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Sentenza

Sentenza n. 9775/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione R.G. n. 248, adottata dal Comune di Roiate in data 15.09.2025, n. settoriale 89, avente ad oggetto la revoca dell'autorizzazione della Comunità Alloggio per anziani “La Resilienza 2”, ubicata al primo piano dell’immobile sito a Roiate (RM), Piazzale Aldo Moro s.n.c.;

Giustizia amministrativa202511948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'autorizzazione all'esercizio della Comunità Alloggio per anziani “La Resilienza 2”

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione del Comune di Roiate recante la revoca dell'autorizzazione relativa a una comunità alloggio per anziani. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché la controversia è stata definita in rito. Nel corso della camera di consiglio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse né alla fase cautelare né alla definizione del merito, dopo che il Comune ha adottato un successivo provvedimento con cui ha revocato il precedente atto impugnato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La revoca in autotutela del provvedimento impugnato da parte del Comune ha eliminato l'atto contestato; di conseguenza, anche un eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe procurato alla società alcuna utilità pratica. Il Collegio ha quindi definito il giudizio senza esaminare i motivi di illegittimità, né la domanda cautelare, e ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in forma semplificata, previa comunicazione alle parti, anche quando ricorrono i presupposti per una decisione immediata.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, applicato in ragione della rimozione dell'atto impugnato e dell'assenza di una residua utilità concreta per la ricorrente.

Massime di principio

  • La revoca o rimozione dell'atto amministrativo impugnato determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando l'eventuale accoglimento della domanda non può più arrecare al ricorrente alcuna utilità pratica.
  • La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia, accompagnata dalla rimozione dell'atto impugnato, giustifica la definizione in rito sia della domanda cautelare sia del giudizio di merito.
  • Quando il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame dei motivi di illegittimità, le spese possono essere integralmente compensate in ragione della chiusura in rito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

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