Cassazione Penale, Sentenza n. 15114/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha dichiarato il non luogo a procedere per mancanza di querela nei confronti degli imputati per furto di energia elettrica (accertato il 16/09/2021). In dibattimento il PM aveva chiesto la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7 c.p. (energia elettrica qualificata come bene destinato a pubblico servizio), circostanza che avrebbe mutato il regime di procedibilita da querela a d'ufficio a seguito del d.lgs. 10/10/2022 n.150. Il Tribunale ha ritenuto tardiva la contestazione suppletiva e ha dichiarato l'improcedibilita del reato per mancata querela presentata entro il termine, impedendo al PM di integrare l'imputazione e invitando le parti a concludere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la nullita per violazione delle norme che regolano l'esercizio dell'azione penale e il potere/dovere del pubblico ministero di formulare contestazioni suppletive (artt. 516-517 c.p.p.), rilevando che il giudice di merito ha illegittimamente precluso al PM la modifica dell'imputazione e ha pronunciato ex art. 129 c.p.p. prima di consentire la valutazione della contestazione suppletiva. Ne e' conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e la necessità che il giudice di merito riesamini la posizione alla luce della imputazione cosi' come legittimamente modificata dal PM, riaprendo il contraddittorio e concedendo i termini di difesa previsti dall'art. 519 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
art. 625, n. 2 e n. 7 cod. pen.
L'art. 625 delimita la fattispecie del furto e le aggravanti; la n.7 riguarda il caso in cui il bene sia destinato a pubblico servizio. La Corte ha ritenuto che l'energia elettrica possa essere considerata bene destinato a pubblico servizio, con conseguente mutamento del regime di procedibilita.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; art. 2, lett. i
La riforma ha inciso sulle condizioni di procedibilita, includendo tra i beni destinati a pubblico servizio anche l'energia elettrica e determinando in astratto la procedibilita d'ufficio per i reati relativi.
art. 516 cod. proc. pen.
art. 516 c.p.p. (nuove contestazioni)
Regola la possibilita per il PM di modificare l'imputazione in dibattimento; la Corte ribadisce che il giudice non puo' esercitare sindacato preventivo sull'ammissibilita della contestazione proposta dal PM.
art. 517 cod. proc. pen.
art. 517 c.p.p. (contestazione di reato concorrente o circostanza aggravante)
Consente al PM di contestare in dibattimento una circostanza aggravante emersa dagli atti; non richiede consenso dell'imputato né autorizzazione del giudice. Il giudice non puo' impedirne l'esercizio e deve decidere sul capo di imputazione come modificato.
art. 518 cod. proc. pen.
art. 518 c.p.p. (contestazione di fatto nuovo)
A differenza dell'art. 517, l'art. 518 riserva al presidente del collegio il potere di autorizzare la contestazione di un fatto nuovo; modello normativo diverso rispetto alla contestazione di aggravanti previste dall'art. 517.
art. 519 cod. proc. pen.
art. 519 c.p.p. (termine per la difesa)
Prevede che l'imputato, a fronte di una contestazione suppletiva (salvo recidiva), possa chiedere al giudice un termine per preparare la difesa; la Corte ha richiamato l'obbligo di garantire tale facolta quando il PM integra l'imputazione.
art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 c.p.p. (declaratoria immediata di cause di non punibilita)
Stabilisce il dovere del giudice di dichiarare immediatamente cause di non punibilita acquisite agli atti; pero' non autorizza il giudice ad anticipare una declaratoria quando e' possibile che il PM integri l'imputazione in dibattimento e sia necessario riaprire il contraddittorio.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
art. 178 e art. 179 c.p.p. (nullita relative all'esercizio dell'azione penale)
La Corte ha qualificato come nullita' assoluta di ordine generale la preclusione illegittima da parte del giudice dell'esercizio del potere del PM, incidendo sulla formulazione dell'imputazione e sul contraddittorio.
art. 112 Cost.
Richiama il principio dell'obbligatorieta dell'azione penale come parametro costituzionale che rafforza il dovere del PM di procedere e la legittimita' delle contestazioni suppletive in dibattimento.
Corte Costituzionale, sent. 9 luglio 2015 n. 139
Corte Cost., sent. n. 139/2015
Ha riconosciuto che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti puo' determinare un significativo mutamento del quadro processuale e ha evidenziato che la mancata possibilita' per l'imputato di accedere a istituti alternativi in presenza di nuove contestazioni crea disparita di trattamento; la pronuncia e' richiamata per sostenere garanzie di difesa in caso di contestazioni suppletive.
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha il potere e l'obbligo di formulare contestazioni suppletive in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; il giudice non puo' impedire preventivamente tale facolta.
- Se la contestazione suppletiva riguarda una circostanza aggravante che incide sul regime di procedibilita, il giudice deve valutare l'imputazione come modificata dal PM e non puo' pronunciarsi sulla base della sola imputazione originaria.
- Quando il PM esercita la contestazione suppletiva l'imputato ha diritto, salvo casi tassativi, a un termine per preparare la difesa ai sensi dell'art. 519 c.p.p.; il giudice deve garantire il contraddittorio prima della decisione.
- L'art. 129 c.p.p. che impone la declaratoria immediata di cause di non punibilita non legittima una pronuncia de plano quando e' possibile che il PM integri l'imputazione in dibattimento; il giudice deve evitare decisioni anticipate che comprimono il contraddittorio.
- La qualifica dell'energia elettrica come bene destinato a pubblico servizio puo' trasformare reati di furto procedibili a querela in reati procedibili d'ufficio dopo la modifica normativa; tale valutazione puo essere effettuata in dibattimento con contestazione suppletiva.
- In situazioni simili il rimedio contro il rifiuto del giudice di procedere alla contestazione suppletiva e' l'impugnazione per cassazione che potra' ottenere l'annullamento e il rinvio per ristabilire il contraddittorio e consentire al PM di esercitare l'azione penale come modificata.
- Il giudice deve non sindacare preventivamente la meritevolezza o la tempestivita' della contestazione suppletiva avanzata dal PM, ma procedere sull'imputazione modificata, valutando poi la sussistenza o meno dell'aggravante sulla base del contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15098/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15099/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15100/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15101/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15102/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15103/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →