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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22774/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione/cessione di stupefacenti in ipotesi di lieve entità. Con il primo motivo ha dedotto la mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la tenuità del fatto avrebbe dovuto escludere la punibilità. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. La sentenza rileva che la questione ex art. 131-bis non era stata prospettata in appello, dove si discuteva solo della pena, e che la sua deduzione per la prima volta in cassazione è preclusa quando le condizioni in fatto erano già desumibili nel giudizio di merito; quanto al trattamento sanzionatorio, la censura è stata ritenuta meramente sollecitatoria di una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e comunque la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico sulla gravità del fatto, sulla presenza di plurimi atti di cessione e sull'assenza di elementi positivi per le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. perché la relativa questione era già desumibile nel giudizio di appello e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione come violazione di legge. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, perché volto a ottenere una rivalutazione del merito non consentita; ha comunque osservato che la Corte d'appello aveva motivato congruamente richiamando la gravità concreta del fatto e l'assenza di elementi positivi. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna per reato in materia di stupefacenti di lieve entità

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando le condizioni in fatto erano già deducibili nel giudizio di merito

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    la questione deducibile e non dedotta in appello è preclusa in cassazione, a pena di inammissibilità

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    regola processuale che, insieme all'art. 606, comma 3, preclude la deduzione in cassazione di questioni proponibili in appello

  • art. 132 c.p.

    criterio per la graduazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    parametro per la determinazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche

  • art. 62-bis c.p.

    il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi; non basta il solo stato di incensuratezza

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è deducibile per la prima volta in cassazione solo se le condizioni fattuali per valutarla non erano già emerse o desumibili nel giudizio di merito; se la questione era già proponibile in appello, la sua introduzione per la prima volta in legittimità è preclusa.
  • Quando la sentenza di merito interviene dopo l'entrata in vigore della disciplina sulla particolare tenuità del fatto, la relativa questione deve essere devoluta al giudice di appello; in cassazione non può essere convertita in un motivo di violazione di legge se richiede accertamenti fattuali non compiuti nel grado precedente.
  • Le censure sulla dosimetria della pena sono inammissibili in cassazione se mirano solo a ottenere una nuova valutazione del merito, poiché la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, dell'assenza di elementi positivi o valorizzi elementi negativi del fatto o della personalità; non è sufficiente il solo dato dell'incensuratezza.
  • In materia di stupefacenti, la presenza di plurimi atti di cessione e la concreta gravità del fatto costituiscono elementi idonei a giustificare il diniego delle attenuanti generiche e una pena prossima al minimo edittale non è di per sé censurabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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