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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 14678/2021 del 26/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza n. 27976/2018 della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Le ricorrenti contestavano che la Cassazione avesse errato nel ritenere pacifico che avessero ricevuto dalla società appaltatrice le retribuzioni e nel conseguente escludere il danno maggiore, deducendo che dagli atti (controricorso e decreti ingiuntivi depositati) risultavano invece le somme effettivamente dovute a titolo di retribuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che non sussista l'errore revocatorio perché il fatto oggetto della presunta erronea percezione (la misura della retribuzione percepita dall'appaltatrice) era stato già valutato e deciso dalla Corte d'appello: la sentenza di merito aveva accertato che la retribuzione percepita dall'appaltatrice elideva il danno. La Cassazione ha solo corretto la motivazione, applicando il principio di diritto relativo all'applicazione dell'art. 27 del d.lgs. n. 276/2003 anche al caso di appalto fittizio, senza travisare i fatti. Condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese (compensi professionali €5250, esborsi €200, 15% spese forfetarie oltre accessori) e annotazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato eventuale ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Requisito per la revocazione: l'errore di fatto denunciato non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata; la norma è richiamata quale limite all'ammissibilità della revocazione.

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Richiamata per confermare i presupposti processuali della revocazione come applicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Cass. sez. Un. 2990 del 2018

    Principio affermato secondo cui, in caso di interposizione di manodopera, se il rapporto non è stato ripristinato per illegittimo rifiuto del datore, questi è tenuto al pagamento delle retribuzioni dalla messa in mora.

  • art. 27 d.lgs. 276/2003

    Regola che il pagamento effettuato dal terzo (appaltatrice) può liberare il debitore e che il terzo subentra nei diritti del creditore; applicata anche al caso di appalto fittizio per determinare la rilevanza delle retribuzioni effettivamente corrisposte dall'appaltatrice.

  • art. 29 comma 3-bis

    Richiamato nel testo come norma che raccorda l'applicabilità dell'art. 27 al fenomeno dell'appalto fittizio, ossia per valutare l'effetto liberatorio del pagamento del terzo.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma procedurale fiscale relativa al contributo unificato; la Corte ne dà atto per l'eventuale versamento da parte delle ricorrenti.

  • art. 13 comma 1 bis d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione alla misura del contributo unificato di cui al comma 1 quater; la Corte segnala la possibile applicazione.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se l'errore riguarda un fatto che non è stato oggetto di valutazione decisoria nella sentenza impugnata; se il fatto è stato già valutato dal giudice del merito la revocazione è inammissibile.
  • Quando il giudice del merito accerta che la retribuzione già corrisposta dall'appaltatrice compensa il danno, la Cassazione può correggere la motivazione (applicando principi di diritto come l'art. 27 d.lgs. 276/2003) senza che ciò configuri un errore di fatto; la rettifica motivazionale non equivale a revocazione.
  • Nei casi di interposizione di manodopera o appalto fittizio, le somme effettivamente pagate dall'appaltatrice nel periodo tra la messa in mora e la sentenza rilevano e possono liberare, nei limiti, l'appaltante, ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 276/2003; quindi il lavoratore ha diritto solo alle somme rimaste effettivamente dovute dopo avere computato quanto già percepito.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza nel giudizio di revocazione e comprende compensi professionali, esborsi e spese forfetarie; inoltre il giudice può disporre il versamento del contributo unificato supplementare se sussistono i presupposti normativi.

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