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Sentenza

Sentenza n. 247/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento M_D -OMISSIS- del 25.3.2025, notificato in data 10.4.2025 avente ad oggetto il mancato accoglimento dell’istanza di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo inflitta il 29.3.2021 e trascritta nella documentazione personale nonché di qualsiasi atto amministrativo ad esso presupposto, preliminare, connesso e conseguente, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di cessazione degli effetti e cancellazione dell'annotazione relativa a una sanzione disciplinare di corpo consistente nel rimprovero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, arruolato nell'Arma dei Carabinieri e successivamente impiegato anche quale comandante interinale di una Stazione, aveva impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione aveva respinto l'istanza di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo inflitta il 29 marzo 2021 e trascritta nella documentazione personale. Deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 1369 d.lgs. 66/2010, sostenendo che l'Amministrazione avesse considerato soltanto il parametro del rendimento, senza valorizzare l'assenza di ulteriori sanzioni disciplinari e la non gravità della condotta. Con il secondo motivo denunciava eccesso di potere per motivazione apparente, insufficiente e contraddittoria, travisamento dei fatti, insussistenza dei presupposti, irragionevolezza, sproporzione e sviamento. In particolare, contestava la valutazione del rendimento come «nella media», chiedendo che fosse apprezzata alla luce delle concrete condizioni di servizio, quali il presidio territoriale in un contesto di elevata criminalità, la pluralità delle mansioni e la carenza di organico. Contestava inoltre la necessità di un ulteriore periodo di osservazione per verificare il ravvedimento, ritenendo già sufficienti le funzioni svolte e il periodo trascorso senza ulteriori sanzioni.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha interpretato l'art. 1369 d.lgs. 66/2010 nel senso che il decorso di almeno due anni senza sanzioni disciplinari diverse dal richiamo non determina automaticamente la cessazione degli effetti della sanzione né la cancellazione dell'annotazione. È necessario uno specifico procedimento a istanza di parte, concluso con un provvedimento espresso del Ministro della Difesa o dell'autorità delegata, nel quale devono essere valutati i pareri dei superiori gerarchici e tutti i precedenti di servizio. Il beneficio ha natura premiale e la relativa concessione presuppone una valutazione discrezionale di meritevolezza, non un accertamento vincolato. Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale è limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione amministrativa. Nel caso concreto, l'Amministrazione aveva considerato il carattere premiale del beneficio, i pareri gerarchici contrari, il rendimento costantemente «nella media» e ritenuto tale rendimento inadeguato rispetto all'anzianità e al grado, oltre ai dubbi residui sul pieno ravvedimento e sulla maturità professionale. La concessione di un ulteriore periodo di osservazione è stata ritenuta coerente con tale valutazione e non manifestamente illogica. Le documentazioni prodotte dal ricorrente dopo l'adozione del diniego non sono state valutate, in applicazione del principio tempus regit actum, pur potendo rilevare nell'ambito del successivo periodo di osservazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1369 d.lgs. 66/2010

    1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. 2. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari diverse dal richiamo. Il Ministro, ovvero l'autorità militare da lui delegata, decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente. 3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.

    Il decorso del biennio senza ulteriori sanzioni diverse dal richiamo non produce automaticamente la cessazione degli effetti della sanzione. Occorrono un procedimento a istanza di parte e un provvedimento espresso dell'autorità competente, fondato sui pareri dei superiori gerarchici e su tutti i precedenti di servizio. La decisione implica una valutazione discrezionale e premiale di meritevolezza; l'eventuale cancellazione non ha efficacia retroattiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale fondamento, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • La cessazione degli effetti di una sanzione disciplinare di corpo, prevista dall'art. 1369 d.lgs. 66/2010, non consegue automaticamente al decorso del biennio di servizio senza ulteriori sanzioni disciplinari diverse dal richiamo, ma richiede un procedimento a istanza di parte e un provvedimento espresso dell'autorità competente.
  • La decisione sull'istanza di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare ha natura discrezionale e premiale: il biennio privo di ulteriori sanzioni costituisce una condizione per la proponibilità dell'istanza, ma non attribuisce un diritto automatico all'accoglimento.
  • Nella valutazione dell'istanza l'Amministrazione deve considerare i pareri dei superiori gerarchici e tutti i precedenti di servizio del richiedente; può valorizzare il rendimento non apicale rispetto all'anzianità e al grado, nonché la permanenza di dubbi sul ravvedimento e sulla maturità professionale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulla decisione discrezionale di negare il beneficio è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell'iter logico e della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
  • Gli elementi sopravvenuti dopo l'adozione del provvedimento impugnato non possono essere utilizzati per valutarne la legittimità secondo il principio tempus regit actum, ferma la loro possibile rilevanza nell'ambito di un successivo periodo di osservazione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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