Risoluzione n. 23 del 15/03/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce le modalità di versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per imposte e interessi sui piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.) decaduti dal beneficio fiscale. Precisa che il versamento può essere effettuato anche cumulativamente per più soggetti e che il codice fiscale nel campo dedicato del F24 è facoltativo; inoltre indica che nell’anno di riferimento va riportato l’anno della decadenza in formato AAAA.
Versamento F24 delle imposte e degli interessi sui P.I.R. decaduti dal beneficio fiscale
Versamento F24 delle somme dovute sui P.I.R. decaduti dal beneficio fiscale
La risoluzione interviene in tema di versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e interessi relative ai piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.), in applicazione dell’articolo 1, comma 106, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il documento si collega alla precedente risoluzione n. 21/E del 9 marzo 2018, con la quale è stato istituito il codice tributo "1070" e sono state fornite le prime istruzioni operative.
Ambito applicativo
Il chiarimento riguarda gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi tenuti al versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a seguito della decadenza dal beneficio fiscale previsto per i redditi di capitale e diversi derivanti dagli investimenti effettuati nei P.I.R. La risoluzione non modifica l’impianto già definito dalla precedente n. 21/E, ma ne precisa alcuni aspetti operativi.
Modalità di compilazione del modello F24
In risposta alle richieste di chiarimento formulate dalle associazioni di categoria degli intermediari, l’Agenzia precisa che:
- i versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari di P.I.R. decaduti dal beneficio fiscale;
- non è անհրաժեշտaria l’indicazione del codice fiscale nel campo del modello F24 denominato "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare";
- nelle more dei necessari approfondimenti, l’indicazione di tale codice fiscale è comunque facoltativa.
Anno di riferimento
Per il campo "anno di riferimento" del modello F24, la risoluzione stabilisce che può essere indicato l’anno in cui si è verificata la decadenza dal beneficio fiscale, da riportare nel formato "AAAA".
Riferimenti normativi e richiamo alla prassi
Il documento richiama espressamente:
- l’articolo 1, comma 106, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- la risoluzione n. 21/E del 9 marzo 2018, che ha istituito il codice tributo "1070" e ha disciplinato il versamento delle somme dovute.
Esito operativo
La risoluzione ha quindi una finalità eminentemente chiarificatrice: consente una gestione più agevole dei versamenti F24 relativi ai P.I.R. decaduti, ammettendo il cumulo dei pagamenti e rendendo facoltativa l’indicazione del codice fiscale nel campo dedicato, fermo restando il richiamo all’anno della decadenza nel campo "anno di riferimento".
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