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Sentenza

Sentenza n. 1211/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di tre sentenze del TAR Sardegna che avevano condannato il Ministero a rifondere le spese di giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, per complessivi € 1.857,50

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione delle sentenze TAR Sardegna, Sez. I, 19 febbraio 2026, nn. 384, 387 e 403, passate in giudicato e recanti ciascuna la condanna del Ministero al pagamento di € 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario. Ha dedotto che, nonostante la notificazione dei titoli esecutivi il 23 ottobre 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese. Il 6 ottobre 2026 ha poi comunicato che le tre sentenze erano state integralmente eseguite nell’agosto 2026, insistendo per le spese del giudizio di ottemperanza, instaurato il 13 luglio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente attestato l’integrale pagamento delle somme dovute nell’agosto 2026 e non avendo il Ministero contestato tale circostanza, ritenuta provata ai sensi del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a. La domanda di ottemperanza non richiedeva quindi ulteriori misure esecutive né la nomina del commissario ad acta. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale e liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato; la liquidazione ha tenuto conto del carattere seriale del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi degli articoli 112 ss. c.p.a., per l’ottemperanza alle sentenze, di questo stesso Tribunale, in epigrafe indicate

    Gli artt. 112 ss. c.p.a. costituiscono il fondamento dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il Collegio prende atto della dichiarazione del ricorrente il quale, con nota del 6 ottobre 2026, ha rappresentato che le sentenze per la cui ottemperanza è causa, sono state integralmente eseguite e che le somme dovute sono state corrisposte, nel mese di agosto del 2026, senza essere smentito, sul punto, dal Ministero, nemmeno in sede di discussione in udienza, con la conseguenza che la circostanza può ritenersi provata in base al principio di non contestazione di cui all’art. 64, co. 2, c.p.a.

    La mancata contestazione da parte dell’Amministrazione della dichiarazione di integrale pagamento consente al giudice di ritenere provata l’avvenuta esecuzione in applicazione del principio di non contestazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il ricorrente afferma che le decisioni sono passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge. Aggiunge che alla notifica delle sentenza medesime non è seguito l’adempimento da parte dell’Amministrazione resistente, e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 23 ottobre 2025, previsto dall’art. 14, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e ss.mm.ii., il quale, al comma 1, dispone che “Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

    La norma stabilisce il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro cui le amministrazioni devono completare le procedure di pagamento e vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata o notificare precetto prima della sua scadenza. Nel caso concreto, la norma è riportata nell’esposizione delle ragioni del ricorrente e non è oggetto di una distinta valutazione decisoria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se il ricorrente dichiara che il titolo è stato integralmente eseguito e l’Amministrazione non contesta tale circostanza, l’avvenuto adempimento può essere ritenuto provato in base al principio di non contestazione previsto dall’art. 64, comma 2, c.p.a.; ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’Amministrazione adempie integralmente dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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