Sentenza del 27/04/2018 n. 10223 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La banca contestava il diniego di rimborso relativo a IRPEG e ILOR per l'anno 1989. In particolare, sosteneva che la lettera del 18 giugno 1997 costituisse un valido atto di costituzione in mora dell'Amministrazione e avesse interrotto la prescrizione del diritto al rimborso. Deduceva inoltre la violazione delle norme sulla costituzione in mora, sulla prescrizione e sull'applicabilità della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 58. La censura principale accolta dalla Corte ha riguardato l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza regionale, che aveva respinto l'appello della banca senza esaminare adeguatamente le argomentazioni relative all'efficacia interruttiva della lettera.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché valuti e motivi adeguatamente se la lettera del 18 giugno 1997 fosse idonea a costituire in mora l'Amministrazione e, conseguentemente, a interrompere la prescrizione. La Commissione dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stato quindi riconosciuto definitivamente il rimborso, ma la precedente decisione sfavorevole alla banca è stata annullata per carenza di motivazione.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di denunciare in cassazione l'omesso, insufficiente o contraddittorio esame motivazionale su un fatto decisivo e controverso.
Codice civile, artt. 1219 e 2943, comma 4
Riguardano, rispettivamente, la costituzione in mora del debitore e gli atti idonei a interrompere la prescrizione. Nel caso concreto il giudice del rinvio dovrà stabilire se la lettera del 18 giugno 1997 possedesse tali requisiti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61
Impongono che la sentenza tributaria esponga adeguatamente le ragioni della decisione e, in appello, esamini le censure proposte contro la sentenza di primo grado.
Art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile
Richiede una motivazione effettiva della sentenza. È illegittima la motivazione meramente apparente o fondata su un'adesione generica alla decisione precedente senza confronto con i motivi di appello.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 58
L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione delle eccedenze IRPEG dovute in base alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 senza far valere l'eventuale prescrizione del diritto del contribuente.
La sua applicabilità alla controversia dipendeva, secondo la Corte, dalla previa verifica dell'esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione. La questione è stata quindi rinviata perché assorbita.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8-bis
La sentenza regionale aveva ritenuto non applicabile la disciplina delle dichiarazioni integrative alla dichiarazione presentata dalla banca nel 1991, in quanto le disposizioni erano riferite a dichiarazioni presentate successivamente. Tale valutazione non è stata definitivamente confermata dalla Cassazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, comma 8
È stato invocato dalla banca in relazione alla disciplina fiscale della dichiarazione e delle eccedenze, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Riguarda la disciplina dei rimborsi tributari ed è stato richiamato dalla banca, ma la Corte non lo ha esaminato nel merito poiché ha ritenuto preliminare la verifica dell'interruzione della prescrizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una sentenza d'appello non può limitarsi a richiamare o condividere genericamente la decisione di primo grado: deve esaminare le specifiche critiche dell'appellante e spiegare perché le respinge.
- Quando la prescrizione è contestata, occorre verificare preliminarmente se il contribuente abbia compiuto un atto idoneo a interromperla, come una richiesta formale sufficientemente chiara rivolta all'Amministrazione.
- La qualificazione di una comunicazione come costituzione in mora dipende dal suo contenuto concreto, dalla chiara manifestazione della pretesa e dalla richiesta di adempimento, non dalla sola denominazione del documento.
- Se il giudice di merito omette di valutare un fatto decisivo, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa, senza decidere direttamente se il credito esista o sia prescritto.
- Le questioni sostanziali sulla prescrizione, sui rimborsi e sull'applicabilità di discipline speciali possono essere esaminate solo dopo aver accertato correttamente i fatti rilevanti e l'eventuale efficacia interruttiva degli atti compiuti dal contribuente.
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