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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 25682 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro una cartella esattoriale relativa a IRPEG e ILOR per l'anno 1988. La cartella riguardava le rate non versate dopo un'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002. La ricorrente sosteneva che una successiva sentenza favorevole della Corte di cassazione avesse definitivamente estinto il processo e che la riscossione comportasse una duplicazione dell'imposizione. In Cassazione ha dedotto, da un lato, l'omessa pronuncia della CTR sulla duplicazione dell'imposizione e, dall'altro, l'insufficiente motivazione sul giudicato formatosi in relazione alla validità del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ciascun motivo non conteneva il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis ai provvedimenti pubblicati tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009. La Corte non ha quindi esaminato nel merito né la questione del giudicato favorevole né quella della duplicazione dell'imposizione. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.200 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La ricorrente lo ha invocato sostenendo che la CTR non avesse pronunciato su tutta la domanda, in particolare sulla dedotta duplicazione dell'imposizione. La Corte non ha esaminato nel merito tale censura per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Le disposizioni individuano, rispettivamente, il vizio di omessa pronuncia o violazione processuale e il vizio di motivazione deducibili con ricorso per cassazione. Anche le censure proposte ai sensi di tali norme devono rispettare i requisiti formali previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Nei casi previsti dall'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso...

    La norma imponeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, un quesito di diritto per i motivi fondati sui nn. 1-4 dell'art. 360 c.p.c. e una chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni del vizio motivazionale per il motivo di cui al n. 5. La mancata osservanza comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6

    Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., rendendo obbligatori il quesito di diritto e, per il vizio motivazionale, la specifica indicazione del fatto controverso nei ricorsi soggetti alla disciplina transitoria.

  • Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, lett. d), e art. 58

    La legge ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c., stabilendo però che l'abrogazione si applicasse ai provvedimenti pubblicati o depositati dopo il 4 luglio 2009. Poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 6 maggio 2009, l'art. 366-bis era ancora applicabile.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    La disposizione riguardava la definizione agevolata della lite fiscale alla quale la società aveva aderito, con successiva iscrizione a ruolo delle rate non versate.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67

    La società lo ha richiamato in relazione alla dedotta duplicazione dell'imposizione. La questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è preliminare all'esame delle questioni sostanziali: la mancata formulazione del quesito di diritto o l'assenza della specifica indicazione del fatto controverso può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Per individuare i requisiti processuali applicabili occorre verificare la data di pubblicazione del provvedimento impugnato e la disciplina transitoria vigente in quel momento.
  • La deduzione di un giudicato favorevole, di una precedente sentenza o di una duplicazione dell'imposizione non è sufficiente: tali questioni devono essere prospettate con motivi formalmente corretti e completi.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente può essere condannata alle spese anche se la Corte non si pronuncia sul merito della pretesa tributaria.
  • In situazioni analoghe è quindi necessario distinguere tra la fondatezza sostanziale della doglianza e la sua ammissibilità processuale, verificando entrambe prima di proporre il ricorso.

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