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Sentenza

Sentenza n. 7456/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento: – del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022 (G.U. del 15-9-2022 Serie Generale n. 216) recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; – del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 ottobre 2022 (G.U. del 26-10-2022 Serie Generale n. 251) recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; – nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202301656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 relativi al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici e alle linee guida per il ripiano degli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto dinanzi al TAR a seguito dell'opposizione ministeriale. Ha dedotto: l'illegittima efficacia retroattiva dei decreti ministeriali, con violazione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento e concorrenza e indebita incidenza su rapporti contrattuali esauriti; la fissazione postuma e indiscriminata dei tetti regionali di spesa nella misura del 4,4%; vizi propri del decreto del 6 luglio 2022, concernenti la certificazione del superamento del tetto, la violazione delle disposizioni legislative sul payback, l'indeterminatezza delle modalità di contabilizzazione, l'omessa prova dei calcoli e la violazione della trasparenza; vizi propri del decreto del 6 ottobre 2022, con riguardo alla richiesta di restituzione dell'IVA e alla violazione della disciplina IVA, nonché eccesso di potere per contraddittorietà e difetto dei presupposti; infine, l'illegittimità costituzionale delle norme legislative poste a fondamento del sistema di ripiano, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41, 53, 97 e 117, comma 1, Cost. Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato il pagamento, in misura ridotta, degli importi dovuti alle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte ai sensi della sopravvenuta disciplina di definizione del payback e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro i decreti ministeriali. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici di estinguere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La cessazione della materia del contendere, tuttavia, presuppone la comunicazione o il deposito dei provvedimenti regionali che accertino formalmente l'avvenuto pagamento. Poiché la ricorrente ha prodotto la documentazione dei pagamenti, ma non i provvedimenti di accertamento delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte, non ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha quindi desunto dal pagamento e dalla richiesta della ricorrente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito determinata dalla normativa e dalle circostanze sopravvenute.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    La norma introduce un meccanismo di definizione agevolata degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018 e collega la cessazione della materia del contendere alla comunicazione o al deposito dei provvedimenti regionali e provinciali di accertamento dell'avvenuto pagamento.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    Il pagamento effettuato dalla ricorrente e la sua richiesta di definizione del giudizio costituiscono elementi univoci dai quali il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse, anche in assenza dei presupposti formali per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione è richiamata quale fonte degli obblighi posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici nell'ambito del meccanismo di payback per gli anni 2015-2018.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione disciplina i provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa e resta applicabile in caso di mancato adempimento al versamento agevolato previsto dalla disciplina sopravvenuta.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta in materia di payback dei dispositivi medici richiede, oltre al pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice, la comunicazione o il deposito del provvedimento regionale o provinciale che accerti formalmente l'avvenuto versamento.
  • Quando il pagamento effettuato dal ricorrente e il suo comportamento processuale dimostrano univocamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ma mancano gli atti formali necessari per dichiarare la cessazione della materia del contendere, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'adesione a un meccanismo legislativo di definizione agevolata può essere rilevata anche d'ufficio sulla base di fatti successivi alla proposizione del ricorso e del comportamento processuale della parte.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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