Cassazione Civile, Ordinanza n. 28153/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un precedente procedimento di equa riparazione, introdotto nel 2009, definito in sede di merito con accoglimento e poi proseguito nella fase di ottemperanza fino al 2019, quando era stato dichiarato improcedibile per mancanza della dichiarazione prevista dall'art. 5-sexies, comma 1, della l. n. 89 del 2001. La corte d'appello aveva respinto l'opposizione contro il decreto di inammissibilità della domanda, ritenendo che, detratte l'inerzia del ricorrente e la sospensione per pendenza di procedimento penale a carico del difensore, la durata complessiva non eccedesse quella ragionevole. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, poi illustrato da memoria. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato il motivo perché ha rilevato d'ufficio il difetto di procura speciale alle liti: la procura allegata al ricorso telematico, pur materialmente associata all'atto e autenticata con firma digitale, era priva di data e soprattutto conteneva formule riferite al giudizio di merito e alla fase esecutiva, senza alcun riferimento al ricorso per cassazione o al provvedimento impugnato. Secondo la Corte, tali elementi impedivano di considerare validamente conferita la procura speciale richiesta per il giudizio di legittimità. Inoltre, il difetto di specificità della procura non poteva essere sanato mediante il potere di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale è requisito preliminare di ammissibilità del ricorso per cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese sono state poste a carico del difensore che aveva sottoscritto il ricorso senza valida procura, in proprio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di valida procura speciale per il giudizio di cassazione. Ha ritenuto insufficiente, nel caso di ricorso nativo digitale con procura cartacea allegata, la mera collocazione topografica della procura, poiché il testo della stessa era incompatibile con il giudizio di legittimità, privo di riferimento alla cassazione, privo di data e formulato in termini propri di merito ed esecuzione. Ha escluso la possibilità di sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. e ha condannato il difensore ricorrente, in proprio, al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero controricorrente, liquidate in euro 950, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura speciale per il ricorso per cassazione deve risultare validamente conferita; nel caso di allegazione digitale di procura cartacea, la sua validità richiede che il testo non contenga espressioni incompatibili con la volontà di proporre ricorso per cassazione.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Il potere di sanatoria previsto per i gradi di merito non è applicabile quando manca la valida procura speciale richiesta come requisito preliminare di ammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 365 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore munito di procura speciale; in difetto, l'atto non può qualificarsi validamente come ricorso per cassazione.
art. 5-sexies, comma 1, l. n. 89 del 2001
È richiamato solo come presupposto del precedente procedimento di equa riparazione, poi dichiarato improcedibile per assenza della dichiarazione richiesta dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale è un requisito autonomo e preliminare di ammissibilità: se manca o non è validamente conferita, il ricorso è inammissibile senza esame dei motivi.
- Nel ricorso per cassazione notificato e depositato telematicamente, la procura cartacea allegata può essere valida come procura speciale apposta in calce solo se dal suo contenuto emerge in modo univoco la volontà di proporre ricorso per cassazione.
- Una procura priva di data, priva di riferimento al giudizio di legittimità e redatta con formule riferite al merito o all'esecuzione è incompatibile con la volontà di proporre ricorso per cassazione e quindi non vale come valida procura speciale.
- Il difetto di procura speciale per cassazione non è sanabile con il meccanismo di regolarizzazione previsto per i giudizi di merito.
- Quando il difensore agisce senza valida procura nel giudizio di cassazione, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese del difensore in proprio, non della parte che avrebbe dovuto rappresentare.
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