Regolamento (UE) 2023/1219
Regolamento delegato (UE) 2023/1219 della Commissione del 17 maggio 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta della Nigeria e del Sud Africa alla tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione della Cambogia e del Marocco dalla medesima tabella (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo, sulla base delle valutazioni del GAFI e delle informazioni disponibili più recenti. La Commissione inserisce Nigeria e Sud Africa e cancella Cambogia e Marocco dalla tabella dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675. La modifica è rilevante per gli obblighi di adeguata verifica rafforzata previsti dalla direttiva (UE) 2015/849 nei confronti dei paesi classificati ad alto rischio.
Modifica l’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, aggiungendo Nigeria e Sud Africa e rimuovendo Cambogia e Marocco.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti obbligati nell’Unione europea nell’ambito della direttiva (UE) 2015/849, con riguardo alla verifica e gestione del rischio connesso ai rapporti, alle operazioni e ai clienti riconducibili a paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione. Incide sull’elenco del punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 e, quindi, sugli adempimenti di adeguata verifica rafforzata e sulle misure AML/CFT connesse. L’efficacia è generale e diretta in tutti gli Stati membri; non introduce esclusioni settoriali ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa AML/CFT di base.
Modifica dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio AML/CFT
Il regolamento delegato (UE) 2023/1219 aggiorna il regolamento delegato (UE) 2016/1675, che individua i paesi terzi ad alto rischio ai fini della normativa antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo. L’intervento discende dalla revisione effettuata dalla Commissione alla luce delle informazioni più recenti, in particolare delle valutazioni e delle decisioni del GAFI.
Base normativa e criterio di aggiornamento
La Commissione richiama la direttiva (UE) 2015/849, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, che le attribuisce il compito di individuare i paesi terzi con carenze strategiche nei regimi AML/CFT. Nel valutare gli elenchi, la Commissione considera le recenti dichiarazioni pubbliche del GAFI, la lista delle "Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato" e i rapporti del gruppo di esame della cooperazione internazionale del GAFI, in coerenza con l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva.
Inclusione di Nigeria e Sud Africa
A seguito dell’aggiornamento del GAFI del febbraio 2023, la Commissione conclude che Nigeria e Sud Africa devono essere qualificati come paesi terzi ad alto rischio per carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT. In entrambi i casi, il regolamento evidenzia che i paesi hanno assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con i rispettivi gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, e che dovranno attuare piani d’azione specifici.
Per la Nigeria, i punti principali del piano d’azione richiamati nel regolamento riguardano:
- completamento della valutazione dei rischi residui e aggiornamento della strategia nazionale AML/CFT;
- rafforzamento della cooperazione internazionale formale e informale;
- miglioramento della vigilanza basata sul rischio su istituti finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie;
- accesso tempestivo a informazioni precise e aggiornate sulla titolarità effettiva e sanzioni per le violazioni;
- maggiore diffusione e utilizzo delle informazioni finanziarie da parte dell’unità di informazione finanziaria;
- incremento di indagini e azioni penali per riciclaggio;
- rilevazione proattiva delle violazioni sugli obblighi di dichiarazione di denaro contante e mantenimento di dati completi sui beni congelati, sequestrati, confiscati e ceduti;
- incremento delle indagini e azioni penali sul finanziamento del terrorismo;
- campagne informative mirate e controllo basato sul rischio sulle organizzazioni senza scopo di lucro suscettibili di abuso.
Per il Sud Africa, i principali punti del piano d’azione richiamati sono:
- aumento delle richieste di assistenza giudiziaria reciproca verso l’estero per favorire indagini e confische;
- miglioramento della vigilanza basata sul rischio sulle imprese e professioni non finanziarie e applicazione di sanzioni effettive e proporzionate;
- accesso tempestivo a informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche e degli istituti giuridici, con sanzioni per le violazioni;
- aumento delle richieste di informazioni finanziarie da parte dei servizi di contrasto;
- aumento delle indagini e azioni penali per casi gravi e complessi di riciclaggio e per l’intera gamma di attività di finanziamento del terrorismo;
- miglioramento dell’individuazione, sequestro e confisca dei proventi e degli strumenti di reato;
- aggiornamento della valutazione del rischio di finanziamento del terrorismo e attuazione di una strategia nazionale CFT;
- attuazione effettiva delle sanzioni finanziarie mirate e presenza di un meccanismo valido per identificare persone ed entità designabili.
Rimozione di Cambogia e Marocco
La Commissione prende atto dei progressi compiuti da Cambogia e Marocco, che il GAFI ha rimosso dalla lista delle "Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato" nel febbraio 2023. Secondo il regolamento, entrambi i paesi hanno rafforzato l’efficacia dei rispettivi regimi AML/CFT e hanno colmato le carenze tecniche in modo conforme agli impegni assunti nei piani d’azione; per questo motivo non sono più considerati portatori di carenze strategiche e vengono soppressi dall’elenco UE.
Effetti pratici per gli operatori
L’aggiornamento dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 incide sulla valutazione del rischio che banche, intermediari finanziari, professionisti e altri soggetti obbligati devono svolgere nei confronti di controparti, clienti e operazioni collegate ai paesi inseriti nell’elenco. L’inclusione di Nigeria e Sud Africa comporta, in pratica, l’applicazione delle misure rafforzate previste dalla normativa AML/CFT dell’Unione verso tali giurisdizioni, mentre la rimozione di Cambogia e Marocco elimina, per tali paesi, la qualificazione automatica come paesi terzi ad alto rischio ai sensi del regolamento modificato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio
L’articolo 1 sostituisce la tabella del punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675. Nell’elenco vengono aggiunti Nigeria e Sud Africa e vengono soppressi Cambogia e Marocco, con conseguente aggiornamento dell’elenco UE dei paesi terzi ad alto rischio AML/CFT.
Base giuridica e criteri di valutazione
Il regolamento è adottato in base all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. La Commissione tiene conto, in particolare, delle informazioni recenti, delle dichiarazioni pubbliche del GAFI, dell’elenco delle "Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato" e dei rapporti del gruppo di esame della cooperazione internazionale del GAFI.
Motivi dell’inclusione di Nigeria e Sud Africa
La Commissione ritiene che Nigeria e Sud Africa presentino carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT tali da porre minacce significative al sistema finanziario dell’UE. Entrambi i paesi hanno assunto impegni politici ad alto livello e devono attuare specifici piani d’azione concordati con il GAFI, relativi, tra l’altro, a vigilanza basata sul rischio, titolarità effettiva, cooperazione internazionale, indagini e azioni penali, sanzioni finanziarie mirate e controllo del finanziamento del terrorismo.
Rimozione di Cambogia e Marocco
La Commissione conclude che Cambogia e Marocco non presentano più carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT, avendo rafforzato l’efficacia dei sistemi nazionali e colmato le carenze tecniche indicate nei piani d’azione del GAFI. Di conseguenza, sono depennati dalla tabella dei paesi terzi ad alto rischio.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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