Risoluzione n. 19 del 6/03/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le ritenute sospese per i residenti nei comuni colpiti dal sisma 2016 devono essere recuperate entro il 31 maggio 2018, anche in forma rateale fino a 24 mesi senza sanzioni né interessi. Conferma inoltre che la rateazione spetta anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, revoca della sospensione e, in caso di decesso del contribuente, anche agli eredi.
Ripresa della riscossione delle ritenute sospese per gli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia
Ripresa della riscossione delle ritenute sospese per gli eventi sismici del 2016
La risoluzione fornisce chiarimenti operativi sulla ripresa della riscossione delle ritenute alla fonte sospese per effetto della normativa emergenziale relativa agli eventi sismici del 2016 che hanno colpito il Centro Italia. Il documento risponde in particolare ai dubbi sulla possibilità di rateizzare il versamento in casi di cessazione del rapporto di lavoro, revoca della sospensione o decesso del soggetto interessato.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiamata si fonda sull’articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La norma prevede che, su richiesta dei residenti nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, non debbano operare le ritenute alla fonte dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
La sospensione riguarda le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600. La risoluzione precisa inoltre che non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
Termini per la ripresa della riscossione e modalità di versamento
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo 1, comma 736, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la ripresa della riscossione delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis deve avvenire entro il 31 maggio 2018.
Il versamento può essere effettuato:
- senza applicazione di sanzioni;
- senza applicazione di interessi;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo;
- con decorrenza dal 31 maggio 2018.
Soggetti interessati dalla sospensione
I soggetti interessati dalla sospensione sono i percettori di redditi assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del DPR n. 600 del 1973. In concreto, si tratta di:
- percettori di redditi di lavoro dipendente privato;
- percettori di redditi di lavoro dipendente pubblico;
- percettori di pensioni;
- percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Obblighi dei sostituti d’imposta e certificazione unica
I sostituti d’imposta che, su richiesta degli interessati residenti nei comuni colpiti, non hanno operato le ritenute devono:
- effettuare il conguaglio di fine anno oppure il conguaglio di cessazione del rapporto;
- indicare nella Certificazione Unica (CU), di cui all’art. 4, comma 6-ter, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, l’ammontare delle ritenute operate e di quelle sospese.
Tale indicazione è necessaria per consentire ai contribuenti beneficiari delle agevolazioni di effettuare i versamenti dovuti nei termini previsti.
Chiarimenti sulla rateazione in caso di cessazione del rapporto o revoca della sospensione
La risoluzione chiarisce espressamente che il diritto alla rateazione sussiste anche:
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione;
- in caso di revoca della sospensione già richiesta.
Chiarimenti sulla rateazione in caso di decesso e disciplina degli eredi
Per l’ipotesi di decesso del soggetto che ha richiesto la rateazione, viene richiamato l’articolo 65 del DPR n. 600 del 1973, secondo cui:
- gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa;
- i termini pendenti alla data della morte del contribuente, o scadenti entro quattro mesi da essa, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.
Sulla base di tale disciplina, la risoluzione afferma che il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi del titolare del reddito che abbia chiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d’imposta. La ragione è che il presupposto dell’obbligazione tributaria, assistita dalla possibilità di riversamento rateale, si è verificato prima della morte del dante causa. Resta inoltre ferma la sospensione dei termini prevista per gli eredi dal citato articolo 65.
Vigilanza amministrativa
Il documento conclude prevedendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
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