Sentenza n. 3378/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 131/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 292/2024 del Tribunale di Como Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.04.2025,.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la carta del docente per complessivi 2.000,00 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La sentenza del Tribunale di Como, notificata al Ministero il 9 aprile 2025, aveva condannato l'amministrazione a riconoscere al docente la carta del docente, per un importo annuo di 500,00 euro relativamente agli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi 2.000,00 euro. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Dedotto il mancato adempimento dell'amministrazione, il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato mediante ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto pagamento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dalla notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata la spettanza delle somme riconosciute dal giudicato e rilevando che il Ministero non aveva allegato l'adempimento. Ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e ordinato l'accredito degli importi dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, con detrazione degli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- L'amministrazione è inottemperante quando, a fronte di una sentenza definitiva che riconosce somme determinate o determinabili, non dimostri di aver eseguito il pagamento o di aver adottato gli atti necessari all'esecuzione.
- In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'attività esecutiva richiesta; quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
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