Risoluzione n. 17 del 16/02/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le cessioni di crediti derivanti da finanziamenti a medio-lungo termine già assoggettati a imposta sostitutiva, il regime agevolativo si applica anche se il cessionario non è una banca, purché il cedente sia un soggetto qualificato e l’operazione riguardi crediti e garanzie relativi al finanziamento.
Art. 15 DPR 601/1973: cessione di credito e trasferimento garanzie in regime sostitutivo
Art. 15 DPR 601/1973 e cessione di crediti con garanzie
La risoluzione esamina l’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, con riferimento alla cessione onerosa di un credito derivante da un finanziamento a medio termine garantito da ipoteca. Il documento chiarisce se il regime sostitutivo si estenda anche al trasferimento del credito e della relativa garanzia a favore di un soggetto che non riveste la qualifica di banca o istituto di credito.
Quesito posto dal notaio
Il notaio istante rappresenta di dover stipulare un atto di cessione di credito tra la Banca XXX, cedente, e la società YYY, cessionaria. Il credito ceduto deriva da un finanziamento a medio termine, garantito da ipoteca, concesso nel 2004 a una società oggi in liquidazione. Tale finanziamento era già stato assoggettato al regime fiscale di esenzione di cui agli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601/1973, con applicazione dell’imposta sostitutiva.
L’interpellante chiede se la cessione del credito e il conseguente trasferimento della garanzia ipotecaria rientrino nel regime sostitutivo. Il dubbio riguarda in particolare se sia sufficiente che il cedente sia un’azienda o istituto di credito, oppure se sia necessario che anche il cessionario abbia la medesima qualifica.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo il notaio, il regime degli articoli 15 e seguenti del DPR n. 601/1973 dovrebbe applicarsi anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto diverso da una banca o da un istituto di credito. L’istante richiama la nuova formulazione dell’articolo 15, modificata dall’articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, sostenendo che la norma ricomprende tutte le cessioni di crediti e contratti soggetti a imposta sostitutiva, incluse le cessioni successive, senza limitazioni soggettive in capo al cessionario.
Quadro normativo richiamato
L’articolo 15 del DPR n. 601/1973, come modificato dal decreto-legge n. 91/2014, stabilisce l’esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative per:
- le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine;
- i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti a tali operazioni;
- le garanzie di qualunque tipo prestate in relazione ai finanziamenti;
- le relative surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni, anche parziali;
- le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti;
- le successive cessioni dei relativi contratti o crediti;
- i trasferimenti delle garanzie ad essi relativi, effettuati da aziende e istituti di credito e dai soggetti indicati dalla norma.
L’Agenzia ricorda inoltre che il decreto-legge n. 91/2014 ha ampliato l’ambito applicativo del regime sostitutivo di cui all’articolo 17 del DPR n. 601/1973 e ha introdotto l’articolo 17-bis, al fine di estendere la platea dei soggetti diversi dalle banche che possono concedere finanziamenti a medio e lungo termine soggetti, su richiesta, al medesimo regime.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama la nota di lettura dell’A.S. n. 1541, dalla quale emerge che l’intervento normativo del 2014 ha inteso ampliare l’ambito di applicazione del regime sostitutivo delle imposte sui finanziamenti a medio e lungo termine. In particolare, viene evidenziato che, oltre alle cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti agevolati, anche le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti, unitamente ai trasferimenti delle garanzie, rientrano nell’ambito dell’imposta sostitutiva.
Sulla base di tale evoluzione normativa, l’Agenzia conclude che l’effetto sostitutivo opera con riferimento:
- alle cessioni di crediti derivanti da finanziamenti soggetti a imposta sostitutiva;
- ai trasferimenti delle relative garanzie;
- alle operazioni poste in essere da banche e dagli altri soggetti qualificati previsti dalla disciplina;
- indipendentemente dalla natura del soggetto cessionario.
Viene quindi precisato che l’articolo 15 non richiede, quale condizione per l’applicazione del regime sostitutivo, che anche il cessionario del credito e subentrante nella garanzia sia un’azienda o un istituto di credito.
Esito del parere
In applicazione di tali principi, l’Agenzia afferma che anche l’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto a imposta sostitutiva, nonché il trasferimento della relativa garanzia ipotecaria dalla Banca XXX alla società YYY, può beneficiare dell’effetto sostitutivo previsto dall’articolo 15 del DPR n. 601/1973.
Indicazione finale
La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Testo integrale
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