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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37256/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società costi contabilizzati per operazioni ritenute inesistenti, perché riferite a una società cartiera, in relazione all'annualità d'imposta 2004. La società risultava messa in liquidazione nel 2005, aveva cessato l'attività nel 2006 ed era stata cancellata dal registro delle imprese il 17 novembre 2006. In primo grado la CTP aveva annullato l'atto ritenendolo notificato a un soggetto giuridico già estinto; in appello la CTR aveva rigettato sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della società. In Cassazione l'Agenzia delle entrate deduceva la violazione dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014, sostenendo che l'estinzione della società, per effetto della norma, opererebbe solo dopo cinque anni dalla cancellazione dal registro imprese e che, quindi, l'accertamento sarebbe stato legittimo. La Corte rileva però d'ufficio che, poiché la cancellazione della società era anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento, il ricorso introduttivo era stato proposto da soggetto privo di capacità processuale e dall'ex liquidatore privo di legittimazione a rappresentarlo, con conseguente improcedibilità originaria del processo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia sulla pretesa applicabilità del differimento quinquennale degli effetti estintivi di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, affermando che tale disciplina non è retroattiva e si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dalla data di entrata in vigore della norma. Tuttavia, ha accolto il rilievo d'ufficio sull'originaria improcedibilità del giudizio introdotto dalla società, poiché l'atto di accertamento era stato notificato dopo l'estinzione della società e l'ex liquidatore non aveva legittimazione processuale. Per questo ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dei gradi di merito e ha dato atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato per la ricorrente; nessuna liquidazione di spese è stata effettuata in Cassazione per mancata costituzione della resistente.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    La disposizione integra l'art. 2495 c.c. solo entro la propria area applicativa; il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione opera soltanto per le richieste di cancellazione presentate nella vigenza della norma e non ha efficacia retroattiva.

  • art. 2495 c.c.

    Regola l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese; nel caso concreto la Corte ne ribadisce l'applicazione generale, salvo l'integrazione limitata prevista dalla disciplina tributaria sopravvenuta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene evocato come vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 382 c.p.c.

    È il fondamento della cassazione senza rinvio in presenza di un vizio insanabile originario del processo.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto che non sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina del differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione della società dal registro delle imprese in materia fiscale ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente alle cancellazioni richieste prima della sua entrata in vigore.
  • Se una società è già cancellata ed estinta prima della notifica dell'avviso di accertamento, il ricorso introduttivo proposto in suo nome è affetto da originario difetto di capacità processuale e da difetto di legittimazione dell'ex liquidatore, con improseguibilità del giudizio.
  • In presenza di un vizio originario insanabile del processo, la Corte di cassazione può rilevarlo d'ufficio e cassare la sentenza senza rinvio, dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo.
  • La verifica sulla legittimazione processuale va compiuta con riferimento al momento della notifica dell'atto impositivo e della instaurazione del giudizio, non alla sola annualità d'imposta oggetto di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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