Sentenza del 15/04/2019 n. 834 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento sintetico-induttivo - presunzione semplice - è tale - onere probatorio - a carico del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio afferma che l'accertamento sintetico-induttivo comporta il trasferimento dell'onere probatorio sul contribuente. L'Amministrazione finanziaria è considerata esonerata dalla prova ulteriore del maggior reddito, in quanto l'accertamento è assistito da una presunzione semplice. In assenza di una prova contraria adeguata da parte del contribuente, la pretesa dell'Ufficio può quindi essere confermata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento sintetico-induttivo e, in particolare, la ripartizione dell'onere della prova. Secondo il principio enunciato, tale metodo si fonda su una presunzione semplice: l'Ufficio può determinare sinteticamente il reddito sulla base degli elementi presuntivi disponibili, senza dover fornire ulteriori prove dirette del maggior reddito. Spetta quindi al contribuente dimostrare, con prova contraria, che il reddito presunto non sussiste oppure che le spese o le disponibilità utilizzate per l'accertamento derivano da fonti non imponibili, già tassate o comunque non riferibili a reddito occulto.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e sintetico-induttivo del reddito
Il metodo consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire sinteticamente il reddito sulla base di elementi indicativi della capacità contributiva, mediante una presunzione semplice suscettibile di prova contraria.
Principio generale sull'onere della prova nel procedimento tributario
Una volta che l'Ufficio abbia fondato l'accertamento su elementi presuntivi idonei, il contribuente deve fornire la prova contraria, dimostrando l'inesistenza del maggior reddito o la diversa provenienza delle somme impiegate.
Massime di principio
- Negli accertamenti sintetici o sintetico-induttivi, la presunzione dell'Amministrazione non è necessariamente una prova definitiva, ma può essere sufficiente a spostare sul contribuente l'onere di fornire una spiegazione documentata e alternativa.
- Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente la ricostruzione dell'Ufficio: deve dimostrare in modo specifico che le spese o le disponibilità derivano da redditi già tassati, esenti, non imponibili, da finanziamenti, disinvestimenti o altre fonti lecite e documentabili.
- L'assenza di prova contraria concreta e coerente può determinare la conferma dell'accertamento, anche quando l'Ufficio non disponga di una prova diretta dell'occultamento del reddito.
- La presunzione semplice deve comunque poggiare su elementi plausibili e logicamente collegati alla capacità reddituale; il contribuente può contestarne la consistenza, la riferibilità personale, la quantificazione o il collegamento con il reddito imponibile.
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