Sentenza n. 2558/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S., adottato dalla Prefettura di Napoli nota prot. n. 0006813 del 12 gennaio 2026, notificato il 16 gennaio 2026, all’esito del procedimento avviato ex art. 7 L. 241/1990, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio adottato dopo una lite condominiale e familiare, nella quale gli sarebbe stato contestato di avere estratto un'arma per minacciare una persona. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, la lesione della partecipazione procedimentale, il travisamento dei fatti e il falso presupposto, l'omessa valutazione delle memorie difensive, la violazione dell'art. 39 T.U.L.P.S., nonché violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, il ricorrente ha documentato di avere trasmesso tempestivamente via PEC articolate osservazioni, con le quali contestava la ricostruzione dei fatti e rappresentava che, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, l'arma legalmente detenuta era scarica, priva di caricatore e custodita in una cassaforte. Le osservazioni richiamavano inoltre la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e il conforme decreto del GIP, dai quali emergeva l'assenza di certezze sull'estrazione e il puntamento dell'arma. Il provvedimento prefettizio aveva tuttavia affermato erroneamente che l'interessato non avesse presentato scritti o documentazione, omettendo di esaminare le deduzioni difensive.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il divieto di detenzione. Ha premesso che il potere previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva, è ampiamente discrezionale e, per le esigenze di urgenza connesse alla pubblica sicurezza, può essere esercitato anche senza comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia, quando l'amministrazione decide di instaurare il contraddittorio, mediante comunicazione di avvio o richiesta di osservazioni, si autovincola al rispetto delle regole partecipative e deve esaminare effettivamente gli apporti del privato, dando conto, almeno in modo sostanziale, delle ragioni per cui eventualmente se ne discosta. Nel caso concreto, la Prefettura aveva aperto il procedimento partecipato ma aveva erroneamente attestato l'assenza di controdeduzioni, ignorando una memoria tempestivamente trasmessa e documentata. L'omesso esame delle osservazioni, tanto più rilevanti perché riguardavano la disponibilità concreta dell'arma e gli esiti del procedimento penale, ha determinato difetto di istruttoria, motivazione apparente o incompleta e violazione della partecipazione procedimentale. Le ulteriori questioni non esaminate sono state ritenute non decisive. Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti è una misura cautelare e preventiva di pubblica sicurezza, adottabile sulla base di un'ampia valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio può essere omessa per particolari esigenze di celerità connesse alla natura urgente e preventiva del divieto; se l'amministrazione decide comunque di instaurare il contraddittorio, deve rispettare effettivamente le garanzie partecipative.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata tra i motivi di ricorso con riferimento alla partecipazione procedimentale, ma la decisione si fonda principalmente sull'omesso esame delle osservazioni presentate dopo la comunicazione di avvio.
art. 112 c.p.c.
Il giudice ha richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per giustificare il mancato esame degli argomenti ritenuti non rilevanti e inidonei a condurre a una diversa decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. è una misura cautelare e preventiva di pubblica sicurezza, adottabile sulla base di un'ampia discrezionalità e, in ragione delle esigenze di urgenza, anche senza comunicazione di avvio del procedimento.
- Quando l'amministrazione, pur potendo omettere la comunicazione di avvio per ragioni di urgenza, decide di instaurare il contraddittorio procedimentale, si autovincola a esaminare effettivamente le osservazioni e la documentazione presentate dall'interessato.
- L'omesso esame di osservazioni tempestivamente presentate dopo l'apertura del contraddittorio procedimentale integra violazione della partecipazione procedimentale, difetto di istruttoria e motivazione apparente o incompleta, soprattutto quando le deduzioni incidano sui fatti posti a fondamento della misura preventiva.
- Nel motivare un divieto di detenzione di armi, l'amministrazione non può attestare erroneamente l'assenza di controdeduzioni né prescindere dagli apporti partecipativi del destinatario; deve rendere percepibili, anche sinteticamente, le ragioni per cui eventualmente non li accolga.
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