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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1651

Regolamento delegato (UE) 2023/1651 della Commissione del 17 maggio 2023 che integra la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 6, di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce criteri armonizzati per misurare il rischio di liquidità delle imprese di investimento e per determinare quante attività liquide debbano essere detenute a copertura del fabbisogno di liquidità. La disciplina è costruita attorno a una serie di fattori di rischio: servizi e attività di investimento svolti, fonti di finanziamento, eventi esterni avversi, rischio operativo, rischio reputazionale, qualità della gestione interna del rischio e struttura del gruppo. Le autorità competenti devono applicare tali criteri con valutazioni basate su dati affidabili e aggiornati, tenendo conto della dimensione, complessità e profilo operativo dell'impresa. Per i gruppi e per le imprese piccole e non interconnesse sono previste precisazioni e adattamenti della valutazione.

Norme tecniche di regolamentazione per la misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento ai fini dell'articolo 42, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/2034.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri quando determinano, per le imprese di investimento soggette alla direttiva (UE) 2019/2034, l'importo delle attività liquide da detenere a copertura del fabbisogno di liquidità. Riguarda sia le imprese di investimento su base individuale sia, quando rilevante ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese madri nell'Unione, le holding di investimento madri nell'Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione su base consolidata. Per le imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, la valutazione è limitata ad alcuni fattori specifici. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Norme tecniche di regolamentazione per la misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento

Il regolamento delegato (UE) 2023/1651 integra la direttiva (UE) 2019/2034 fissando criteri tecnici uniformi per la misurazione della liquidità specifica delle imprese di investimento ai fini dell'articolo 42, paragrafo 6. La finalità è consentire alle autorità competenti di quantificare in modo coerente il fabbisogno di liquidità da coprire con attività liquide, tenendo conto dei rischi effettivamente rilevanti per il modello operativo dell'impresa e, nei gruppi, della dimensione consolidata del rischio.

Finalità e logica della disciplina

I considerando chiariscono che il regolamento nasce dall'esigenza di confrontare il livello di attività liquide detenute dall'impresa con il fabbisogno di liquidità in condizioni normali e di stress, così da individuare eventuali gap. La logica regolatoria è proporzionata: le imprese di investimento piccole e non interconnesse, pur potendo essere esentate dal requisito di liquidità ex regolamento (UE) 2019/2033, se non esentate non devono essere trattate come imprese più grandi e interconnesse, ma solo per i fattori di rischio più pertinenti e materialmente rilevanti. Il testo considera inoltre il ruolo dei gruppi, dei fattori macroeconomici e geopolitici, del rischio reputazionale, operativo e della governance interna.

Ambito soggettivo e livello di applicazione

Le valutazioni sono svolte dalle autorità competenti nei confronti delle imprese di investimento soggette alla direttiva (UE) 2019/2034. L'articolo 1, paragrafo 4, estende l'approccio alla valutazione consolidata di impresa madre nell'Unione, holding di investimento madre nell'Unione e società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione quando si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033. Per le imprese piccole e non interconnesse, la valutazione si concentra sui soli fattori legati ai servizi e alle attività di investimento, al funding e alla struttura di gruppo, con un approfondimento specifico sui rischi di liquidità più plausibili.

Criterio generale di valutazione della liquidità

L'articolo 1 costituisce la norma quadro. Le autorità competenti devono determinare l'ammontare adeguato di attività liquide che l'impresa deve detenere per coprire il fabbisogno di liquidità derivante dalle sue attività, considerando tutti i fattori che possono influire sulla posizione di liquidità. La valutazione deve prendere in esame non soltanto i rischi astratti, ma anche la dimensione, la portata e la complessità dell'impresa, nonché la qualità delle informazioni disponibili. In particolare, devono essere considerati: i rischi derivanti dai servizi e dalle attività di investimento, il funding, gli eventi esterni avversi, il rischio operativo, il rischio reputazionale, l'efficacia dei sistemi interni di gestione del rischio e, se del caso, gli effetti della struttura del gruppo.

Criteri specifici per servizi e attività di investimento

L'articolo 2 dettaglia la valutazione in funzione della natura delle attività ex allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE. Per i servizi di ricezione e trasmissione ordini o di esecuzione ordini per conto dei clienti, l'attenzione è sul disallineamento temporale tra incassi e pagamenti verso le piattaforme, sull'aumento delle commissioni o su condizioni contrattuali più gravose, nonché sui ritardi dei clienti.

Per le attività di negoziazione, le autorità devono valutare il rischio infragiornaliero, l'effetto delle variazioni di prezzo, il profilo di scadenza delle operazioni, l'eventuale orizzonte di lungo termine, le valute, i gravami sulle attività, le caratteristiche delle garanzie reali, il margine infragiornaliero, la capacità di reggere mancati regolamenti o interruzioni presso depositari e banche corrispondenti, nonché il settlement fail.

Per gestione di portafoglio, consulenza in materia di investimenti e attività connesse, vengono in rilievo i tempi di incasso delle commissioni, i pagamenti ai fornitori di analisi o altri servizi specializzati, i meccanismi di delega della gestione, gli accordi con il soggetto delegante o delegato, il rapporto con gli agenti collegati e i ritardi di pagamento dei clienti. Per collocamento, assunzione a fermo e attività analoghe, la valutazione riguarda soprattutto il disallineamento tra commissioni percepite e costi sostenuti. Per i servizi accessori di concessione di crediti e prestiti agli investitori, la disciplina richiede di considerare l'ammontare dei crediti, la qualità e liquidabilità delle garanzie e i casi di default.

Valutazione del funding

L'articolo 3 impone di esaminare la disponibilità e la qualità delle fonti di finanziamento. Sono rilevanti la presenza di fonti esistenti e di funding di emergenza già predisposto, il fatto che il finanziamento sia garantito o meno, la valuta, la disponibilità di attività non vincolate utilizzabili per finanziamenti garantiti, le scadenze, il rischio di discontinuità delle linee di credito e l'esistenza di altre fonti impegnate ma non utilizzate. Il focus è sulla resilienza della struttura di finanziamento e sulla capacità di sostenere i flussi di cassa quotidiani anche in condizioni sfavorevoli.

Eventi esterni, rischio operativo e rischio reputazionale

L'articolo 4 richiede un test di tenuta rispetto a scenari macroeconomici, microeconomici e geopolitici avversi. Devono essere considerati la perdita di funding non garantito, la perdita di finanziamento garantito a breve termine e gli obblighi di riacquisto del debito o di adempimento di obbligazioni extracontrattuali. Se l'impresa è parte di un gruppo, la valutazione deve estendersi all'effetto complessivo sul gruppo.

L'articolo 5 individua gli eventi operativi con impatto potenziale sulla liquidità: indisponibilità dei sistemi di accesso al mercato o al funding, interruzioni presso depositari e banche corrispondenti, frodi interne o esterne, richieste di indennizzo per errori di esecuzione. L'articolo 6 considera invece gli effetti della perdita di reputazione, che può ridurre l'accesso al mercato, comprimere le fonti di finanziamento e indurre le controparti a ridurre le esposizioni fuori borsa.

Gestione interna e struttura del gruppo

L'articolo 7 si concentra sulla qualità del sistema di controllo interno della liquidità. Le autorità devono verificare la robustezza dei sistemi di misurazione, gestione e reporting, il quadro di governance e la funzione di risk management, nonché le eventuali misure di attenuazione adottate dall'impresa. Tra queste sono espressamente menzionate la riduzione delle attività che assorbono molta cassa, l'assetto delle linee di credito, gli aumenti di capitale in contanti e l'uso delle attività come garanzia nei pronti contro termine. Se l'impresa è soggetta all'obbligo di piano di risanamento, deve essere valutata anche la solidità di tale piano ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

L'articolo 8 affronta il profilo di gruppo: occorre verificare l'eventuale concentrazione eccessiva di liquidità tra entità del gruppo, i meccanismi che impongono trasferimenti di liquidità alla capogruppo o ad altre entità e l'efficacia degli strumenti di accesso alla liquidità di mercato o al funding, distinguendo se si tratti o meno di accordi formali e predefiniti.

Entrata in vigore

L'articolo 9 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Criterio generale di misurazione della liquidità

L'articolo 1 impone alle autorità competenti di determinare, tenendo conto di dimensioni, portata e complessità dell'impresa, l'ammontare adeguato di attività liquide necessario a coprire il fabbisogno di liquidità. La valutazione deve considerare tutti i fattori di rischio che possono incidere sulla posizione di liquidità, inclusi servizi e attività di investimento, funding, eventi esterni, rischio operativo, rischio reputazionale, qualità della gestione del rischio di liquidità e, se del caso, struttura del gruppo.

Adattamento per imprese piccole e non interconnesse

Per le imprese di investimento che soddisfano le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, la valutazione si concentra sui fattori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e g). In particolare, rispetto ai servizi e alle attività di investimento, l'analisi può concentrarsi sul rischio di liquidità derivante dalla perdita di reddito nella gestione di portafoglio, dalla gestione di MTF o OTF e dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori.

Criteri metodologici della valutazione

L'articolo 1, paragrafo 3, richiede di considerare gli elementi che possono incidere negativamente sul fabbisogno di liquidità in circostanze normali e in stress, i dati storici disponibili su disallineamenti, trend di capacità di liquidità e variazioni significative, gli accordi di netting contrattuale e altri meccanismi di attenuazione del rischio, nonché l'esistenza di processi, meccanismi e strategie solidi per misurare, sorvegliare e gestire il rischio di liquidità. La valutazione deve basarsi su informazioni affidabili, accurate e aggiornate.

Valutazione consolidata per i gruppi

Quando si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, le autorità competenti applicano gli articoli da 2 a 7 del regolamento sulla base della situazione consolidata dell'impresa madre nell'Unione, della holding di investimento madre nell'Unione o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione.

Rischio di liquidità derivante da servizi e attività di investimento

L'articolo 2 individua, per ciascun gruppo di servizi e attività di investimento della direttiva 2014/65/UE, i fattori specifici da considerare: per i servizi di esecuzione e trasmissione ordini, il disallineamento temporale tra commissioni incassate e commissioni pagate alle piattaforme, gli aumenti di costi di accesso e i ritardi di pagamento dei clienti; per le attività di negoziazione, il rischio infragiornaliero, i movimenti di prezzo, le caratteristiche delle operazioni, i gravami, il margine infragiornaliero, la tenuta in caso di mancato regolamento o interruzioni presso depositari e banche corrispondenti, e il settlement fail; per gestione di portafoglio, consulenza e servizi analoghi, i tempi delle commissioni, i pagamenti a soggetti terzi, i rapporti di delega e i ritardi dei clienti; per collocamento/assunzione a fermo e attività assimilate, i disallineamenti sui corrispettivi; per i servizi accessori di concessione di crediti e prestiti ai clienti, gli importi in essere, il profilo delle garanzie e i default.

Rischio derivante dal funding

L'articolo 3 stabilisce che le autorità competenti valutano disponibilità e qualità delle fonti di finanziamento considerando: fonti esistenti e funding di emergenza prestabilito, presenza o meno di garanzie, valuta, attività non vincolate disponibili per ottenere finanziamenti garantiti, scadenze, rischio di interruzione dei flussi di cassa dovuto alla revoca delle linee di credito e altre fonti impegnate ma non utilizzate.

Eventi esterni avversi

L'articolo 4 impone di verificare se l'impresa resterebbe in grado di rispettare il requisito di liquidità in condizioni macroeconomiche, microeconomiche e geopolitiche avverse. Vanno considerati la perdita parziale o totale di funding non garantito, di finanziamento garantito a breve termine e l'eventuale obbligo di riacquisto del debito o di adempimento di obbligazioni extracontrattuali. Se l'impresa appartiene a un gruppo, occorre valutare anche l'effetto sul gruppo nel suo complesso.

Rischio operativo

L'articolo 5 individua quattro eventi operativi rilevanti ai fini della liquidità: indisponibilità dei sistemi per accedere al mercato o al funding, interruzioni dei servizi di depositari e banche corrispondenti, frodi esterne o interne, e indennizzi o richieste di indennizzo per errori di esecuzione degli ordini.

Rischio reputazionale

L'articolo 6 richiede di considerare gli effetti di una perdita di reputazione sulla liquidità, in particolare la riduzione dell'accesso al mercato, la riduzione delle fonti di finanziamento da parte delle controparti e la riduzione delle esposizioni nelle operazioni fuori borsa.

Gestione e controllo del rischio di liquidità

L'articolo 7 richiede di valutare se l'impresa disponga di strategie, politiche, processi e sistemi robusti per mantenere adeguate risorse liquide. Devono essere esaminati i sistemi di misurazione, gestione e segnalazione, il quadro di governance e la funzione di risk management, le eventuali misure di attenuazione, tra cui riduzione delle attività ad alto assorbimento di cassa, struttura delle linee di credito, aumento di capitale in contanti e uso delle attività come garanzia nei pronti contro termine, nonché la solidità del piano di risanamento se obbligatorio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

Struttura del gruppo e trasferimenti di liquidità

L'articolo 8 impone, per le imprese appartenenti a un gruppo, di valutare il rischio di eccessiva concentrazione di liquidità tra entità del gruppo, l'esistenza di meccanismi che impongano trasferimenti di liquidità verso la capogruppo o altre entità, e l'efficacia dei meccanismi di accesso alla liquidità di mercato o di funding, verificando se si tratti di accordi formali e prestabiliti.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 9 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

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