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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22430/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso dell'IVA pagata sulle fatture TIA relative agli anni 2006-2009, presentata nei confronti del soggetto gestore del servizio. Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza, ma i giudici di merito avevano escluso la sua legittimazione attiva a chiedere il rimborso, rilevando che le fatture TIA erano intestate ad altri soggetti e che non vi era prova del trasferimento del credito al richiedente, nonostante il successivo acquisto dell'immobile per donazione. Il primo ricorso per cassazione era stato rigettato; con il presente ricorso per revocazione il contribuente ha dedotto errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe omesso di considerare documenti già agli atti: l'atto pubblico di donazione, contenente la clausola di trasferimento di tutti gli inerenti diritti, e le dichiarazioni dei donanti circa la volontà di trasferire anche eventuali crediti per tributi locali pagati sull'immobile. Secondo il ricorrente, tali elementi avrebbero imposto di riconoscere la titolarità del credito in capo a lui, escludendo la mancanza di prova affermata nell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile e comunque infondato. Ha affermato che l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. riguarda solo un errore di percezione su un fatto incontroverso, cioè una falsa percezione della realtà o una svista materiale, e non consente di rimettere in discussione la valutazione o l'interpretazione delle prove. Nel caso concreto, la rilevanza probatoria dell'atto di donazione e delle dichiarazioni dei donanti era controversa già nel giudizio di legittimità, sicché la censura mirava in realtà a contestare un giudizio valutativo della precedente ordinanza, non un errore percettivo. La Corte ha inoltre rilevato che la clausola contrattuale richiedeva interpretazione per stabilire se il diritto al rimborso vi rientrasse, e che le dichiarazioni dei donanti avevano valore solo indiziario nel processo tributario. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese perché le controparti erano rimaste intimate; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    errore di fatto / errore revocatorio

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di percezione su un fatto incontroverso, non per errori di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 100 c.p.c.

    Il ricorrente lo invocava insieme ad altre norme processuali per sostenere la legittimazione attiva, ma la Corte ha ritenuto non configurabile l'errore revocatorio dedotto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura originaria; la Corte ribadisce che la doglianza si risolveva in una contestazione valutativa, non in un errore percettivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella censura originaria; la Corte esclude che l'asserita omissione riguardasse un fatto incontestato.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Richiamato nel ricorso originario per censurare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte osserva che i fatti erano invece controversi.

  • art. 459 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che ciò conduca al riconoscimento della titolarità del credito.

  • art. 475 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al trasferimento dei diritti; la Corte ritiene necessaria un'interpretazione del titolo di donazione.

  • art. 769 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'efficacia traslativa della donazione anche sui crediti, ma la Corte nega automatismi e richiede accertamento interpretativo del contenuto dell'atto.

  • art. 1260 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della trasferibilità del credito; la Corte esclude che la mera proprietà dell'immobile comporti automaticamente il trasferimento del diritto di credito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. è esperibile solo quando la decisione sia fondata sulla falsa percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto incontroverso e non quando si contesti l'apprezzamento delle prove o l'interpretazione degli atti.
  • Se il fatto dedotto come erroneamente percepito è oggetto di discussione tra le parti, la censura non integra errore revocatorio ma investe un giudizio valutativo insindacabile in sede di revocazione.
  • La mera titolarità o proprietà del bene non comporta automaticamente la titolarità dei crediti connessi al bene: il trasferimento del credito va accertato in base al contenuto dell'atto negoziale e alle regole sulla sua interpretazione.
  • Le clausole negoziali che si assumono traslative di diritti o crediti richiedono un'attività interpretativa del giudice di merito; non possono essere considerate idonee, da sole, a configurare un errore percettivo della Corte.
  • Le dichiarazioni di terzi nel processo tributario hanno valore indiziario e devono essere valutate nel complessivo quadro probatorio, non potendo da sole imporre l'accertamento del fatto controverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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