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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20618/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'estinzione per prescrizione della pena pecuniaria di 20.000,00 euro irrogata con sentenza del Tribunale di Modena (27/11/2008, irrevocabile 28/04/2010). Deduceva: (i) che erano trascorsi più di dieci anni dalla commissione del reato presupposto e dunque la multa doveva estinguersi; (ii) che le due successive condanne irrevocabili riportate dal ricorrente non potevano ostare all'estinzione perché relative a reati commessi anteriormente all'inizio del termine prescrizionale. Inoltre contestava che la notifica della cartella esattoriale del 10/03/2014 potesse interrompere la prescrizione.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha richiamato la disciplina degli artt. 172 e 173 cod. pen. e la giurisprudenza secondo cui una condanna sopravvenuta ostacola l'estinzione della pena solo se riguarda reati commessi dopo l'inizio del termine prescrizionale (dottrina Jacovitti, Nechita). Nel caso di specie le condanne sopravvenute riguardavano fatti anteriori all'inizio della prescrizione, perciò quella censura sarebbe fondata; tuttavia la notifica della cartella esattoriale conseguente all'iscrizione a ruolo del credito (eseguita il 10/03/2014) ha interrotto i termini prescrizionali. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che considera l'avvio della procedura di recupero coattivo (iscrizione a ruolo e cartella) quale inizio dell'esecuzione idoneo ad impedire l'estinzione della pena pecuniaria, e ha confermato che rileva il momento dell'inizio dell'esecuzione, indipendentemente dal modo e dalle successive fasi di riscossione. Sulla base di ciò il termine decennale non si era integralmente compiuto e l'opposizione è stata rigettata.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    Disciplina la prescrizione della pena; prevede il termine per l'estinzione delle pene pecuniarie e le condizioni ostative (es. recidiva). La giurisprudenza interpreta l'ultimo comma nel senso che una condanna sopravvenuta impedisce l'estinzione solo se il reato è stato commesso dopo l'inizio del termine prescrizionale.

  • art. 173 cod. pen.

    Norma complementare sull'estinzione della pena per decorso del tempo; contestualizza la disciplina insieme all'art. 172 all'interno del Titolo sulla estinzione del reato e della pena.

  • art. 1219 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente in riferimento agli effetti interruttivi o sospensivi della prescrizione; nel caso la Corte non ha ritenuto decisiva la richiamata disposizione civile rispetto all'avvio della procedura esecutiva pubblica.

  • art. 2943 cod. civ.

    Norma civile sulla prescrizione dei diritti; evocata dal ricorrente per contestare l'effetto interruttivo dell'iscrizione a ruolo, ma la Corte ha confermato che per le pene pecuniarie rilevano specifiche regole e la giurisprudenza penale consolidata.

  • art. 227-ter d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la procedura di riscossione delle pene pecuniarie: prevede che l'agente incaricato notifichi la comunicazione con intimazione a pagare e la cartella di pagamento; la Corte interpreta l'iscrizione a ruolo e la cartella come atti funzionali all'inizio dell'esecuzione e quindi idonei a interrompere la prescrizione della pena pecuniaria.

  • Cass. Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012 (Jacovitti)

    Principio secondo cui la condanna sopravvenuta ostativa all'estinzione si considera solo se riguarda reati commessi dopo l'inizio del termine prescrizionale.

  • Cass. Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018 (Nechita)

    Conferma l'orientamento secondo cui è rilevante il momento della commissione del reato rispetto all'inizio del termine prescrizionale per valutare l'effetto ostativo di condanne successive.

  • Cass. Sez. 1, n. 22312 del 08/07/2020 (Vitobello)

    Principio consolidato che l'inizio della procedura di recupero coattivo delle somme relative alla sanzione pecuniaria è idoneo a impedire l'estinzione della pena per decorso del tempo; rileva il momento dell'inizio dell'esecuzione, indipendentemente dal modo (coattivo o spontaneo) e dalle successive tempistiche.

  • Cass. Sez. 3, n. 17228 del 03/11/2016 (Ghidini)

    Giurisprudenza che considera l'attivazione della riscossione coattiva come fatto impeditivo del decorso dei termini prescrizionali della pena pecuniaria.

Massime di principio

  • La prescrizione della pena pecuniaria decorre dall'irrevocabilità della sentenza e segue i termini previsti dagli artt. 172 e 173 cod. pen.; l'estinzione è impedita da eventi interruttivi intervenuti prima della scadenza del termine.
  • Una condanna sopravvenuta ostacola l'estinzione della pena solo se riguarda reati commessi dopo l'inizio del termine prescrizionale (ovvero dopo l'irrevocabilità della sentenza originaria). Condanne relative a reati anteriori non hanno effetto ostativo.
  • L'iscrizione a ruolo del credito e la conseguente notifica della cartella esattoriale sono considerate atti che segnano l'inizio dell'esecuzione e, quindi, interrompono la prescrizione della pena pecuniaria; non rileva se la riscossione sia poi andata a buon fine.
  • Ai fini dell'estinzione per prescrizione di una pena pecuniaria è fondamentale verificare la sequenza temporale: (i) data di commissione del reato presupposto; (ii) data di irrevocabilità della sentenza che ha irrogato la pena; (iii) eventuali atti di esecuzione (iscrizione a ruolo, cartella) e date di eventuali condanne sopravvenute e delle loro rispettive commissioni.
  • Per opporre con successo l'estinzione per prescrizione conviene documentare rigorosamente l'assenza di atti di esecuzione interruttivi anteriori alla scadenza del termine e dimostrare, se rilevante, che eventuali condanne sopravvenute riguardano reati commessi prima dell'inizio della prescrizione.
  • Quando si contesta l'effetto interruttivo di atti di riscossione, utile richiamare la giurisprudenza consolidata (es. Vitobello) che tende ad attribuire rilievo alla volontà esecutiva dello Stato manifestata con l'avvio della procedura coattiva.

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