Risoluzione n. 20 del 9/03/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che i codici tributo 7497, 7498 e 7499, istituiti per il pagamento delle somme richieste con atti di recupero relativi a crediti IVA compensati indebitamente, devono essere utilizzati solo nel modello F24 ELIDE. Precisa inoltre le modalità di compilazione dei campi e stabilisce che per tali somme non è ammessa la compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Decorrenza: 19 marzo 2018.
Utilizzo dei codici tributo 7497, 7498 e 7499 nel modello F24 ELIDE
Utilizzo dei codici tributo 7497, 7498 e 7499 nel modello F24 ELIDE
La risoluzione n. 20/E del 9 marzo 2018 disciplina l’impiego dei codici tributo 7497, 7498 e 7499 per il versamento delle somme richieste con atti di recupero emessi in materia di utilizzo indebito di crediti IVA in compensazione. Il documento chiarisce il modello da utilizzare, le modalità di compilazione e il divieto di compensazione per tali importi.
Quadro normativo di riferimento
I codici tributo erano stati istituiti con la risoluzione n. 3/E del 12 gennaio 2016 per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme richieste con atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della legge n. 311/2004. Tali atti riguardano i crediti IVA utilizzati in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.
La risoluzione richiama inoltre l’articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che esclude la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento delle somme richieste con i predetti atti di recupero.
Modello di versamento da utilizzare
I codici tributo 7497, 7498 e 7499 devono essere utilizzati esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Non è quindi previsto il loro impiego in altre modalità di versamento.
Modalità di compilazione del modello F24 ELIDE
Per la corretta compilazione del modello, la risoluzione indica i seguenti dati da riportare:
-
Sezione "CONTRIBUENTE":
- nel campo "codice fiscale", il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;
- nel campo "dati anagrafici", i dati anagrafici del medesimo soggetto.
-
Sezione "ERARIO ED ALTRO":
- nel campo "tipo", deve essere indicata la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", non deve essere indicato alcun valore;
- nel campo "codice", deve essere riportato il codice tributo.
Inoltre, i campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento" nella forma "AAAA" devono essere compilati con i dati reperibili nell’atto notificato al contribuente.
Decorrenza
La risoluzione stabilisce che le disposizioni in essa contenute decorrono dal 19 marzo 2018.
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