Cassazione Penale, Sentenza n. 18054/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione. Ha disposto la rideterminazione della pena per il reato residuo escludendo l'aumento di pena operato in forza della continuazione con il reato prescritto; la pena risultante è stata fissata in 3 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva vizio di motivazione rispetto alla responsabilità per ricettazione (capo a) e per indebito utilizzo di carta di credito (capo b). In particolare si contestava la valutazione probatoria del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria sulle immagini del bancomat. Inoltre si lamentava la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo b). La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile in Cassazione perché sostanzialmente riproduttivo di censure già sollevate in appello e non contenente specifici e decisivi travisamenti delle risultanze di merito. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il fatto contestato al capo b) era anteriore e prossimo al 6 ottobre 2016, che il termine prorogato di prescrizione (anni 7 e mesi 6) è deceduto il 6 aprile 2024, dunque anteriormente all'emissione della sentenza di appello del 24 giugno 2025, e che pertanto quel reato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Cassazione (principio di non sindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito)
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove e che sono inammissibili censure che si limitano a riproporre, senza indicare specifici travisamenti, una diversa lettura dei riscontri probatori
Disciplina sulla prescrizione del reato
La Corte ha interpretato che, ove il termine di prescrizione sia decorso anteriormente alla sentenza impugnata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione e che l'estinzione di un reato annulla gli effetti utilizzati per aumentare la pena per continuazione con altri reati
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina le valutazioni puramente probatorie dei giudici di merito salvo specifici e decisivi errori di apprezzamento o travisamenti delle prove
- Se il termine di prescrizione si è estinto prima della pronuncia impugnata, il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione in sede di legittimità
- Quando un reato è dichiarato estinto per prescrizione devono essere esclusi gli aumenti di pena basati sulla continuazione con quel reato
- Le doglianze che ripropongono in Cassazione gli stessi argomenti già valutati in appello, senza indicare errori motivazionali specifici, sono inammissibili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18026/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18028/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18031/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18032/2026 del 20/05/2026
- Sentenza penale · 20 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 18033/2026 del 20/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →