Cassazione Civile, Ordinanza n. 25130/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario di un fondo aveva agito in negatoria servitutis per far accertare che il proprio fondo fosse libero da una servitù di passaggio in favore del fondo confinante. Deduceva che l'originario titolo del 1972 avesse previsto il passaggio solo a favore di determinati soggetti e che, comunque, la servitù si fosse estinta per non uso ventennale e non fosse trasferibile a soggetti diversi dai beneficiari indicati nel rogito. La convenuta resistiva e, in via riconvenzionale subordinata, chiedeva l'accertamento dell'interclusione assoluta del proprio fondo e la costituzione di una servitù coattiva ex art. 1051 c.c. sul tracciato indicato nel titolo di provenienza, con chiamata in causa dei propri danti causa per riduzione del prezzo e risarcimento danni. Il tribunale accolse la negatoria, poi, definito il supplemento istruttorio, riconobbe l'interclusione e costituì la servitù di passaggio coattivo anche su una particella in comproprietà tra le parti. In appello il soccombente denunciò: ultrapetizione per l'estensione della servitù alla particella in comproprietà; violazione del contraddittorio per la mancata integrazione nei confronti dei proprietari dei fondi alternativi; omessa pronuncia e erronea applicazione dell'art. 1051 c.c. per non aver esaminato i percorsi alternativi; errata ripartizione dell'onere della prova quanto all'esenzione dei cortili/aie; mancata verifica dell'esistenza di soluzioni alternative non esenti da servitù coattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta l'interpretazione della domanda riconvenzionale e insussistente la necessità di sottoporre ad avviso ex art. 101, comma 2, c.p.c. la questione meramente processuale della mancata estensione del contraddittorio ai terzi. Ha invece accolto il terzo, quarto e quinto motivo, affermando che, nel giudizio volto alla costituzione di una servitù di passaggio coattivo, il giudice deve comunque verificare la praticabilità di percorsi alternativi e l'effettiva sussistenza dei presupposti della servitù sul fondo indicato, anche se i proprietari di altri fondi non sono parti del giudizio; inoltre, l'onere di provare che non esistano altri fondi utilizzabili e che operi l'eccezione all'esenzione per cortili, aie, case o giardini grava su chi chiede la costituzione del passaggio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo non è stato accolto.
art. 101, comma 2, c.p.c.
La Corte ha escluso che la questione meramente processuale della mancata estensione del contraddittorio ai terzi dovesse essere sottoposta alle parti ai sensi di questa norma.
art. 1051 c.c.
Norma sulla servitù coattiva di passaggio; la Corte ha ribadito che il giudice deve accertare l'interclusione, i percorsi alternativi e il minor aggravio del fondo servente.
art. 1051, quarto comma, c.c.
L'esenzione relativa a case, cortili, giardini o aie non opera automaticamente: chi chiede la servitù deve provare l'inesistenza di altri fondi utilizzabili e i presupposti per derogare all'esenzione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per ultrapetizione e omessa pronuncia; le doglianze sono state respinte in parte e accolte in parte nei limiti della verifica dei percorsi alternativi.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova della circostanza impeditiva/derogatoria relativa all'esenzione e all'assenza di altri fondi utilizzabili grava su chi domanda la costituzione del passaggio coattivo.
art. 2826 c.c.
Richiamato nel primo motivo quanto all'identificazione dei beni da assoggettare a servitù, ma non è decisivo nella soluzione della Corte.
art. 2659 c.c.
Richiamato nel primo motivo quanto ai requisiti di identificazione dei beni nei titoli, ma non è decisivo nella soluzione della Corte.
art. 106 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di chiamata in causa di terzi e contraddittorio, ma non è fondamento dell'accoglimento.
art. 183, comma 5, c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla trattazione e alle allegazioni istruttorie, senza autonoma incidenza nella ratio decidendi.
art. 269 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non fonda su tale norma la propria decisione.
Massime di principio
- Nella controversia sulla costituzione di una servitù di passaggio coattivo, il giudice non può limitarsi a recepire la soluzione indicata da una parte, ma deve verificare in concreto la sussistenza dell'interclusione e individuare il tracciato che consenta l'accesso alla via pubblica con il minore aggravio per il fondo servente.
- Se il fondo intercluso presenta più possibili sbocchi, la mancata partecipazione al giudizio dei proprietari di altri fondi potenzialmente interessati non impone necessariamente l'integrazione del contraddittorio; tuttavia non esonera il giudice dall'accertare se esistano percorsi alternativi praticabili e giuridicamente utilizzabili.
- L'esenzione prevista per case, cortili, giardini o aie non opera in via automatica a favore del fondo indicato come servente quando il passaggio coattivo sia chiesto su quel fondo: chi domanda la servitù deve allegare e provare anche l'inesistenza di altri fondi idonei su cui costituirla.
- L'interpretazione della domanda giudiziale deve privilegiare il contenuto sostanziale e lo scopo pratico perseguito, non la sola formulazione letterale, e tale interpretazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni ermeneutici processuali.
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