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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9815/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per plurimi capi relativi a fatti di usura (art. 644 c.p.), lamentando: insufficiente ed errata individuazione e prova del tasso di interesse praticato; eccessiva e incontrollata valorizzazione delle sole dichiarazioni delle persone offese, ritenute generiche e contraddittorie; omissioni motivazionali su specifici capi (in particolare il capo m) per Rossi); mancata declaratoria di prescrizione per alcune posizioni (artt. 157 e 161 c.p.); errata negazione di circostanze attenuanti e di benefici (sospensione condizionale, non menzione) e vizi nella dosimetria della pena; deduzioni analoghe per Piccirilli e contestazioni specifiche sulla prova e sul ruolo per Vacante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la quasi totalità dei motivi presentati, confermando irrevocabilmente la responsabilità per la maggior parte dei capi contestati a Rossi e Piccirilli e per l'intera posizione di Vacante, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e alla rifusione di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Tuttavia, la Corte ha accolto criticamente due profili di carenza motivazionale: 1) ha annullato la sentenza nei confronti di Rossi limitatamente al capo m) e ha disposto rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sul detto capo; 2) ha annullato la sentenza nei confronti di Piccirilli per quanto riguarda la mancata valutazione della richiesta di concessione dei benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione) e ha disposto rinvio per il relativo riesame. Per il resto l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di censurare in Cassazione motivi già proposti in appello e motivatamente respinti: il ricorso non può reiterare in modo neutro le stesse doglianze di merito già esaminate.

  • art. 644 cod. pen.

    Norma penale che tipizza il reato di usura; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (dichiarazioni delle persone offese, documenti sequestrati, captazioni) fossero idonei a dimostrare la sussistenza del reato e il tasso usurario.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme sulla prescrizione: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla prescrizione, perché la collocazione temporale delle condotte è stata ricostruita complessivamente sulla base di più elementi probatori; ove la motivazione sulla prescrizione risulti omessa o carente occorre annullamento e rinvio.

  • art. 62 cod. pen., nn. 4 e 5

    Riferimento alle circostanze previste dal codice per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la negazione delle attenuanti generiche fosse congruamente motivata in appello, salvo la necessità per il giudice di merito di esaminare espressamente richieste specifiche di benefici.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi relativi alla determinazione della pena: la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nel fissare la pena e nel valutare gli aumenti/diminuzioni, sindacabile solo per vizio logico o arbitrario.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione del merito quando i motivi sono identici a quelli già proposti e motivatamente respinti in appello: tali ricorsi sono inammissibili.
  • Le dichiarazioni delle persone offese possono sorreggere la prova del tasso usurario se integrate e riscontrate da elementi documentali e indiziari (sequestro di documenti, annotazioni, captazioni); non è necessario che ogni dettaglio sia desumibile da un singolo elemento isolato.
  • Se il giudice di appello formula una motivazione logica e articolata che integra e conferma la motivazione di primo grado, la valutazione globale dei fatti è difficilmente superabile in Cassazione salvo errori logici evidenti.
  • La mancata o insufficiente motivazione su punti specifici dedotti in appello (es. singolo capo, o valutazione di benefici) comporta annullamento parziale con rinvio, perché il giudice di merito deve esaminare espressamente tali richieste.
  • Questioni di prescrizione richiedono una valutazione temporale complessiva basata su tutto il materiale probatorio: ricostruzioni parcellizzate (es. limitarsi a singole date di assegni) possono essere superate se il contesto probatorio dimostra la continuità delle condotte.
  • La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi logici o manifesti di ragionamento.

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