Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4992/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Catania del 28/12/2021 che aveva condannato il ricorrente alla multa di euro 7.000,00 per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione (d.lgs. 286/1998), per essersi trattenuto senza giustificato motivo in Italia il 28/03/2017 non avendo ottemperato all'ordine di lasciare il territorio notificato il 03/02/2016. Il ricorrente deduceva che il reato fosse da considerarsi incompatibile/abrogato alla luce della pronuncia della Corte di giustizia UE nel caso El Dridi e che, in ogni caso, il fatto dovesse ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 274/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Primo motivo ritenuto manifestamente infondato: la formulazione dell'art. 14, comma 5-ter, introdotta dall'art. 3 del d.l. 89/2011 (conv. in L. 129/2011) è conforme alla direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) come interpretata dalla sentenza El Dridi e costituisce nuova incriminazione applicabile ai fatti successivi alla sua entrata in vigore; quindi non opera l'abrogazione invocata. Secondo motivo ritenuto generico e inammissibile per mancanza del requisito di specificità e per avere il ricorrente omesso di proporre in sede di merito la richiesta di non punibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. 274/2000), che non può essere sollevata per la prima volta in cassazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Testo unico immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - art. 14, comma 5-ter

    La Corte ha ritenuto che la formulazione introdotta nel 2011 sia una nuova incriminazione conforme alla direttiva rimpatri e applicabile ai fatti successivi alla sua entrata in vigore; non si ritiene abrogata per effetto della pronuncia El Dridi.

  • Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 89, art. 3, convertito in legge n. 129/2011

    art. 3 d.l. 89/2011 (conv. L. 129/2011)

    Ha introdotto la nuova fattispecie criminale richiamata dall'art. 14, comma 5-ter; la Corte ne conferma la conformità alla direttiva UE.

  • Direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri)

    La norma nazionale è stata interpretata come conforme alla direttiva; la finalità primaria della direttiva (agevolare l'uscita dal territorio degli stranieri irregolari) non è ostacolata dall'introduzione della sanzione pecuniaria.

  • Pronuncia della Corte di giustizia UE nel caso El Dridi

    Causa El Dridi, sentenza 28/04/2011

    La Corte di cassazione ritiene che l'interpretazione della direttiva ricavabile da El Dridi non comporti la nullità o incompatibilità automatica della fattispecie penale introdotta nel 2011; la normativa nazionale è considerata compatibile con gli indirizzi comunitari.

  • D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 34 (non punibilità per particolare tenuità)

    La causa di non punibilità per particolare tenuità deve essere chiesta e dedotta in sede di merito; non può essere prospettata per la prima volta in cassazione e la mancata richiesta in primo grado fa venir meno la prospettazione in sede di legittimità.

  • Codice di procedura penale - art. 568, comma 5 (riqualificazione dell'impugnazione)

    Il Tribunale ha riqualificato l'appello in ricorso per cassazione e trasmesso gli atti alla Corte competente.

  • Codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. c (inammissibilità per genericità)

    art. 591, comma 1, lett. c c.p.p.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per genericità e mancanza del requisito di specificità delle censure in cassazione.

  • Codice di procedura penale - art. 616 (condanna per spese e ammende)

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma equitativamente determinata alla cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000 (riferimento su buona fede nell'impugnare)

    Utilizzata per giustificare che non si è ritenuto il ricorrente privo di buona fede al punto da escludere la condanna alla somma per ammende.

Massime di principio

  • Le censure di incostituzionalità o incompatibilità con il diritto UE devono essere formulate con riferimento preciso ai profili di incompatibilità e dimostrare l'applicabilità del precedente della Corte di giustizia al caso concreto; non è sufficiente un richiamo generico alla pronuncia El Dridi.
  • La riformulazione normativa del 2011 (art. 14, comma 5-ter) è considerata dalla giurisprudenza di legittimità una nuova fattispecie applicabile ai fatti successivi alla sua entrata in vigore, purché conforme alla direttiva 2008/115/CE.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. 274/2000) va tempestivamente proposta e motivata in sede di merito; se non sollevata in primo grado non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
  • In Cassazione è richiesto il rispetto formale del requisito di specificità dei motivi: i mezzi di impugnazione devono indicare con precisione i punti della decisione censurati e gli elementi a fondamento delle censure, pena l'inammissibilità per genericità.
  • Prima di proporre ricorso per motivi di compatibilità con il diritto UE conviene verificare la giurisprudenza di legittimità nazionale successiva ai provvedimenti UE rilevanti, poiché la Corte di cassazione tende a seguire orientamenti consolidati su tali temi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.