Cassazione Penale, Sentenza n. 33582/2023 del 01/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza per violazione di legge e illogicità della motivazione relativamente al calcolo dei termini di prescrizione, deducendo che la prescrizione del reato era intervenuta prima della pronuncia impugnata. In particolare ha contestato che la Corte territoriale non abbia applicato il principio del favor rei nel fissare il momento consumativo della ricettazione, dovendo tale momento essere individuato, in mancanza di prova certa della data di acquisizione del bene, in prossimità della data del reato presupposto (furto denunciato il 23/07/2007).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui, non essendovi prova certa della data di acquisizione del motociclo ricettato (sequestro 9/07/2012; furto denunciato 23/07/2007), il momento consumativo della ricettazione va fissato in prossimità della commissione del reato presupposto, con conseguente maturazione della prescrizione anteriore alla sentenza d'appello.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Consente la deduzione in cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione come motivo di ricorso; la Corte ne ha ritenuto ammissibile l'impugnazione fondata sulla prescrizione.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte nei termini previsti.
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n.150 (modificato dalla L. 30/12/2022, n.199)
Richiamato per motivare l'applicabilità della disciplina relativa alla trattazione scritta e alla conversione normativa citata nel procedimento.
Legge 9 gennaio 2019, n.3
Riforma della disciplina della prescrizione; la Corte ha precisato che le modifiche non sono rilevanti nel caso di reati commessi anteriormente al 1/1/2020.
Legge 27 settembre 2021, n.134
Riferita come ulteriore modifica alla disciplina della prescrizione e dell'improcedibilità; la Corte ha escluso la rilevanza delle modifiche per reati anteriori al 1/1/2020.
Giurisprudenza della Cassazione (principi richiamati)
Sez. U., n. 26102 del 17/12/2015 (Ricci); Sez. 3, n. 20795 del 18/03/2021 (Secci); Sez. 3, n. 4138 del 13/12/2017 (Zizzi); Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021 (Ceglia); Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016 (Minutella); Sez. 2, n. 5132 del 20/01/2010 (Gligora)
Consolidati principi interpretativi: 1) è ammissibile sollevare in cassazione la questione di estinzione per prescrizione; 2) se è dubbia la data iniziale della prescrizione, va fissata in modo più favorevole all'imputato (principio favor rei); 3) nel reato di ricettazione, in mancanza di prova certa della data di acquisizione del bene, il momento consumativo va individuato in prossimità della data del reato presupposto.
Massime di principio
- Se non esiste prova certa della data in cui l'imputato ha acquisito il bene di provenienza delittuosa, il momento consumativo della ricettazione deve essere fissato in modo favorevole all'imputato, in prossimità della data del reato presupposto (es. denuncia di furto).
- Il giudice deve interpretare eventuali dubbi sulla decorrenza della prescrizione secondo il principio del favor rei; in caso contrario la decisione può essere annullata per vizio di motivazione.
- Spetta all'accusa fornire elementi sufficienti per dimostrare che l'acquisizione del bene sia avvenuta in epoca successiva a quella del reato presupposto; in mancanza di tali elementi la prescrizione può essere dichiarata.
- Se la prescrizione è maturata prima della pronuncia impugnata e non è stata dichiarata dal giudice di merito, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- Le modifiche normative sulla prescrizione intervenute nel 2019 e nel 2021 si applicano soltanto ai reati commessi dalla data di efficacia indicata (1/1/2020); occorre sempre verificare la temporalità del fatto rispetto alle riforme.
- In caso di riqualificazione del fatto (es. da riciclaggio a ricettazione) il calcolo della prescrizione va operato in relazione alla fattispecie ritenuta dal giudice, tenendo conto delle regole sul momento consumativo e sul principio favor rei.
- La trattazione scritta in Cassazione (art. 23, comma 8, D.L. 137/2020) è ammessa in mancanza di richiesta di discussione orale e, se utilizzata, il Procuratore generale può depositare conclusioni scritte sostitutive dell'udienza.
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