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Sentenza

Sentenza n. 11974/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento 1) dell'avviso prot. ID PG/13998 del 26.05.2026 (doc. 1), con il quale la Provincia di Viterbo nella qualità di S.U.A. per il Comune di Orte ha pubblicato i documenti di gara e in particolare l'offerta tecnica (doc. 10) ed economica (doc. 11) della Progitec S.r.l. (dichiarata aggiudicataria con Determina n. 518/2026, doc. 5, comunicata in data 26.05.2026, doc. 2), oscurando i predetti documenti ed omettendo di pubblicare i giustificativi dell'offerta della predetta impresa; 2) del provvedimento, di estremi e contenuto sconosciuti, con il quale la Provincia di Viterbo in qualità di S.U.A per il Comune di Orte ha deciso per l'oscuramento dell'offerta tecnica e di parte dell'offerta economica e dei giustificativi all'offerta anomala della società Progitec S.r.l., dichiarata aggiudicataria con Determina n. 518/2026 avente ad oggetto “l'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani e servizi accessori di pulizia del Comune di Orte per la durata di anni 8" (Comune di Orte) CIG:B7505E9E51; nonché per accertare e dichiarare ai sensi del combinato disposto degli artt. 116 cpa e 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 il diritto della COSP TECNO SERVICE Soc. Coop. a r.l. ad accedere all'offerta tecnica, all'offerta economica in versione integrale (senza nessun oscuramento) ed ai giustificativi presentati dall'aggiudicataria nell'ambito del sub procedimento di anomalia, comprensiva di tutti gli allegati comunque denominati dell'aggiudicataria PROGITEC srl, con conseguente condanna della Stazione Appaltante all'ostensione della predetta documentazione richiesta (senza nessun oscuramento) in favore della società odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202606400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso, mediante oscuramento di parti dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria e iniziale omessa ostensione dei giustificativi dell'offerta anomala

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata nella gara per l'affidamento della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi accessori di pulizia del Comune di Orte, aveva chiesto l'accesso all'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria, ai verbali, agli atti di valutazione delle offerte, alla documentazione del subprocedimento di verifica dell'anomalia e alla documentazione amministrativa dell'aggiudicataria, dichiarando di dover verificare la legittimità della gara e tutelare i propri interessi anche in sede giurisdizionale. La stazione appaltante aveva differito l'accesso, interpellato l'aggiudicataria e successivamente pubblicato l'offerta tecnica con oscuramento delle parti indicate come contenenti segreti tecnici e commerciali, trasmettendo anche i giustificativi dell'offerta anomala. La ricorrente ha impugnato l'oscuramento, deducendo la violazione della disciplina sull'accesso agli atti di gara e il difetto di motivazione, chiedendo l'ostensione integrale dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e dei giustificativi. Nel corso del giudizio ha dichiarato persistente l'interesse soltanto all'accesso integrale all'offerta tecnica. L'aggiudicataria aveva motivato l'oscuramento richiamando know-how aziendale, modelli organizzativi, metodologie operative, dati tecnico-economici ed elaborati progettuali, e aveva successivamente indicato le pagine e i righi interessati, su sollecitazione della stazione appaltante.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 35, comma 4, lettera a), del d.lgs. 36/2023, che consente di escludere l'accesso alle informazioni dell'offerta o delle relative giustificazioni costituenti segreti tecnici o commerciali sulla base di una dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente. L'aggiudicataria aveva individuato le parti da oscurare e ne aveva illustrato le ragioni con una relazione specifica, richiesta dalla stazione appaltante; quest'ultima aveva quindi svolto un adeguato bilanciamento tra trasparenza e riservatezza. La ricorrente, pur essendo seconda classificata, non aveva allegato né provato lo specifico nesso di stretta indispensabilità tra la conoscenza delle parti oscurate e la difesa dei propri interessi in giudizio, limitandosi a invocare genericamente l'interesse all'aggiudicazione e alla verifica dei punteggi. Il giudice ha rilevato inoltre che la ricorrente aveva ricevuto i dati utili alla difesa, inclusi gli atti relativi alla verifica dell'anomalia, mentre la divulgazione del know-how avrebbe potuto alterare la concorrenza nelle gare future. Ha pertanto ritenuto legittimo il prevalere della riservatezza commerciale dell'aggiudicataria, ai sensi anche dell'art. 90, comma 3, del d.lgs. 36/2023, e ha compensato le spese di lite per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Costituiscono la disciplina generale dell'accesso documentale, richiamata nell'istanza della concorrente.

  • art. 35, comma 4, lettera a), d.lgs. 36/2023

    in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali

    Consente di escludere l'accesso e ogni forma di divulgazione delle informazioni dell'offerta o delle giustificazioni che siano oggetto di una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata in ordine alla natura di segreto tecnico o commerciale.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Impone al richiedente che invochi esigenze difensive di allegare il nesso di indispensabilità tra la documentazione richiesta e la tutela dei propri interessi giuridici.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la messa a disposizione e l'accesso agli atti e ai documenti di gara, nel quadro del bilanciamento tra trasparenza e tutela dei segreti tecnici e commerciali.

  • art. 90, comma 1, lettera c), d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale base della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai concorrenti.

  • art. 90, comma 3, d.lgs. 36/2023

    le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti…se la loro diffusione…pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

    Conferma il divieto di divulgazione quando la diffusione pregiudichi legittimi interessi commerciali o la leale concorrenza.

  • art. 116 c.p.a.

    È la disposizione processuale in base alla quale è stata proposta l'azione giudiziale in materia di accesso.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, l'accesso difensivo alle parti dell'offerta coperte da segreti tecnici o commerciali richiede che il richiedente alleghi e dimostri uno stretto collegamento, qualificato come nesso di stretta indispensabilità, tra la conoscenza delle specifiche informazioni e la tutela giudiziale dei propri interessi.
  • La mera qualità di concorrente o di secondo classificato e il generico interesse a contestare l'aggiudicazione non dimostrano la stretta indispensabilità dell'accesso alle parti secretate dell'offerta tecnica; il richiedente deve indicare quale concreta utilità difensiva deriverebbe dalla conoscenza di quelle specifiche informazioni.
  • La dichiarazione dell'offerente sull'esistenza di segreti tecnici o commerciali deve essere motivata e comprovata, con individuazione delle parti dell'offerta interessate e delle ragioni della riservatezza; la stazione appaltante deve verificarne l'effettiva consistenza e bilanciare tale interesse con le esigenze di trasparenza e di difesa.
  • Quando il concorrente abbia ricevuto gli atti e le informazioni sufficienti per esercitare la difesa, inclusa la documentazione relativa alla verifica dell'anomalia, la tutela della riservatezza del know-how può prevalere sull'accesso indiscriminato alle ulteriori parti dell'offerta tecnica.
  • Il filtro dell'accesso alle informazioni coperte da segreto tecnico o commerciale evita che la partecipazione alle gare si trasformi in uno strumento emulativo per acquisire strategie, metodologie operative e conoscenze industriali dell'impresa concorrente, con possibile pregiudizio per la concorrenza futura.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRito appalti e sorte del contrattoAccesso difensivo
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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