Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41191/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Apuzzo ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, dopo rinvio disposto dalla Cassazione, aveva confermato la sua condanna (pronunciata con giudizio abbreviato) per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (detenzione/trasporto di cocaina, 14 kg). Il ricorso alla Cassazione si articolava in quattro motivi: 1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando che il giudice del rinvio non aveva chiarito la consapevolezza e la partecipazione dell'imputato come richiesto dalla sentenza rescindente; 2) travisamento della prova rispetto alla presunta unicità del materasso nella cabina (contro la tesi difensiva che vi fossero due brande/materassi) e relativa incidenza sulla conoscenza della droga; 3) violazione di norme processuali (art.110 c.p., artt.192, 533, 546 e 627(3) c.p.p.) per la mancata individuazione di elementi probatori idonei a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio il concorso dell'Apuzzo nella detenzione; 4) violazione degli artt.73 e 80(2) d.P.R. 309/90 e artt.59 e 110 c.p. in relazione all'affermazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità e alla presunta consapevolezza del trasporto, nonostante le dichiarazioni del coimputato che negavano la conoscenza dell'Apuzzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure riguardanti la valutazione della prova e la logicità della motivazione non possono essere rimesse al sindacato di legittimità salvo che emerga manifesta illogicità, che nel caso non è stata dimostrata: la Corte d'appello aveva fornito motivazioni non manifestamente illogiche (nervosismo degli imputati, collocazione della droga in punti di uso comune nella cabina, possibilità di scoprire la droga per la condivisione della cabina, inverosimiglianza dell'affidamento di un carico tanto rilevante a un soggetto inconsapevole, esistenza fattuale di un unico materasso compatibile con due brande ecc.). È stato altresì dichiarato inammissibile il motivo che faceva valere violazioni di norme processuali traslate in contestazioni di valutazione probatoria. Conseguentemente resta ferma la condanna dell'Apuzzo (pena rideterminata dalla Corte d'appello in 8 anni di reclusione e multa di euro 30.000,00), nonché il riconoscimento della circostanza aggravante dell'ingente quantità estesa anche a lui; sono a suo carico le spese del procedimento e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1

    Norma incriminatrice applicata: Apuzzo è stato condannato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti (cocaina) in concorso; la Corte ha ritenuto sussistente il reato sulla base delle valutazioni probatorie

  • d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2

    Circostanza aggravante per l'"ingente quantità": la Corte di merito ha ritenuto l'aggravante oggettivamente presente e ha ritenuto legittimo estenderne gli effetti sul piano soggettivo all'Apuzzo in ragione della sua consapevolezza desumibile dalle circostanze del caso

  • codice penale, art. 110

    Norma sul concorso di persone nel reato: applicata in quanto l'imputazione era formulata in concorso con altro soggetto (Rodolfo Ricordo)

  • codice penale, art. 59

    Richiamata rispetto alla valutazione della pena e delle circostanze: la Corte ha valutato la rilevanza delle circostanze aggravanti nell'ambito del quadro complessivo

  • codice di procedura penale, art. 192

    Articolo invocato dalla difesa sulla valutazione della prova; la Cassazione ha però richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria, evidenziando che contestazioni di merito sulla valutazione delle prove non sono ammissibili in Cassazione salvo manifesta illogicità

  • codice di procedura penale, art. 533

    Norma citata nella doglianza sulla motivazione della sentenza impugnata; la Cassazione non ha ritenuto che la sentenza impugnata presentasse vizi di logica tali da giustificare annullamento

  • codice di procedura penale, art. 546

    Norma richiamata in relazione ai limiti di impugnazione e alle questioni processuali sollevate; la Corte ha osservato che questioni processuali trasformate in critica di merito sono inammissibili in Cassazione

  • codice di procedura penale, art. 627, comma 3

    Richiamato nella elencazione delle norme che la difesa sosteneva violate nella formazione della prova; la Corte ha ritenuto le censure infondate o configurate come valutazioni di merito non sindacabili

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e) e lett. c)

    Principio richiamato dalla Cassazione: i limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione; in particolare le doglianze riguardanti la motivazione sono circoscritte e non possono essere aggirate con censure processuali inammissibili

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma applicata per l'addebitamento delle spese e per il versamento alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente in caso di ricorso manifestamente infondato

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito se le motivazioni della sentenza impugnata non sono manifestamente illogiche, contraddittorie o incongrue.
  • Le censure che, in sostanza, impugnano la valutazione delle prove (travisamento o insufficienza probatoria) sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione a meno che non si dimostri una manifesta illogicità o un travisamento palese dei fatti.
  • Le contestazioni basate su presunte violazioni di norme processuali (art.192 c.p.p. e simili) che sono in realtà critiche sulla valutazione probatoria possono essere considerate inammissibili in Cassazione per superamento dei limiti stabiliti dall'art.606 c.p.p.
  • L'estensione soggettiva di una circostanza aggravante (es. ingente quantità) può essere ritenuta legittima se il giudice di merito fonda l'estensione su indizi e argomentazioni che appaiono logicamente fondate (condivisione della cabina, accessibilità dei nascondigli, responsabilità comuni nel trasporto, ecc.).
  • In casi di trasporto di stupefacenti nascosti in spazi di uso comune del veicolo condiviso, i giudici di merito possono ragionevolmente inferire la consapevolezza di entrambi i conducenti se ricorrono elementi di contesto (es. modalità di occultamento, valore e quantità della droga, durata e natura del viaggio).
  • Per sostenere con successo il ricorso in Cassazione contro una motivazione di merito occorre dimostrare più di una mera alternativa interpretativa: bisogna provare la manifesta illogicità, la contraddittorietà o l'assenza di qualsiasi base fattuale delle conclusioni dei giudici di merito.
  • La richiesta di chiarimenti disposta da una sentenza di annullamento con rinvio impone al giudice del rinvio di affrontare e motivare i punti indicati; tuttavia, se il giudice del rinvio fornisce motivazioni comprensibili e non manifestamente illogiche, la Cassazione tende a ritenere chiusa la questione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.