Cassazione Civile, Ordinanza n. 16824/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e, conseguentemente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, poiché il ricorso non è stato resistito.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta da una lavoratrice per il riconoscimento di crediti di lavoro, in particolare connessi al trattamento di fine rapporto e alle relative trattenute fiscali. Il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione; contro tale decreto è stato proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, con denuncia di violazione e falsa applicazione di norme sul TFR e sulla disciplina fiscale, di nullità del decreto per difetto di motivazione, di omesso esame di fatti decisivi e di indebita detrazione dell'imposta sul TFR da parte della fallita, nonché della violazione di norme tributarie e regolamentari richiamate dalla ricorrente. Prima della decisione sul merito del ricorso, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 2, commi 2, 3 e 7, L. n. 297/1982
richiamata dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sul trattamento di fine rapporto e sulla sua disciplina applicativa
art. 2120 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di trattamento di fine rapporto
art. 115 l. fall.
richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'opposizione allo stato passivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità del decreto per difetto di motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione del decreto
art. 111 Cost.
richiamato per lamentare il difetto di motivazione
art. 115 c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo e per la contestata valutazione delle risultanze di causa
art. 23, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato per contestare il regime delle ritenute fiscali sul TFR
art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986
richiamato per la disciplina fiscale applicabile al soggetto erogatore del trattamento
art. 2, comma 4, d.m. n. 70/2007
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla detrazione/imputazione dell'imposta sul TFR
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- In mancanza di resistenza della controparte, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure, sicché non si formano principi decisori sulla fondatezza delle questioni dedotte.
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