Cassazione Penale, Sentenza n. 9815/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per plurimi capi relativi a fatti di usura (art. 644 c.p.), lamentando: insufficiente ed errata individuazione e prova del tasso di interesse praticato; eccessiva e incontrollata valorizzazione delle sole dichiarazioni delle persone offese, ritenute generiche e contraddittorie; omissioni motivazionali su specifici capi (in particolare il capo m) per Rossi); mancata declaratoria di prescrizione per alcune posizioni (artt. 157 e 161 c.p.); errata negazione di circostanze attenuanti e di benefici (sospensione condizionale, non menzione) e vizi nella dosimetria della pena; deduzioni analoghe per Piccirilli e contestazioni specifiche sulla prova e sul ruolo per Vacante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati la quasi totalità dei motivi presentati, confermando irrevocabilmente la responsabilità per la maggior parte dei capi contestati a Rossi e Piccirilli e per l'intera posizione di Vacante, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e alla rifusione di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Tuttavia, la Corte ha accolto criticamente due profili di carenza motivazionale: 1) ha annullato la sentenza nei confronti di Rossi limitatamente al capo m) e ha disposto rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio sul detto capo; 2) ha annullato la sentenza nei confronti di Piccirilli per quanto riguarda la mancata valutazione della richiesta di concessione dei benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione) e ha disposto rinvio per il relativo riesame. Per il resto l'affermazione di responsabilità è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la possibilità di censurare in Cassazione motivi già proposti in appello e motivatamente respinti: il ricorso non può reiterare in modo neutro le stesse doglianze di merito già esaminate.
art. 644 cod. pen.
Norma penale che tipizza il reato di usura; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (dichiarazioni delle persone offese, documenti sequestrati, captazioni) fossero idonei a dimostrare la sussistenza del reato e il tasso usurario.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Norme sulla prescrizione: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla prescrizione, perché la collocazione temporale delle condotte è stata ricostruita complessivamente sulla base di più elementi probatori; ove la motivazione sulla prescrizione risulti omessa o carente occorre annullamento e rinvio.
art. 62 cod. pen., nn. 4 e 5
Riferimento alle circostanze previste dal codice per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la negazione delle attenuanti generiche fosse congruamente motivata in appello, salvo la necessità per il giudice di merito di esaminare espressamente richieste specifiche di benefici.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi relativi alla determinazione della pena: la Corte sottolinea la discrezionalità del giudice di merito nel fissare la pena e nel valutare gli aumenti/diminuzioni, sindacabile solo per vizio logico o arbitrario.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione del merito quando i motivi sono identici a quelli già proposti e motivatamente respinti in appello: tali ricorsi sono inammissibili.
- Le dichiarazioni delle persone offese possono sorreggere la prova del tasso usurario se integrate e riscontrate da elementi documentali e indiziari (sequestro di documenti, annotazioni, captazioni); non è necessario che ogni dettaglio sia desumibile da un singolo elemento isolato.
- Se il giudice di appello formula una motivazione logica e articolata che integra e conferma la motivazione di primo grado, la valutazione globale dei fatti è difficilmente superabile in Cassazione salvo errori logici evidenti.
- La mancata o insufficiente motivazione su punti specifici dedotti in appello (es. singolo capo, o valutazione di benefici) comporta annullamento parziale con rinvio, perché il giudice di merito deve esaminare espressamente tali richieste.
- Questioni di prescrizione richiedono una valutazione temporale complessiva basata su tutto il materiale probatorio: ricostruzioni parcellizzate (es. limitarsi a singole date di assegni) possono essere superate se il contesto probatorio dimostra la continuità delle condotte.
- La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi logici o manifesti di ragionamento.
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