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Risoluzione

Risoluzione n. 22 del 12/03/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il Sismabonus ex art. 16, comma 1-bis, DL 63/2013 spetta anche alle società IRES per interventi antisismici su immobili non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione, purché ricorrano le condizioni normative (zona sismica ammessa, spese sostenute nel periodo previsto, titolarità/detenzione idonea).

Detrazione Sismabonus per interventi antisismici su immobili destinati alla locazione

Detrazione per lavori antisismici su immobili destinati alla locazione

La risoluzione esamina l’applicazione del c.d. Sismabonus agli interventi di miglioramento/adeguamento sismico eseguiti da una società su un immobile di proprietà situato in zona sismica 3, successivamente destinato in parte ad uso ufficio e in parte a residenziale, ma in entrambi i casi per la locazione e non per l’utilizzo diretto da parte della società. L’Agenzia si pronuncia sulla possibilità di fruire della detrazione anche quando l’immobile non sia impiegato direttamente nell’attività produttiva.

Quesito posto dalla società

La società istante intendeva realizzare, a partire dal 2017, interventi di miglioramento sismico idonei a ottenere una riduzione di due classi di rischio sismico. L’immobile, già adibito a uffici, dopo la ristrutturazione sarebbe rimasto in parte a uffici e in gran parte convertito a uso residenziale, con destinazione alla locazione abitativa e commerciale. La società chiedeva se tali lavori potessero beneficiare della detrazione prevista dall’art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013 anche in assenza di utilizzo diretto ai fini produttivi.

Posizione sostenuta dal contribuente

La società riteneva spettante il beneficio fiscale anche per immobili destinati alla locazione, osservando che:

  • la disciplina del Sismabonus è collocata nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia e non in quello del risparmio energetico;
  • i limiti riconosciuti in materia di riqualificazione energetica per gli immobili locati o merce non sarebbero automaticamente estensibili al Sismabonus;
  • la finalità dell’agevolazione antisismica è la tutela delle persone che vivono o operano negli edifici, non la riduzione dei consumi energetici o il diretto impiego produttivo del bene.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013, come modificato, che prevede per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, una detrazione del 50% fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Viene inoltre richiamato il comma 1-ter, che estende dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 l’applicazione del beneficio anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.

Ambito oggettivo e territoriale del beneficio

Secondo la ricostruzione dell’Agenzia, la disciplina agevolativa si fonda su due criteri:

  • il criterio territoriale, legato alla localizzazione degli edifici nelle zone sismiche previste dalla normativa;
  • il criterio dell’utilizzo, in base al quale rileva che la costruzione sia adibita ad abitazione o ad attività produttive, includendo ora anche gli immobili residenziali diversi dall’abitazione principale.

L’Agenzia ricorda che, nella formulazione originaria, erano interessate le zone sismiche 1 e 2; con l’estensione introdotta dal comma 1-ter, il beneficio si applica anche alla zona sismica 3.

Nozione di edifici adibiti ad attività produttive

Richiamando la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, l’Agenzia ribadisce che per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività:

  • agricole;
  • professionali;
  • produttive di beni e servizi;
  • commerciali o non commerciali.

La ratio della norma è quella di tutelare le persone prima ancora del patrimonio, privilegiando gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa.

Soggetti beneficiari

La risoluzione conferma che possono fruire della detrazione anche i soggetti passivi IRES, purché:

  • sostengano effettivamente le spese agevolabili;
  • le spese rimangano a loro carico;
  • possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo.

Conclusione dell’Agenzia

L’Agenzia osserva che la norma non pone ulteriori vincoli soggettivi o oggettivi al riconoscimento del beneficio e che l’ambito applicativo deve essere interpretato in senso ampio, coerentemente con la finalità di messa in sicurezza degli edifici e tutela dell’integrità delle persone.

Ne consegue che il Sismabonus può essere riconosciuto anche per interventi riguardanti immobili posseduti da società che non siano utilizzati direttamente, purché destinati alla locazione.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali dovranno vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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