Cassazione Civile, Ordinanza n. 16121/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore, munito di titolo esecutivo giudiziale, aveva intrapreso nel 2012 un'esecuzione forzata nei confronti di una debitrice. Quest'ultima aveva proposto opposizione all'esecuzione, ma il Tribunale l'aveva rigettata e la Corte d'appello di Palermo aveva confermato il rigetto con sentenza notificata il 29 giugno 2021. La debitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma la Corte non è entrata nell'esame del merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: il termine per ricorrere era scaduto il 28 agosto 2021, mentre il ricorso era stato notificato/proposto il 27 settembre 2021. La ricorrente sosteneva, implicitamente, l'ammissibilità del ricorso; la Corte ha invece escluso anche l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, trattandosi di opposizione all'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza esaminare i tre motivi formulati. Ha ritenuto che il termine per impugnare la sentenza d'appello fosse decorso prima della proposizione del ricorso e che, in materia di opposizione all'esecuzione, non operi la sospensione feriale dei termini processuali. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 385, comma 1, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto oltre il termine di impugnazione calcolato dalla notificazione della sentenza impugnata.
- Quando il giudizio ha ad oggetto un'opposizione all'esecuzione, non si applica la sospensione feriale dei termini processuali.
- In presenza di tardività del ricorso, la Corte può arrestarsi al rilievo preliminare senza esaminare i motivi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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