Cassazione Penale, Sentenza n. 5850/2022 del 18/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 11/2021 della Corte d'Appello di L'Aquila che ha disposto la consegna del ricorrente all'autorità giudiziaria spagnola in esecuzione di mandato di arresto europeo emesso il 1 ottobre 2021. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 6 della legge n. 69/2005 (come modificato), sostenendo di non essersi mai potuto difendere poiché il mandato di arresto europeo e i fatti a lui ascritti non gli sarebbero mai stati formalmente contestati né comunicati al suo difensore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere basato su una doglianza generica e manifestamente infondata. La Corte di cassazione ha affermato che il mandato di arresto europeo non ha la funzione di formalizzare l'accusa né di sostituire la vocatio in iudicium del processo nello Stato richiedente; si è richiamata la natura propedeutica e 'autosufficiente' del mandato (soprattutto dopo l'abrogazione dei commi 3-6 dell'art. 6 operata dal d.lgs. n. 10/2021). È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; infine la sentenza è stata trasmessa alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
riferimento all'art. 6 e alla sua disciplina, con richiamo all'abrogazione dei commi 3, 4, 5 e 6 effettuata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Il mandato di arresto europeo disciplinato dall'art. 6 ha natura propedeutica e non equivale all'atto di imputazione nel procedimendo del Paese richiedente; non è necessario che formalizzi l'accusa né che anticipi il contenuto della vocatio in iudicium. Dopo le modifiche del d.lgs. n. 10/2021 è venuta meno l'obbligatorietà di allegare i documenti e le cause di rifiuto precedentemente previste, rafforzando il carattere autosufficiente del mandato.
abrogazione dei commi 3-6 dell'art. 6 della legge n. 69/2005
Ha eliminato l'obbligo di allegazione di determinati documenti al mandato e delle correlate cause di rifiuto, semplificando la procedura e sottolineando la funzione limitata del controllo dell'autorità di esecuzione.
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
richiamata per gli adempimenti a carico della Cancelleria
Prevede gli adempimenti formali successivi alla pronuncia sulla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo.
Giurisprudenza (Sez. 6, n. 35462 del 23/09/2021)
massima citata nella sentenza impugnata (Rv.282253)
Conferma il principio secondo cui il mandato di arresto europeo è 'autosufficiente' e che l'autorità di esecuzione effettua un controllo limitato sui suoi contenuti, senza sostituirsi alla funzione dell'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.
Massime di principio
- Il mandato di arresto europeo non equivale a un atto di accusa formale nello Stato di esecuzione: ha funzione propedeutica alla consegna e non sostituisce il processo che si svolgerà nello Stato richiedente.
- La mancata conoscenza formale del contenuto del mandato da parte dell'indagato o del suo difensore non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa né motivo automatico di rifiuto della consegna, salvo che si dimostri un concreto pregiudizio difensivo specifico e dedotto in modo congruo.
- Dopo il d.lgs. n. 10/2021 l'EAW è concepito come un atto 'autosufficiente': l'autorità di esecuzione effettua un controllo limitato e non richiede necessariamente gli allegati o le cause di rifiuto prima previste.
- Le impugnazioni generiche e non specificamente fondate sulle violazioni procedurali o sui diritti fondamentali sono dichiarate inammissibili; il ricorrente deve proporre censure precise e ben motivate.
- In presenza di procedimenti concorrenti nello Stato di esecuzione, l'autorità può limitare la consegna a determinati reati (per evitare conflitti come la doppia perseguibilità), circostanza che va valutata caso per caso.
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