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Sentenza

Sentenza n. 99/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento dell’atto (ovvero sia del provvedimento implicito) del Comune di Brenta di rigetto dell’istanza in cui si chiedeva la presa in carico di n. 9 animali di affezione (cani) rinvenuti dal ricorrente verso la fine anno 2022, nonché avverso il contestuale provvedimento della Regione Lombardia ATS Insubria n. ZM-26022024_8931-A notificato il 7/3/2024 con il quale, respingendo implicitamente la richiesta, si indicavano al privato le modalità (rectius: installazioni) per il ricovero degli animali.

Giustizia amministrativa202400657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, anche implicito, della presa in carico di nove cani asseritamente abbandonati e prescrizioni dell'ATS relative alle modalità di custodia degli animali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e autorità sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della presa in carico di nove cani che assumeva di avere rinvenuto nella propria proprietà tra novembre 2022 e il provvedimento dell'ATS recante prescrizioni per la custodia degli animali. Ha dedotto: la nullità o inesistenza del diniego espresso oralmente dal Sindaco, per mancanza di forma scritta e motivazione; la violazione della disciplina regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e rifugi, sostenendo che il Comune fosse tenuto alla presa in carico degli animali ritrovati; la violazione della medesima disciplina per non avere disposto il ricovero dei cani in una struttura pubblica, limitandosi l'ATS a impartire prescrizioni sulla loro custodia. Il Comune e l'ATS hanno contestato la ricostruzione, evidenziando che il ricorrente non aveva documentato la tempestiva comunicazione del ritrovamento al Comune tramite la polizia locale, né la denuncia del numero di cani detenuti, e che il sopralluogo aveva accertato irregolarità nelle condizioni di custodia e negli obblighi di identificazione e registrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il diniego non era stato espresso soltanto oralmente dal Sindaco, ma era stato formalizzato anche nella nota comunale del 5 aprile 2024, con la quale si precisava che la richiesta non poteva essere presa in considerazione perché non supportata da verifiche idonee a comprovare le dichiarazioni del ricorrente. Poiché tale nota non era stata impugnata ed era rimasta incontestata, la censura relativa all'inesistenza o nullità del diniego orale è stata ritenuta palesemente infondata. Il secondo e il terzo motivo sono stati esaminati congiuntamente e respinti. Il Collegio ha valorizzato la contraddizione tra la dichiarazione resa durante il sopralluogo, secondo cui i cani erano stati trovati alla fine di novembre 2022, e la precedente mail, nella quale il rinvenimento era collocato all'inizio dello stesso mese. Soprattutto, il ricorrente non ha fornito prova né della tempestiva comunicazione al Comune del ritrovamento dei cani, prescritta dal regolamento regionale, né della denuncia del numero di animali detenuti superiore a dieci. Dagli atti risultava invece che la presenza dei cani non era stata segnalata al Comune prima del sopralluogo del febbraio 2024. Il TAR ha ritenuto quindi incontestabile la violazione degli obblighi gravanti sul ricorrente e ha considerato coerente il diniego comunale, osservando che la disciplina sulla presa in carico dei cani vaganti mira a prevenire e contenere il randagismo, situazione che il Comune non aveva ritenuto sussistente dopo oltre un anno dalla presunta scoperta degli animali. Le spese della fase di merito sono state compensate, fermo quanto già liquidato nella fase cautelare.

Norme richiamate

  • L.R. Lombardia n. 33/2009

    La disciplina regionale invocata dal ricorrente non comporta, nelle circostanze accertate, un obbligo di presa in carico dei cani da parte del Comune, in assenza della tempestiva segnalazione del loro ritrovamento e in presenza di violazioni degli obblighi gravanti sul detentore.

  • art. 20, comma 2, Regolamento regionale Lombardia 13 aprile 2017, n. 2

    tenuto a darne pronta comunicazione al comune in cui è avvenuto il rinvenimento, tramite la polizia locale

    Chiunque rinvenga un cane vagante deve darne pronta comunicazione al Comune del luogo del ritrovamento tramite la polizia locale; il ricorrente non ha provato di avere adempiuto tale obbligo.

  • art. 10 Regolamento regionale Lombardia 13 aprile 2017, n. 2

    Impone la comunicazione del numero di cani detenuti quando superiore a dieci; il ricorrente non ha provato di avere effettuato tale denuncia.

  • art. 114 L.R. Lombardia n. 33/2009

    La disciplina dei rifugi e della presa in carico degli animali non è stata ritenuta applicabile nel senso prospettato dal ricorrente, poiché la mancata tempestiva segnalazione del ritrovamento e la protratta custodia privata escludevano, nel caso concreto, la dimostrazione dei presupposti per imporre al Comune il ricovero.

Massime di principio

  • La richiesta di presa in carico pubblica di animali asseritamente vaganti presuppone che il ritrovamento sia stato tempestivamente comunicato al Comune competente tramite la polizia locale, secondo la disciplina regionale applicabile; in mancanza di tale prova, il privato non può fondare la pretesa alla presa in carico sull'asserito abbandono degli animali.
  • La protratta custodia privata degli animali per oltre un anno senza tempestiva segnalazione del loro ritrovamento è incompatibile, in assenza di ulteriori elementi, con la pretesa di ricondurre la situazione a un fenomeno attuale di randagismo che imponga al Comune il ricovero degli animali.
  • Quando l'amministrazione formalizza per iscritto il diniego già manifestato oralmente e tale atto scritto non viene impugnato, la censura rivolta contro il solo diniego orale non può condurre all'annullamento dell'azione amministrativa.
  • Il detentore di un numero di cani superiore alla soglia prevista dalla disciplina regionale deve adempiere agli specifici obblighi di comunicazione e registrazione; la mancata prova dell'adempimento concorre a escludere la fondatezza della pretesa di presa in carico pubblica e legittima l'adozione di prescrizioni sulla custodia.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraOrdinanze contingibili e urgenti
RamiAmbienteEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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