Cassazione Penale, Sentenza n. 17050/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale disposta per il reato di concorso in sequestro di persona pluriaggravato. Ha articolato due motivi connessi: (1) violazione di legge (art. 16-octies della legge n. 82/1991), sostenendo che la norma non richiederebbe una prova "positiva" di radicale rescissione dei legami con la criminalità organizzata ma solo l'assenza di elementi che dimostrino l'attualità di tali collegamenti; (2) vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'assise avrebbe utilizzato argomenti illogici o irrilevanti (es.: considerare lo "spessore criminale" come indice negativo nonostante sia normale per un collaboratore; ritenere necessaria un'eccessiva durata della collaborazione; valorizzare precedenti provvedimenti restrittivi senza considerare le proteste di innocenza del Roselli).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha chiarito che, nel valutare la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti di chi riveste la qualità di collaboratore di giustizia, il giudice deve accertare concretamente se il comportamento collaborativo attesti una scelta radicale di rimozione di qualsivoglia legame con la criminalità organizzata e con la precedente attività delittuosa. Pur riconoscendo che l'art. 16-octies preclude la revoca o la sostituzione della misura quando emergano persistenti collegamenti con la criminalità organizzata e non impone un onere probatorio positivo in capo all'indagato, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente che il percorso collaborativo del Roselli fosse ancora in uno stadio iniziale e, quindi, non idoneo a garantire la definitiva rimozione dei legami delinquenziali; inoltre gli elementi proposti dalla difesa erano ritenuti irrilevanti perché riferiti a periodi anteriori ai nuovi fatti per cui sono state emesse le misure cautelari. La motivazione è stata ritenuta logica e insindacabile in sede di legittimità in quanto comporta valutazioni di fatto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 16-octies d.l. n. 8/1991, conv. con legge n. 82/1991
La norma preclude la revoca o la sostituzione della misura cautelare quando emergano persistenti collegamenti con la criminalità organizzata; non impone un onere probatorio positivo in capo all'indagato ma autorizza il giudice a valutare se sussistono elementi che attestino l'attualità dei collegamenti.
art. 8 D.L. n. 152/1991, conv. in legge n. 203/1991 (attenuante collaborazione)
Il riconoscimento dell'attenuante per la collaborazione può consentire il superamento della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 c.p.p., ma non determina automaticamente l'adeguatezza di una misura meno afflittiva; è comunque necessario verificare le esigenze cautelari concrete.
art. 275, comma terzo, cod. proc. pen.
Stabilisce una presunzione di pericolosità che può essere superata, tra l'altro, dal comportamento collaborativo, ma tale superamento non esonera il giudice dalla valutazione concreta delle esigenze cautelari.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-ter e 1-bis richiamati)
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti (comunicazioni e misure conseguenti all'eventuale status del detenuto), come disposto dalla sentenza.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019 (Mandrillo)
Principio secondo cui la valutazione della pericolosità di un collaboratore non può limitarsi alla condotta processuale nel singolo giudizio ma deve accertare se la collaborazione esprime una scelta radicale di rimozione dei legami con la criminalità organizzata.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 1, n. 1213 del 29/05/2012 (Contrino)
Conferma che anche il riconoscimento dell'attenuante per collaborazione non determina automaticamente la possibilità di una misura meno afflittiva; è necessaria la verifica concreta delle esigenze cautelari e della genuinità del percorso collaborativo.
Massime di principio
- Nel caso di soggetti che sono o si dicono collaboratori di giustizia, il giudice delle misure deve valutare non solo la condotta processuale ma se la collaborazione attesti una scelta radicale e stabile di distacco dalla criminalità organizzata.
- L'art. 16-octies impedisce la revoca o sostituzione della custodia cautelare quando emergono persistenti collegamenti con la criminalità organizzata; tuttavia non trasferisce sull'imputato l'onere formale di "provare" negativamente l'assenza di tali collegamenti.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti per collaborazione non equivale automaticamente a una riduzione delle esigenze cautelari: resta necessaria una valutazione concreta sulla pericolosità e sulle garanzie offerte dal percorso collaborativo.
- Valgono in sede di riesame valutazioni di merito sui fatti e sulla credibilità/durata della collaborazione che, se logiche e coerenti, sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
- Fatti nuovi o elementi successivi alla scarcerazione che indicano ricadute o collegamenti con il delitto pesano fortemente contro la revoca o la sostituzione della misura cautelare.
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