Parere n. 1543/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori della minorenne -OMISSIS-, per la riforma del provvedimento con il quale il dirigente scolastico della scuola statale -OMISSIS- ha assegnato solo 10 ore di sostegno settimanali all'alunna -OMISSIS-, frequentante il primo anno della scuola primaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento scolastico che aveva assegnato alla minorenne 10 ore settimanali di sostegno, in luogo delle 25 ore assegnate nell'anno scolastico precedente
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, genitori di una minorenne invalida al 100% con accompagnamento, hanno impugnato il provvedimento del dirigente scolastico del 29 settembre 2011 con cui erano state assegnate 10 ore settimanali di sostegno alla figlia, frequentante il primo anno della scuola primaria. Hanno dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le ore fossero insufficienti rispetto alle esigenze evolutive e didattiche della minore e alla valutazione della ASL, che avrebbe riconosciuto la necessità di un rapporto di sostegno 1/1. Hanno chiesto non soltanto l'annullamento dell'atto, ma anche che l'amministrazione fosse obbligata a rideterminarsi assegnando un insegnante di sostegno in rapporto 1/1 per tutto l'orario di frequenza e per gli anni successivi, salvo modifiche correlate all'evoluzione della patologia. Dopo un precedente parere interlocutorio, adottato in attesa della decisione dell'Adunanza Plenaria sulla giurisdizione, il Consiglio di Stato ha dovuto valutare l'ammissibilità della domanda e la permanenza dell'interesse, non essendo pervenuta dai ricorrenti alcuna dichiarazione sul punto.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile e comunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha riconosciuto che, secondo l'Adunanza Plenaria n. 7 del 2016, appartiene alla giurisdizione amministrativa la fase a monte di delibazione e pianificazione del fabbisogno di sostegno dell'alunno disabile. Tuttavia, ha rilevato che la domanda formulata dai ricorrenti mirava a ottenere un provvedimento di contenuto predeterminato, corrispondente a un'azione di adempimento ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera c), del Codice del processo amministrativo. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, disciplinato dall'articolo 8 del d.P.R. n. 1199 del 1971, ha invece natura tipicamente impugnatoria e consente esclusivamente l'azione di annullamento per motivi di legittimità. L'articolo 7, comma 8, c.p.a. delimita soltanto i limiti esterni del rimedio, individuando le controversie appartenenti alla giurisdizione amministrativa, ma non amplia i limiti interni delle azioni esperibili in sede straordinaria. Il lungo tempo trascorso dai fatti del 2011, l'oggetto della domanda riferito al ciclo della scuola primaria e l'assenza di comunicazioni sull'interesse attuale, anche in vista di un'eventuale azione risarcitoria, avrebbero comunque determinato l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Osservazioni
Ammissibilità della domanda di adempimento
La domanda diretta a ottenere l'assegnazione di un insegnante di sostegno in rapporto 1/1 per l'intero orario scolastico e per gli anni successivi mira a conseguire un facere pubblicistico specifico e un provvedimento di contenuto predeterminato. Essa eccede la tutela meramente demolitoria consentita dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e determina l'inammissibilità del ricorso.
Limiti del ricorso straordinario
L'articolo 8 del d.P.R. n. 1199/1971 configura il ricorso straordinario come rimedio impugnatorio per motivi di legittimità, diretto esclusivamente all'annullamento di atti amministrativi definitivi. L'ampliamento delle azioni esperibili davanti al giudice amministrativo operato dal Codice del processo amministrativo non ha modificato tale limite interno.
Art. 7, comma 8, c.p.a. e giurisdizione
L'espressione 'unicamente' contenuta nell'articolo 7, comma 8, c.p.a. riguarda i limiti esterni del ricorso straordinario, stabilendo che esso è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. La disposizione non consente di introdurre, in sede straordinaria, azioni diverse dall'annullamento.
Sopravvenuto difetto di interesse
Il tempo trascorso dal 2011, il riferimento della domanda al ciclo della scuola primaria e l'assenza di comunicazioni dei ricorrenti circa la permanenza dell'interesse, anche in vista di un'eventuale azione risarcitoria, depongono comunque per la sopravvenuta improcedibilità della domanda.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. 1199/1971
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse
La norma configura il ricorso straordinario come rimedio tipicamente impugnatorio, limitato all'azione di annullamento di provvedimenti amministrativi definitivi.
art. 7, comma 8, c.p.a.
Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
L'inciso 'unicamente' delimita i limiti esterni del rimedio rispetto alle altre giurisdizioni, senza ampliare le azioni esperibili, che restano limitate all'annullamento in base all'articolo 8 del d.P.R. n. 1199/1971.
art. 34, comma 1, lettera c), c.p.a.
La domanda dei ricorrenti è stata qualificata come azione di adempimento, diretta a ottenere un facere pubblicistico specifico e un provvedimento di contenuto predeterminato.
Adunanza Plenaria, sentenza 12 aprile 2016, n. 7
È riconosciuta la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alla fase a monte di delibazione e pianificazione del fabbisogno di sostegno dell'alunno disabile.
artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della necessità di oscurare le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del parere.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea, per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio tipicamente impugnatorio che consente esclusivamente l'azione di annullamento per motivi di legittimità di un atto amministrativo definitivo.
- Nel ricorso straordinario non è proponibile un'azione di adempimento diretta a ottenere dall'amministrazione uno specifico facere pubblicistico, neppure quando tale domanda sia collegata all'impugnazione di un provvedimento.
- L'articolo 7, comma 8, c.p.a., stabilendo che il ricorso straordinario è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, definisce i limiti esterni del rimedio e non supera i limiti interni previsti dall'articolo 8 del d.P.R. n. 1199/1971.
- La giurisdizione amministrativa sulla fase di delibazione e pianificazione del fabbisogno di sostegno dell'alunno disabile non comporta, in sede di ricorso straordinario, la possibilità di ottenere direttamente l'assegnazione di un numero predeterminato di ore o di un insegnante in rapporto 1/1.
- Il protrarsi del tempo, unitamente all'assenza di una manifestazione dell'interesse attuale alla decisione, può determinare l'improcedibilità del ricorso straordinario per sopravvenuto difetto di interesse.
Ricorso straordinario sull'assegnazione delle ore di sostegno
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto dai genitori di una minorenne con disabilità contro il provvedimento del dirigente scolastico che aveva ridotto da 25 a 10 le ore settimanali di sostegno assegnate durante il primo anno della scuola primaria. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva concluso per il rigetto del ricorso.
Premesse e svolgimento del procedimento
I ricorrenti avevano dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le 10 ore fossero insufficienti rispetto alle esigenze evolutive e didattiche della minore e alla valutazione della ASL, che avrebbe evidenziato la necessità di un rapporto di sostegno 1/1. Oltre all'annullamento del provvedimento, avevano chiesto che l'amministrazione fosse obbligata ad assegnare un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, anche per gli anni successivi, salvo modifiche connesse all'evoluzione della patologia.
La Sezione aveva inizialmente sospeso l'espressione del parere con il parere interlocutorio n. 3450 del 17 dicembre 2015, in attesa della decisione dell'Adunanza Plenaria sulla giurisdizione nelle controversie relative all'assegnazione delle ore di sostegno. Dopo la sentenza dell'Adunanza Plenaria 12 aprile 2016, n. 7, il Ministero ha trasmesso ai ricorrenti la relazione istruttoria e questi ultimi sono stati invitati a comunicare se intendessero ancora coltivare il giudizio. Nessuna dichiarazione è pervenuta.
Giurisdizione amministrativa
Il Consiglio di Stato ha dato atto che la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa per quanto riguarda la fase a monte di delibazione e pianificazione del fabbisogno di sostegno dell'alunno disabile, secondo il principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 7 del 2016.
Il riconoscimento della giurisdizione amministrativa non è tuttavia sufficiente a rendere ammissibile qualsiasi domanda in sede di ricorso straordinario. Occorre distinguere i limiti esterni del rimedio, relativi alla giurisdizione, dai suoi limiti interni, relativi alle azioni concretamente proponibili.
Limiti del ricorso straordinario
L'articolo 8 del d.P.R. n. 1199/1971 consente il ricorso straordinario contro atti amministrativi definitivi per motivi di legittimità. La disposizione configura il rimedio come strumento tipicamente impugnatorio, finalizzato alla demolizione dell'atto lesivo mediante una pronuncia di annullamento.
La domanda proposta dai genitori, invece, non era limitata alla caducazione del provvedimento, ma tendeva a ottenere un risultato amministrativo predeterminato: l'assegnazione di un insegnante di sostegno in rapporto 1/1 per tutto l'orario scolastico e per il ciclo della scuola primaria. Essa è stata quindi qualificata come domanda riconducibile allo schema dell'azione di adempimento previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera c), c.p.a.
Secondo il parere, tale azione non può essere esercitata mediante ricorso straordinario, neppure quando sia collegata alla domanda di annullamento dell'atto impugnato. L'articolo 7, comma 8, c.p.a., che ammette il ricorso straordinario soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, stabilisce esclusivamente i limiti esterni del rimedio e non ha ampliato le azioni esperibili oltre l'annullamento.
Esito del ricorso
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una tutela diversa da quella demolitoria propria del ricorso straordinario. La Sezione ha inoltre ritenuto che, comunque, il ricorso sarebbe divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, considerati il lungo tempo trascorso dai fatti del 2011, il riferimento della domanda a una fase del percorso scolastico ormai superata e l'assenza di indicazioni sulla permanenza dell'interesse, anche in vista di un'eventuale azione risarcitoria.
Protezione dei dati personali
Il parere dispone l'oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 52 e 2-septies del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
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