Cassazione Penale, Sentenza n. 1326/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 481, commi 1 e 2, cod. pen. (falsa attestazione), censurando l'attribuzione di responsabilità in concorso sulla base del fatto che l'attestazione falsa fosse stata redatta dal professionista incaricato. La difesa sosteneva che la falsità riguardava solo gli allegati all'istanza, predisposti dal tecnico, e che il conferimento dell'incarico e la volontà di sanare l'abuso erano circostanze neutre e non indici della consapevolezza della ricorrente circa i contenuti della relazione di conformità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che esso non denunciava una violazione di legge o un vizio di motivazione idoneo a sostenere la cassazione, ma proponeva un diverso apprezzamento di fatto. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse compiuta e non manifestamente illogica: la responsabilità dell'imputata era stata fondata sul fatto che l'atto falso era stato formato nel suo interesse, e sul suo comportamento (detenzione dell'immobile dal 2011, conferimento dell'incarico al tecnico e incarico per i lavori) che costituiva indice della sua consapevolezza della modifica dello stato dei luoghi. Per effetto di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 481 cod. pen.
La norma sulla falsa attestazione è stata applicata in relazione a documenti redatti nell'interesse dell'imputata: la Corte ha ritenuto che, anche se alcuni contenuti degli allegati furono predisposti dal professionista, l'atto falso formato nell'interesse della ricorrente e il suo comportamento (incarichi conferiti e volontà di sanare l'abuso) potevano fondare la responsabilità in concorso per la falsità
art. 616 cod. proc. pen.
La norma è stata invocata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda (euro 3.000) per l'evidente inammissibilità del ricorso, ritenuta con profili di colpa
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla formulazione del motivo in cassazione: la Corte osserva che il ricorso, nei limiti consentiti, non ha prospettato una violazione di diritto ma ha in realtà proposto un diverso apprezzamento di fatto, rimesso alla valutazione dei giudici di merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: se il motivo di impugnazione propone un diverso apprezzamento probatorio rispetto a quello dei giudici di merito, la cassazione è inammissibile salvo che non sia dedotto un travisamento della prova o un errore di diritto.
- La responsabilità per false attestazioni può essere riconosciuta anche quando alcune parti del documento siano state materialmente predisposte da un professionista, se l'atto è stato formato nell'interesse dell'imputato e se emergono elementi che dimostrino la sua consapevolezza o partecipazione (es. conferimento dell'incarico, volontà di eseguire lavori che rendono verosimile la consapevolezza della modifica).
- Il conferimento di un incarico professionale non è automaticamente esimente: in presenza di altri indizi (detenzione dell'immobile, direzione o promozione dei lavori, interesse diretto alla regolarizzazione) può costituire elemento indiziario della conoscenza e della volontà del soggetto rispetto al contenuto dell'attestazione.
- Un ricorso manifestamente inammissibile o volto solo a ridiscutere la valutazione probatoria può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda e la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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