Cassazione Civile, Ordinanza n. 11953/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (compratore)
La controversia
Una società ha convenuto in giudizio un'altra società deducendo di avere concluso un contratto per la fornitura di occhiali da produrre in Cina, di avere versato un acconto e di non avere mai ricevuto la merce né la restituzione dell'acconto; ha quindi chiesto la risoluzione del contratto e la condanna alla restituzione della somma versata, con interessi da transazioni commerciali. Il Tribunale ha respinto la domanda, ma la Corte d'appello, valorizzando la documentazione prodotta e le risultanze testimoniali, ha ritenuto che il rapporto fosse di compravendita e non di mediazione, ovvero comunque che la convenuta non avesse svolto alcuna attività idonea a giustificare la trattenuta dell'acconto, condannandola alla restituzione della somma. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione contrattuale; 2) violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. per avere la Corte d'appello qualificato il rapporto come compravendita sulla base di un'interpretazione meramente letterale, anziché come mediazione con rappresentanza; 3) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. per non avere valutato la gravità dell'inadempimento e per non avere considerato la qualificazione alternativa del rapporto. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché l'omessa pronuncia sulla domanda proposta dalla controparte non integra, per la parte ricorrente, una soccombenza deducibile sotto il profilo dell'interesse. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto del giudice di merito, censurabile solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici, che la ricorrente non ha specificamente indicato né dimostrato di essere stati violati, limitandosi a contrapporre una propria lettura dei fatti. Ha accolto solo in parte il terzo motivo: ha ritenuto infondata la censura sulla gravità dell'inadempimento, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato la gravità del mancato adempimento per mancata consegna della merce dopo il pagamento dell'acconto; ha invece dichiarato inammissibile la restante parte, perché la sentenza impugnata era sorretta da una ratio autonoma e non specificamente impugnata, secondo il principio per cui la mancata censura di una delle rationes decidendi autonome rende inammissibile l'impugnazione delle altre. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di cassazione e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda proposta dalla controparte non è censurabile dalla parte che non subisce una concreta soccombenza su quel punto, per difetto di interesse all'impugnazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La violazione di legge può essere dedotta solo indicando specificamente la norma violata e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; non basta una diversa ricostruzione del rapporto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La nullità della sentenza per omessa pronuncia richiede un vizio processuale effettivamente lesivo della posizione della parte ricorrente.
art. 1362 c.c. e ss.
L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione si può censurare solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica/insufficiente nei limiti consentiti.
art. 1453 c.c.
La risoluzione per inadempimento presuppone un inadempimento imputabile e rilevante, ma nel caso la Corte territoriale ha ritenuto grave il mancato adempimento per mancata consegna della merce a fronte dell'acconto ricevuto.
art. 1455 c.c.
La gravità dell'inadempimento è apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del controllo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia è inammissibile se la parte ricorrente non è portatrice di un concreto interesse leso da quella omissione, perché non può dolersi della mancata decisione su una domanda proposta dalla controparte.
- La qualificazione del rapporto contrattuale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa lettura del rapporto, dovendo il ricorrente indicare specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati e in che modo.
- La deduzione di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto non può risolversi in una mera contrapposizione tra la tesi della parte e quella accolta in sentenza; occorre un effettivo discostamento dai criteri legali di ermeneutica o una motivazione logicamente viziata nei limiti deducibili in cassazione.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificare il decisum, l'omessa specifica censura di una sola di esse rende inammissibili le doglianze rivolte alle altre per difetto di interesse.
- La gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è valutazione di merito sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti, e la mancata consegna della merce dopo il pagamento di un acconto può integrare inadempimento grave se così apprezzato dal giudice territoriale.
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