Risoluzione n. 21 del 9/03/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo "1070" per consentire all’intermediario di versare con F24 imposte e interessi dovuti per la decadenza dal regime fiscale agevolato dei P.I.R. in caso di cessione anticipata degli strumenti finanziari, con indicazioni operative per la compilazione del modello.
Istituzione del codice tributo 1070 per il versamento, tramite F24, di imposte e interessi sui P.I.R. in caso di decadenza dal beneficio fiscale
Istituzione del codice tributo per i P.I.R.
La risoluzione interviene in materia di piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.) e istituisce un codice tributo specifico per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e interessi quando viene meno il beneficio fiscale previsto dalla normativa. Il documento è finalizzato a disciplinare l’operatività del cosiddetto recapture nei casi di decadenza dall’agevolazione.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama l’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha introdotto un regime di non imponibilità per i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti dagli investimenti effettuati nei P.I.R., a condizione che siano conseguiti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale da persone fisiche residenti in Italia e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
In particolare, il comma 106 stabilisce che:
- gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento devono essere detenuti per almeno cinque anni;
- in caso di cessione anticipata, i redditi percepiti nel periodo di investimento e i redditi realizzati tramite la cessione sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie;
- sulle somme dovute si applicano anche gli interessi;
- non si applicano sanzioni;
- il versamento deve essere effettuato dall’intermediario presso il quale il piano è stato aperto.
Chiarimenti richiamati
La risoluzione dà atto che con la circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018 sono già stati forniti chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni relative ai P.I.R. Il presente documento si colloca quindi come misura operativa per consentire il corretto assolvimento degli obblighi di versamento nei casi di decadenza dal beneficio fiscale.
Codice tributo istituito
Per consentire all’intermediario di eseguire il versamento con modello F24 delle imposte e degli interessi dovuti a seguito della decadenza dal beneficio fiscale di cui al comma 106, viene istituito il seguente codice tributo:
- "1070" denominato "P.I.R. – Somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale – articolo 1, comma 106, della legge n. 232/2016".
Compilazione del modello F24
La risoluzione fornisce istruzioni puntuali per la compilazione del modello F24, che deve essere predisposto per ogni singolo contribuente titolare del P.I.R. In particolare:
- nella sezione "CONTRIBUENTE" vanno indicati il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale dell’intermediario, quale intestatario della delega di pagamento;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" va indicato il codice fiscale del contribuente titolare del P.I.R.;
- nel campo "codice identificativo" va riportato il codice "73".
Modalità di esposizione del tributo e anno di riferimento
Il codice tributo "1070" deve essere esposto nella sezione "Erario" del modello F24 ed esclusivamente nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l’anno d’imposta in cui è iniziato l’investimento nel piano di risparmio, nella forma "AAAA".
Finalità pratica del provvedimento
Il documento ha quindi una finalità essenzialmente operativa: rende possibile all’intermediario effettuare correttamente il versamento delle somme dovute per il recupero dell’agevolazione fiscale persa dal titolare del P.I.R., assicurando un’apposita codifica tributo e le relative istruzioni di compilazione del modello F24.
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