Cassazione Civile, Ordinanza n. 33643/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
Una condomina ha convenuto in giudizio l'appaltatrice con cui il condominio aveva stipulato un contratto di appalto, chiedendo la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni. La domanda è stata proposta davanti al Tribunale di Varese invocando il foro del consumatore, poiché l'attrice risiede in quella circoscrizione e sosteneva di poter agire direttamente quale singolo condomino, anche perché l'assemblea non aveva autorizzato l'amministratore ad agire. Il Tribunale ha dichiarato l'incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Cassino, cioè il luogo in cui è situato il condominio, qualificando tale foro come foro del consumatore-condominio. Con il ricorso per regolamento di competenza la condomina ha dedotto: 1) violazione dell'art. 66-bis cod. cons. e dell'art. 19 c.p.c., sostenendo che il foro inderogabile del consumatore spetta al singolo condomino persona fisica e coincide con residenza o domicilio del consumatore; 2) motivazione apparente/contraddittoria, perché il giudice di merito aveva riconosciuto sia la qualità di consumatore dell'attrice sia il potere di agire autonomamente, ma poi aveva radicato la competenza nel foro del condominio, come se il foro del consumatore spettasse all'amministratore mandatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha precisato che il richiamo a Cass. 35576/2021 sulla legittimazione del singolo condomino ad agire per i diritti comuni non consente di inferire che, quando il condomino sostituisce il condominio nell'azione verso il terzo, la competenza debba radicarsi nel foro del luogo in cui è situato l'edificio. Una volta riconosciuto che il singolo condomino è consumatore, gli interessi protetti dal foro del consumatore si appuntano in capo a lui e, quindi, egli può invocare il foro della propria residenza o domicilio anche quando agisca in sostituzione del condominio. La Corte ha inoltre escluso che tale soluzione contrasti con il giudice naturale precostituito per legge. Per effetto dell'accoglimento del regolamento di competenza, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Varese, dinanzi al quale la causa deve essere riassunta entro il termine di legge, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 66-bis cod. cons.
il foro del consumatore è inderogabile e spetta al consumatore persona fisica nel suo luogo di residenza o domicilio; la tutela si applica anche al condomino che agisca autonomamente per diritti connessi alla propria posizione.
art. 19 c.p.c.
richiamato come norma sulla competenza territoriale; non consente di escludere il foro del consumatore quando ricorrano i presupposti di legge.
Massime di principio
- Quando il singolo condomino, persona fisica, riveste la qualità di consumatore, può avvalersi del foro inderogabile del consumatore individuato nella sua residenza o nel suo domicilio anche se l'azione riguarda un rapporto contrattuale riferibile al condominio.
- La legittimazione del singolo condomino ad agire a tutela di diritti comuni non comporta automaticamente che la competenza territoriale si radichi nel foro del luogo in cui è ubicato il condominio; occorre distinguere tra legittimazione ad agire e criterio di competenza.
- Il richiamo alla stabilità del giudice naturale non può essere usato per neutralizzare la disciplina speciale del foro del consumatore, la cui funzione è quella di agevolare l'accesso alla giustizia della parte debole.
- L'eventuale pluralità di azioni o il rischio di contenziosi paralleli non basta, da solo, a derogare al foro del consumatore quando la legge ne prevede l'applicazione.
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