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Ordinanza

Ordinanza n. 464/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari - del provvedimento di esclusione dalla gara relativa al Bando per una procedura aperta per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento codice gara 1501/7/20-2025 - C.I.G. B76BAC71F8 del Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Centro Unico Contrattuale); - della comunicazione del 5.12.2025, a firma del Capo Centro del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (Centro Unico Contrattuale), con la quale l'amministrazione comunicava che la “BEST CALZE S.r.l. … E' ESCLUSA dalla partecipazione al lotto 4 della procedura indetta con il bando di gara in premessa indicato”; - in parte qua, del verbale n. 1 della Commissione Giudicatrice della gara a procedura aperta per la conclusione di n. 4 “Accordi Quadro” della durata di 48 mesi, ognuno dei quali con un solo operatore economico per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento per assegnazione/rinnovo dei capi per gli anni 2026-2029; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

Giustizia amministrativa202515969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara relativa al lotto 4 per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Un'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di esclusione dal lotto 4 di una procedura aperta indetta dal Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per la conclusione di accordi quadro relativi alla fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento. Sono stati impugnati anche la comunicazione dell'esclusione, il verbale n. 1 della commissione giudicatrice e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e si limita alla valutazione della domanda cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che, rispetto all'interesse dell'impresa a ottenere l'aggiudicazione del lotto 4, non sussista un pregiudizio cautelare connesso all'eventuale aggiudicazione in favore di altro concorrente, poiché l'ulteriore impresa partecipante alla medesima procedura risulta a sua volta esclusa. Ha inoltre escluso che il periculum possa essere ravvisato nell'eventuale indizione di una nuova procedura di gara, trattandosi comunque di un pregiudizio di natura meramente patrimoniale. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 8 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale; in mancanza del periculum in mora la domanda di sospensione deve essere respinta, anche senza definire il fumus boni iuris.
  • Non sussiste un periculum in mora collegato all'aggiudicazione in favore di altro concorrente quando, nella stessa procedura, l'ulteriore impresa partecipante risulti anch'essa esclusa e non emerga quindi un concreto pregiudizio derivante dall'aggiudicazione.
  • L'eventuale pregiudizio connesso alla futura indizione di una nuova procedura di gara, se prospettato esclusivamente in termini patrimoniali, non integra di per sé il periculum in mora necessario per la sospensione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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