un termine per osservazioni; nessuna parte ha fornito riscontro. Il ricorrente non ha inoltre manifestato un interesse risarcitorio suscettibile di giustificare l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'annullamento dell'atto non avrebbe più procurato al ricorrente alcun beneficio concreto, poiché la misura di prevenzione aveva cessato di produrre effetti durante il giudizio. Non risultando domande o manifestazioni di interesse risarcitorio, non sussisteva neppure la necessità di accertare l'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. La mancata attività difensiva, anche dopo l'avviso del TAR, ha confermato l'assenza di attualità dell'interesse. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e del suo esito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 34, comma 3, c.p.a.
L'accertamento dell'illegittimità dell'atto può conservare interesse ai fini risarcitori, ma nel caso concreto mancava una domanda o una manifestazione di interesse risarcitorio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile causa di improcedibilità e un termine per presentare osservazioni.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'efficacia dell'atto impugnato cessa e l'eventuale accoglimento non può più procurare al ricorrente alcun beneficio concreto e attuale, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta cessazione degli effetti dell'atto non impone al giudice di accertarne comunque l'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. se il ricorrente non ha manifestato un interesse risarcitorio o non ha formulato una domanda risarcitoria collegata all'atto impugnato.
- Il giudice può rilevare d'ufficio il sopravvenuto difetto di interesse, ma deve previamente sottoporre la relativa questione alle parti e assegnare loro un termine per osservazioni ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; l'assenza di riscontro può confermare la carenza di attualità dell'interesse.
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