Regolamento (UE) 2023/981
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/981 della Commissione del 17 maggio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza praziquantel in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per aggiornare la classificazione del praziquantel in relazione ai residui negli alimenti di origine animale. Sulla base del parere dell’Agenzia europea per i medicinali, la Commissione introduce un LMR specifico per i pesci e conferma che per tutti i ruminanti, tranne i bovini, e per gli equidi il praziquantel resta nella categoria "LMR non richiesto". Le modifiche discendono dalla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 470/2009 per la fissazione dei LMR delle sostanze farmacologicamente attive.
Modifica della classificazione del praziquantel negli alimenti di origine animale, introducendo un LMR per i pesci e confermando "LMR non richiesto" per tutti i ruminanti tranne i bovini e per gli equidi.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione dei limiti massimi di residui (LMR) del praziquantel negli alimenti di origine animale nell’Unione europea, mediante modifica della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. Riguarda in particolare i pesci, per i quali viene fissato un LMR, e i ruminanti diversi dai bovini nonché gli equidi, per i quali resta la classificazione "LMR non richiesto". È un regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Modifica della classificazione del praziquantel in relazione ai limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/981 interviene sul regolamento (UE) n. 37/2010, che contiene l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione ai fini dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale. La modifica si fonda sulla disciplina del regolamento (CE) n. 470/2009 e recepisce il parere scientifico dell’Agenzia europea per i medicinali, che ha valutato l’opportunità di fissare un LMR per il praziquantel nei pesci e di estendere agli altri ruminanti, esclusi i bovini, la classificazione già prevista per gli ovini.
Contesto normativo e finalità
La Commissione ricorda che, ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009, i LMR delle sostanze farmacologicamente attive destinate a medicinali veterinari per animali da produzione alimentare o a biocidi per il settore zootecnico devono essere determinati mediante regolamento. Il regolamento (UE) n. 37/2010 costituisce lo strumento operativo di tale disciplina, tramite la tabella 1 dell’allegato, nella quale sono elencate le sostanze e la relativa classificazione LMR.
Iter di valutazione del praziquantel
Il praziquantel era già presente nella tabella 1 come sostanza consentita per ovini ed equidi, con indicazione "LMR non richiesto". In data 27 luglio 2021, VETHELLAS AEBE ha presentato all’Agenzia una domanda di estensione ai pesci della voce esistente. Il 8 settembre 2022, sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari, l’Agenzia ha concluso che per i pesci fosse opportuno fissare un LMR riferito a muscolo e pelle in proporzioni naturali.
Estensione della classificazione ai ruminanti
L’Agenzia ha inoltre applicato il meccanismo di estrapolazione previsto dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, ritenendo opportuno estendere la classificazione "LMR non richiesto" del praziquantel dagli ovini agli altri ruminanti, con esclusione dei bovini. La Commissione ha condiviso tale impostazione e l’ha tradotta in una modifica della tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.
Contenuto puntuale della modifica
La voce relativa al praziquantel viene sostituita con una nuova formulazione che distingue due situazioni:
- per tutti i ruminanti tranne i bovini ed equidi, il residuo marcatore è indicato come non pertinente, l’LMR è classificato come "non richiesto" e non sono previste ulteriori disposizioni;
- per i pesci, il residuo marcatore è il praziquantel inteso come somma degli isomeri, l’LMR è fissato a 20 μg/kg e i tessuti campione sono il muscolo e la pelle in proporzioni naturali.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17, che attribuiscono alla Commissione il potere di determinare mediante regolamento i limiti massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale.
Valutazione scientifica del praziquantel
Il praziquantel era già incluso nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 come sostanza consentita per ovini ed equidi, con classificazione "LMR non richiesto". A seguito della domanda presentata il 27 luglio 2021 da VETHELLAS AEBE per estendere ai pesci la voce esistente, l’Agenzia europea per i medicinali ha concluso l’8 settembre 2022 che era opportuno fissare un LMR per i pesci in relazione a muscolo e pelle in proporzioni naturali.
Estrapolazione della classificazione ai ruminanti
In applicazione dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l’Agenzia ha ritenuto opportuno estendere la classificazione "LMR non richiesto" per il praziquantel dagli ovini agli altri ruminanti, con esclusione dei bovini. La Commissione recepisce tale conclusione e la trasforma in modifica normativa vincolante.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010
L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato sostituendo la voce relativa al praziquantel nella tabella 1 dell’allegato. La nuova voce prevede: per tutti i ruminanti tranne i bovini ed equidi, residuo marcatore non pertinente, LMR non richiesto, tessuti campione non pertinenti e nessuna ulteriore disposizione; per i pesci, residuo marcatore praziquantel (somma degli isomeri), LMR pari a 20 μg/kg, tessuti campione muscolo e pelle in proporzioni naturali, senza altre disposizioni.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1219
- Regolamento · 17 mag 2023Regolamento (UE) 2023/1651
- Regolamento · 16 mag 2023Regolamento (UE) 2023/967
- Regolamento · 16 mag 2023Regolamento (UE) 2023/968
- Regolamento · 16 mag 2023Regolamento (UE) 2023/974
- Regolamento · 16 mag 2023Regolamento (UE) 2023/980
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →